CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 30748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOatn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che rispetto alla congruità della pena, in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa) emessa il 2 novembre 2021 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 20 aprile 2021; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 magg