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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01088/2026

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roposto fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2023, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Napoli (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert. - avvocaturastato.it); [OSCURATO:PERSONA] A DEBITO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2018/008/SC/000005202/0/002 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo pec il 21 giugno 2021, per l’imposta di registro nella misura di € 15.000,00 sulla sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2017, n. 5 202 /2017, portante la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex-componente del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo fallimento per fatti costituenti reati di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4), in combinato disposto con l’art. 224 della legge fallimentare) e bancarotta fraudolenta (art. 216, in combinato disposto con l’art. 223 della legge fallimentare), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti de l fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t r ibutaria provinciale di Napoli il 26 luglio 2022, n. 7945 / 19 / 20 2 2 , con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che : « - che una attenta lettura della sentenza dimostra (le pagine indicate fanno riferimento alla sentenza della C.d.A, di Napoli oggetto di registrazione): a) che la controversia aveva ad oggetto l'azione di responsabilità sociale, esercitata dal curatore exart. 146 allora vigente L.F., verso gli amministratori indicati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] n. 1976, unico condannato, per una serie di fatti commissivi ed omissivi; b) che la condanna del detto [OSCURATO:PERSONA] trova fondamento nella assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione accertata per il periodo dal 17/10/2005 al 18 febbraio 2006 (cfr. sentenza passimda pag. 16 ed in espresso pag. 18 e 23); c) che nel detto periodo era amministratore delegato tale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18); d) che nessun atto di amministrazione diretta viene imputato al predetto condannato (pag. 18); e) che l'unico comportamento rimproverabile, la condotta antigiuridica, è “il fatto di non aver chiesto la dichiarazione di fallimento della società” (pag. 23); f) che tale condotta è imputabile a colpa, perché “il Razzano avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della situazione economica della società interpellando gli enti previdenziali e fiscali” (pag. 22), atteso che “proprio l'omesso deposito dei bilanci dall'esercizio 2002 avrebbe dovuto indurlo in sospetto”; g) che tale colpa sussiste “pur tenuto conto del ristretto lasso di tempo per il quale è provato che abbia rivestito la carica di membro del Consiglio di amministrazione (17/10/2015- 18/2/2006)” (pag. 23) ; h) che “viceversa non può imputarsi allo stesso il mancato versamento dei contributi in considerazione del fatto, a tacer d'altro, che in tale periodo la società che già si trovava in stato di decozione, non avrebbe comunque potuto far fronte alla debitoria” (pag. 23); h) che “è praticamente impossibile determinare con esattezza il risarcimento per il danno derivante da tale comportamento; per farlo è necessario ricorrere a criteri equitativi partendo da dati concreti” (pag. 23); -che dunque dalla ricostituzione non risulta l'evento previsto dall'art. 217 e dall'art. 224 L.F., come diversamente prospettato dal fallimento, ossia l'aggravamento del dissesto; -che invero va ricordato il principio nomofilattico, da ultimo ribadito da Cass., V, 15648/2021, secondo cui: In tema di bancarotta semplice, per consolidata giurisprudenza, lo aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall.

Deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico- finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l 'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920) e che pertanto la mera prosecuzione dell’attività qualora la società versi in stato di crisi non integra automaticamente l'elemento soggettivo del reato ; -che in effetti la sentenza oggetto di registrazione esclude proprio un aggravamento del dissesto così come enucleato dalla giurisprudenza penale, posto che lo stato di decozione già esisteva ed era irreversibile e che non si individua neppure l'evento di aggravamento come tale; -che invero, il riferimento contenuto nella sentenza successivi ai detti richiamato passi, valorizzati particolarmente dalla difesa contribuente, non attengono all'evento, ma alla individuazione di criteri per la determinazione equitativa del danno verso la società peraltro alla fine riparametrato agli interessi sulle somme debitorie maturate prima del 1 gennaio 2006 (data di decorrenza della responsabilità individuata dalla stessa sentenza, essendo dimostrata l'assunzione formale nella carica a partire quanto meno dal 17 ottobre 2005 e ritenendo comunque necessario un periodo di tempio di almeno due mesi per consentire all'amministratore di acquisire le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, rendersi conto della situazione economica e richiedere il fallimento, può prendersi quale data di partenza il 1 gennaio 2006 , pag. 23) fino alla data di dichiarazione di fallimento del 23 maggio 2007, su una debitoria ricostruita, eliminando le partite successive alla data di cessazione dell'incarico (18 febbraio 2006), di euro 12.036.966,33; -che dunque non trattasi di affermazione aggravamento della complessiva situazione economica patrimoniale della società ma solo di un esercizio di equità normativa; -che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilità per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non e' questione che interessa ovviamente questo Giudice); -che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno sociale secondo le norme civilistiche; -che quindi l'appello va accolto».

3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia «errata e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 59, comma 1, lett. d) e 60, comma 2, del dpr 131/1986 al caso de quo», in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello «che le condotte poste in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1976) accertate dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 5202/20218, quali causative del danno, sono consistite nella mancata attivazione –quale membro del C.d.A. – dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (ex artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata nel periodo dal 01.01.2006 al 23.05.2007 (data corrispondente alla dichiarazione di fallimento) per circa € 500.000,00».

A dire del ricorrente(pagina 11 del ricorso) : « Nello specifico, la condotta omissiva sopra descritta integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L.F., in combinato disposto con l’art. 224 L.F.» 1.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 1.2 La valutazione dell’astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito costituisce un accertamento di fattoche è riservato al giudice di merito, con la conseguenza che la censura finisce col sollecitare – sotto la veste apparente di una violazione di norma di legge -una revisione preclusa al giudice di legittimità.

Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 1.3 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha motivato in modo esaustivo le ragioni dell’apprezzata insussistenza –anche solo sul piano astratto – di u n qualsivoglia reato fallimentare nei confronti del danneggiante, con la precisa conclusione «- che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilit à per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non èquestione che interessa ovviamente questo Giudice)» e «-che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno socialesecondo le norme civilistiche», per cui riprende vigore la regola della solidarietà passiva tra i contendentiex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte ri getta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2023, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Napoli (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert. - avvocaturastato.it); [OSCURATO:PERSONA] A DEBITO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2018/008/SC/000005202/0/002 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo pec il 21 giugno 2021, per l’imposta di registro nella misura di € 15.000,00 sulla sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2017, n. 5 202 /2017, portante la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex-componente del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo fallimento per fatti costituenti reati di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4), in combinato disposto con l’art. 224 della legge fallimentare) e bancarotta fraudolenta (art. 216, in combinato disposto con l’art. 223 della legge fallimentare), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti de l fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t r ibutaria provinciale di Napoli il 26 luglio 2022, n. 7945 / 19 / 20 2 2 , con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che : « - che una attenta lettura della sentenza dimostra (le pagine indicate fanno riferimento alla sentenza della C.d.A, di Napoli oggetto di registrazione): a) che la controversia aveva ad oggetto l'azione di responsabilità sociale, esercitata dal curatore exart. 146 allora vigente L.F., verso gli amministratori indicati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] n. 1976, unico condannato, per una serie di fatti commissivi ed omissivi; b) che la condanna del detto [OSCURATO:PERSONA] trova fondamento nella assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione accertata per il periodo dal 17/10/2005 al 18 febbraio 2006 (cfr. sentenza passimda pag. 16 ed in espresso pag. 18 e 23); c) che nel detto periodo era amministratore delegato tale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18); d) che nessun atto di amministrazione diretta viene imputato al predetto condannato (pag. 18); e) che l'unico comportamento rimproverabile, la condotta antigiuridica, è “il fatto di non aver chiesto la dichiarazione di fallimento della società” (pag. 23); f) che tale condotta è imputabile a colpa, perché “il Razzano avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della situazione economica della società interpellando gli enti previdenziali e fiscali” (pag. 22), atteso che “proprio l'omesso deposito dei bilanci dall'esercizio 2002 avrebbe dovuto indurlo in sospetto”; g) che tale colpa sussiste “pur tenuto conto del ristretto lasso di tempo per il quale è provato che abbia rivestito la carica di membro del Consiglio di amministrazione (17/10/2015- 18/2/2006)” (pag. 23) ; h) che “viceversa non può imputarsi allo stesso il mancato versamento dei contributi in considerazione del fatto, a tacer d'altro, che in tale periodo la società che già si trovava in stato di decozione, non avrebbe comunque potuto far fronte alla debitoria” (pag. 23); h) che “è praticamente impossibile determinare con esattezza il risarcimento per il danno derivante da tale comportamento; per farlo è necessario ricorrere a criteri equitativi partendo da dati concreti” (pag. 23); -che dunque dalla ricostituzione non risulta l'evento previsto dall'art. 217 e dall'art. 224 L.F., come diversamente prospettato dal fallimento, ossia l'aggravamento del dissesto; -che invero va ricordato il principio nomofilattico, da ultimo ribadito da Cass., V, 15648/2021, secondo cui: In tema di bancarotta semplice, per consolidata giurisprudenza, lo aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. Deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico- finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l 'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920) e che pertanto la mera prosecuzione dell’attività qualora la società versi in stato di crisi non integra automaticamente l'elemento soggettivo del reato ; -che in effetti la sentenza oggetto di registrazione esclude proprio un aggravamento del dissesto così come enucleato dalla giurisprudenza penale, posto che lo stato di decozione già esisteva ed era irreversibile e che non si individua neppure l'evento di aggravamento come tale; -che invero, il riferimento contenuto nella sentenza successivi ai detti richiamato passi, valorizzati particolarmente dalla difesa contribuente, non attengono all'evento, ma alla individuazione di criteri per la determinazione equitativa del danno verso la società peraltro alla fine riparametrato agli interessi sulle somme debitorie maturate prima del 1 gennaio 2006 (data di decorrenza della responsabilità individuata dalla stessa sentenza, essendo dimostrata l'assunzione formale nella carica a partire quanto meno dal 17 ottobre 2005 e ritenendo comunque necessario un periodo di tempio di almeno due mesi per consentire all'amministratore di acquisire le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, rendersi conto della situazione economica e richiedere il fallimento, può prendersi quale data di partenza il 1 gennaio 2006 , pag. 23) fino alla data di dichiarazione di fallimento del 23 maggio 2007, su una debitoria ricostruita, eliminando le partite successive alla data di cessazione dell'incarico (18 febbraio 2006), di euro 12.036.966,33; -che dunque non trattasi di affermazione aggravamento della complessiva situazione economica patrimoniale della società ma solo di un esercizio di equità normativa; -che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilità per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non e' questione che interessa ovviamente questo Giudice); -che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno sociale secondo le norme civilistiche; -che quindi l'appello va accolto». 3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia «errata e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 59, comma 1, lett. d) e 60, comma 2, del dpr 131/1986 al caso de quo», in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello «che le condotte poste in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1976) accertate dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 5202/20218, quali causative del danno, sono consistite nella mancata attivazione –quale membro del C.d.A. – dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (ex artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata nel periodo dal 01.01.2006 al 23.05.2007 (data corrispondente alla dichiarazione di fallimento) per circa € 500.000,00». A dire del ricorrente(pagina 11 del ricorso) : « Nello specifico, la condotta omissiva sopra descritta integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L.F., in combinato disposto con l’art. 224 L.F.» 1.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 1.2 La valutazione dell’astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito costituisce un accertamento di fattoche è riservato al giudice di merito, con la conseguenza che la censura finisce col sollecitare – sotto la veste apparente di una violazione di norma di legge -una revisione preclusa al giudice di legittimità. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 1.3 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha motivato in modo esaustivo le ragioni dell’apprezzata insussistenza –anche solo sul piano astratto – di u n qualsivoglia reato fallimentare nei confronti del danneggiante, con la precisa conclusione «- che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilit à per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non èquestione che interessa ovviamente questo Giudice)» e «-che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno socialesecondo le norme civilistiche», per cui riprende vigore la regola della solidarietà passiva tra i contendentiex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato. 3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte ri getta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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