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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29897/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: 1) l'elemento soggettivo, la Corte d'appello non avendo attribuito rilievo ad elementi quali l'allontanamento per pochi minuti e a una distanza minima, la spiegazione fornita nell'immediato dall'imputato, che voleva aiutare un vicino in difficoltà, il rispetto scrupoloso delle prescrizioni imposte nei sei mesi precedenti; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato con un generico riferimento ai precedenti e senza considerare gli elementi in precedenza richiamati, :rilevato che entrambi i motivi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dai Giudici di merito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: 1) l'elemento soggettivo, la Corte d'appello non avendo attribuito rilievo ad elementi quali l'allontanamento per pochi minuti e a una distanza minima, la spiegazione fornita nell'immediato dall'imputato, che voleva aiutare un vicino in difficoltà, il rispetto scrupoloso delle prescrizioni imposte nei sei mesi precedenti; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato con un generico riferimento ai precedenti e senza considerare gli elementi in precedenza richiamati, :rilevato che entrambi i motivi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dai Giudici di merito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris