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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 47494/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposta dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 5 marzo 2021 emesso dal P.M. del Tribunale di Gorizia di perquisizione e sequestro probatorio eseguito nei loro confronti.

In particolare, da quanto emerge dall'ordinanza del Riesame, il decreto era stato disposto dal P.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 368 cod. pen. e 2634 cod. civ. ed aveva ad oggetto la "documentazione", in qualunque modo conservata (anche su dispositivi elettronici) e riferibile alla gestione della società K.F.L. e ai rapporti di essa con la [OSCURATO:SOCIETA]. e ad eventuali accordi parasociali tra i rispettivi soci; e il sequestro eseguito aveva interessato i cellulari in uso agli indagati, nonché documentazione relativa alla K.F.L. rinvenuta presso lo studio di Rosso e presso lo studio e nell'auto di Visintin. 2.

Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre indagati, denunciando con un unico atto, a mezzo del comune difensore di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 14, 111, 117 Cost., 6, 8 e 10 CEDU, 4, 8, 47, 49 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., 247, 250, 252, 352, 354 e 355 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la piena corrispondenza tra quanto disposto dal P.M. e quanto eseguito.

La perquisizione dei cellulari era infatti funzionale all'acquisizione dei soli dati ricercati.

Invece è stato acquisito il mezzo e con esso tutti i dati in esso contenuti.

La risposta fornita al riguardo dal Tribunale (il decreto del P.M. andava letto come "temporanea" autorizzazione all'apprensione dei supporti per poter selezionare i dati) è creativa e infrange i fondamentali diritti garantiti in materia dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, posto che difetta una delimitazione del tempo della apprensione e dell'oggetto della ritenzione.

Sono ancora in corso le operazioni di copiatura integrale dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; risulta nel frattempo dissequestrato il solo cellulare di Menichelli e non si è proceduto alla restituzione-distruzione dei dati non necessari.

In tal modo si è operata una indiscriminata e quindi illegittima apprensione di una massa di dati informatici, senza indicazione dei criteri selettivi, con finalità esplorative.

Dai verbali di perquisizione emerge che nulla è stato ricercato nei devices sequestrati.

L'apprensione dei cellulari si presenta viepiù ingiustificata e non necessaria, stante l'ampia disponibilità degli indagati.

2.2. Violazione di legge in relazione sia agli artt. 247 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro e dell'ordinanza impugnata; sia agli artt. 1, [OSCURATO:PERSONA] CEDU, 42 Cost., 5 T.U.E., 49 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

Il decreto di sequestro difettava della motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in caso di apprensione di dati contenuti in supporti informatici (in tal senso Sez. 2, n. 37941 del 2020 che richiede una motivazione, oltre che sul fumus del reato, sul collegamento tra il reato e i dati informatici da vincolare; sulla finalità probatoria; e in caso di sequestro del supporto, condizionato alla necessità di estrazione di dati con operazioni tecnico- specialistiche, sulla durata del vincolo, strettamente ancorata a tale esigenza).

In buona sostanza, il P.M. con il sequestro è andato alla ricerca della notizia di reato indeterminata.

Tali carenze non sono state rilevate dal Tribunale, che è ricorso a una motivazione standard apparente.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 CEDU, 247, 248 cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità, adeguatezza e vincolo pertinenziale.

Il sequestro ha portato all'apprensione della integralità dei dati senza valide ragioni.

Né poteva compensare tale ampiezza la durata del vincolo, posto che ad oggi nessuna restituzione dei dati di non interesse vi è stata e risultano sequestrati ancora due telefonini.

2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 CEDU, 247 e 248 cod. proc. pen. per mancanza del fumus del reato.

Non esiste la minima base per ipotizzare i due reati a sostegno del sequestro.

Quanto alla calunnia, la denuncia ipotizza soltanto la falsità delle accuse senza alcun elemento sul dolo (al contrario gli indagati era certi della fondatezza delle loro accuse, già documentate in parte e corroborate dalle acquisizioni operate dalla p.g,) e sullo stesso elemento oggettivo (non vi è prova della innocenza degli accusati).

Sulla infedeltà patrimoniale si ipotizzano "future" dispersioni in danno, tra l'altro, di uno o due soci, quindi eccentriche rispetto all'ipotesi di reato.

2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 e 10 CEDU, 7, 8 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. per indebita invasione della sfera privata e mancanza di convalida.

Non è lecito acquisire una massa di dati personali e riservati per operare una diffusa e generica ricerca in assenza di dati oggettivi ma solo per finalità di calare la "rete a strascico" nella speranza di trovare "qualcosa" che non si sa e non si immagina.

Il sequestro di iniziativa della P.G. non convalidato è da ritenersi nullo.

3. La difesa dei ricorrenti ha depositato, in vista dell'udienza camerale, il decreto di archiviazione di archiviazione parziale emesso il 5 gennaio 2022 nei confronti dei tre ricorrenti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per il reato di calunnia, alla luce degli accertamenti effettuati (era risultato sostanzialmente corrispondere a vero quanto dagli stessi denunciato e comunque vi era mancanza di dolo). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono da rigettare per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente, alla luce della produzione difensiva, per la parte del sequestro relativa all'ipotesi della calunnia, vi è un sopravvenuto difetto di interesse, posto che il sequestro per tale ipotesi di reato è venuto meno, residuando solo per la restante ipotesi di reato ex art. 2634 cod. civ.

3. Le censure sottoposte dai ricorrenti con i ricorsi possono essere trattate nell'ordine che segue, in quanto alcune vengono a correlarsi tra loro mentre altre sono riproposte in modo ridondante.

4. Quanto al tema della legittimità dell'apprensione dei devices in luogo dei dati da acquisire, oggetto del provvedimento di sequestro, il Tribunale ha dato atto che l'estrapolazione dei dati dai devices non poteva essere immediata, tenuto conto della mole ed articolazione della documentazione da vagliare al momento della esecuzione del sequestro.

In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso che il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria avesse ecceduto l'ambito definito dal decreto del P.M.

Al riguardo si è già affermato (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838) che noni li-si di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche; in tal caso, il vincolo sui dispositivi risulta strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti.

Quel che rileva in queste situazioni, a tutela dell'interessato, è che il vincolo sia ab origine circoscritto ad un "canone di selezione" in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949; nonché, sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv. 262898).

Quanto poi alla durata effettiva del vincolo al fine di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova, si tratta di profili che non rilevano ai fini del riesame e in ordine ai quali l'interessato può essere tutelato con i rimedi previsti dal codice per un ingiustificato mantenimento nel tempo.Questa Corte ha infatti stabilito che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949).

In caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare istanza di restituzione e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013; conf.

Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Rv. 240254).

5. Quanto alla ingiustificata apprensione dei devices, è sufficiente osservare che Rosso aveva lui stesso messo a disposizione come utile ai fini della ricerca il suo cellulare che veniva quindi sequestrato; nel caso di Menichelli l'operante ha verificato la presenza nel telefono di "dati utili" ma di tempi dalle 3 alle 8 ore per acquisire la copia forense (di qui la necessità di apprensione del dispositivo); nel caso di Visintin costui non ricordava la password di accensione del telefono (che ne giustificava l'apprensione).

Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la necessità di estrapolazione dei dati utili dai devices autorizzasse il ricorso all'apprensione dei supporti al fine di estrarre la copia informatica.

6. Quanto al criterio di selezione dei dati da acquisire, il decreto del P.M. aveva un oggetto circoscritto, come in premessa indicato, tale da non risultare sproporzionato o illegittimamente esteso, rispetto all'ipotesi di reato indicata.

7. Sul fumus, deve ritenersi che il Tribunale abbia congruamente motivato sul punto a pag. 3, richiamando gli elementi a supporto della ipotesi di reato ex art.2634 cod. civ.

Sulla genericità della imputazione, è sufficiente rilevare che in sede di riesame le parti hanno potuto interloquire e difendersi sulla base della querela presentata dalle parti offese (cfr. i motivi aggiunti presentati dal difensore per l'udienza del 6 aprile 2021).

Inoltre, il PM aveva depositato l'informativa di polizia giudiziaria del 3 febbraio 2021 (richiamata dal decreto di sequestro) nella quale era ben descritta l'ipotesi accusatoria.Quanto poi alla verifica del fumus, va rammentato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (tra tante, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542).

Pertanto, erronea è la prospettiva difensiva nel richiedere al tribunale un controllo che esulava dai confini così tracciati.

8. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposta dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 5 marzo 2021 emesso dal P.M. del Tribunale di Gorizia di perquisizione e sequestro probatorio eseguito nei loro confronti. In particolare, da quanto emerge dall'ordinanza del Riesame, il decreto era stato disposto dal P.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 368 cod. pen. e 2634 cod. civ. ed aveva ad oggetto la "documentazione", in qualunque modo conservata (anche su dispositivi elettronici) e riferibile alla gestione della società K.F.L. e ai rapporti di essa con la [OSCURATO:SOCIETA]. e ad eventuali accordi parasociali tra i rispettivi soci; e il sequestro eseguito aveva interessato i cellulari in uso agli indagati, nonché documentazione relativa alla K.F.L. rinvenuta presso lo studio di Rosso e presso lo studio e nell'auto di Visintin. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre indagati, denunciando con un unico atto, a mezzo del comune difensore di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 14, 111, 117 Cost., 6, 8 e 10 CEDU, 4, 8, 47, 49 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., 247, 250, 252, 352, 354 e 355 cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la piena corrispondenza tra quanto disposto dal P.M. e quanto eseguito. La perquisizione dei cellulari era infatti funzionale all'acquisizione dei soli dati ricercati. Invece è stato acquisito il mezzo e con esso tutti i dati in esso contenuti. La risposta fornita al riguardo dal Tribunale (il decreto del P.M. andava letto come "temporanea" autorizzazione all'apprensione dei supporti per poter selezionare i dati) è creativa e infrange i fondamentali diritti garantiti in materia dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, posto che difetta una delimitazione del tempo della apprensione e dell'oggetto della ritenzione. Sono ancora in corso le operazioni di copiatura integrale dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; risulta nel frattempo dissequestrato il solo cellulare di Menichelli e non si è proceduto alla restituzione-distruzione dei dati non necessari. In tal modo si è operata una indiscriminata e quindi illegittima apprensione di una massa di dati informatici, senza indicazione dei criteri selettivi, con finalità esplorative. Dai verbali di perquisizione emerge che nulla è stato ricercato nei devices sequestrati. L'apprensione dei cellulari si presenta viepiù ingiustificata e non necessaria, stante l'ampia disponibilità degli indagati. 2.2. Violazione di legge in relazione sia agli artt. 247 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro e dell'ordinanza impugnata; sia agli artt. 1, [OSCURATO:PERSONA] CEDU, 42 Cost., 5 T.U.E., 49 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. Il decreto di sequestro difettava della motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in caso di apprensione di dati contenuti in supporti informatici (in tal senso Sez. 2, n. 37941 del 2020 che richiede una motivazione, oltre che sul fumus del reato, sul collegamento tra il reato e i dati informatici da vincolare; sulla finalità probatoria; e in caso di sequestro del supporto, condizionato alla necessità di estrazione di dati con operazioni tecnico- specialistiche, sulla durata del vincolo, strettamente ancorata a tale esigenza). In buona sostanza, il P.M. con il sequestro è andato alla ricerca della notizia di reato indeterminata. Tali carenze non sono state rilevate dal Tribunale, che è ricorso a una motivazione standard apparente. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 CEDU, 247, 248 cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità, adeguatezza e vincolo pertinenziale. Il sequestro ha portato all'apprensione della integralità dei dati senza valide ragioni. Né poteva compensare tale ampiezza la durata del vincolo, posto che ad oggi nessuna restituzione dei dati di non interesse vi è stata e risultano sequestrati ancora due telefonini. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 CEDU, 247 e 248 cod. proc. pen. per mancanza del fumus del reato. Non esiste la minima base per ipotizzare i due reati a sostegno del sequestro. Quanto alla calunnia, la denuncia ipotizza soltanto la falsità delle accuse senza alcun elemento sul dolo (al contrario gli indagati era certi della fondatezza delle loro accuse, già documentate in parte e corroborate dalle acquisizioni operate dalla p.g,) e sullo stesso elemento oggettivo (non vi è prova della innocenza degli accusati). Sulla infedeltà patrimoniale si ipotizzano "future" dispersioni in danno, tra l'altro, di uno o due soci, quindi eccentriche rispetto all'ipotesi di reato. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost., 8 e 10 CEDU, 7, 8 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. per indebita invasione della sfera privata e mancanza di convalida. Non è lecito acquisire una massa di dati personali e riservati per operare una diffusa e generica ricerca in assenza di dati oggettivi ma solo per finalità di calare la "rete a strascico" nella speranza di trovare "qualcosa" che non si sa e non si immagina. Il sequestro di iniziativa della P.G. non convalidato è da ritenersi nullo. 3. La difesa dei ricorrenti ha depositato, in vista dell'udienza camerale, il decreto di archiviazione di archiviazione parziale emesso il 5 gennaio 2022 nei confronti dei tre ricorrenti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per il reato di calunnia, alla luce degli accertamenti effettuati (era risultato sostanzialmente corrispondere a vero quanto dagli stessi denunciato e comunque vi era mancanza di dolo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono da rigettare per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente, alla luce della produzione difensiva, per la parte del sequestro relativa all'ipotesi della calunnia, vi è un sopravvenuto difetto di interesse, posto che il sequestro per tale ipotesi di reato è venuto meno, residuando solo per la restante ipotesi di reato ex art. 2634 cod. civ. 3. Le censure sottoposte dai ricorrenti con i ricorsi possono essere trattate nell'ordine che segue, in quanto alcune vengono a correlarsi tra loro mentre altre sono riproposte in modo ridondante. 4. Quanto al tema della legittimità dell'apprensione dei devices in luogo dei dati da acquisire, oggetto del provvedimento di sequestro, il Tribunale ha dato atto che l'estrapolazione dei dati dai devices non poteva essere immediata, tenuto conto della mole ed articolazione della documentazione da vagliare al momento della esecuzione del sequestro. In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso che il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria avesse ecceduto l'ambito definito dal decreto del P.M. Al riguardo si è già affermato (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838) che noni li-si di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche; in tal caso, il vincolo sui dispositivi risulta strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti. Quel che rileva in queste situazioni, a tutela dell'interessato, è che il vincolo sia ab origine circoscritto ad un "canone di selezione" in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949; nonché, sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv. 262898). Quanto poi alla durata effettiva del vincolo al fine di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova, si tratta di profili che non rilevano ai fini del riesame e in ordine ai quali l'interessato può essere tutelato con i rimedi previsti dal codice per un ingiustificato mantenimento nel tempo.Questa Corte ha infatti stabilito che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949). In caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare istanza di restituzione e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Rv. 240254). 5. Quanto alla ingiustificata apprensione dei devices, è sufficiente osservare che Rosso aveva lui stesso messo a disposizione come utile ai fini della ricerca il suo cellulare che veniva quindi sequestrato; nel caso di Menichelli l'operante ha verificato la presenza nel telefono di "dati utili" ma di tempi dalle 3 alle 8 ore per acquisire la copia forense (di qui la necessità di apprensione del dispositivo); nel caso di Visintin costui non ricordava la password di accensione del telefono (che ne giustificava l'apprensione). Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la necessità di estrapolazione dei dati utili dai devices autorizzasse il ricorso all'apprensione dei supporti al fine di estrarre la copia informatica. 6. Quanto al criterio di selezione dei dati da acquisire, il decreto del P.M. aveva un oggetto circoscritto, come in premessa indicato, tale da non risultare sproporzionato o illegittimamente esteso, rispetto all'ipotesi di reato indicata. 7. Sul fumus, deve ritenersi che il Tribunale abbia congruamente motivato sul punto a pag. 3, richiamando gli elementi a supporto della ipotesi di reato ex art.2634 cod. civ. Sulla genericità della imputazione, è sufficiente rilevare che in sede di riesame le parti hanno potuto interloquire e difendersi sulla base della querela presentata dalle parti offese (cfr. i motivi aggiunti presentati dal difensore per l'udienza del 6 aprile 2021). Inoltre, il PM aveva depositato l'informativa di polizia giudiziaria del 3 febbraio 2021 (richiamata dal decreto di sequestro) nella quale era ben descritta l'ipotesi accusatoria.Quanto poi alla verifica del fumus, va rammentato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (tra tante, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542). Pertanto, erronea è la prospettiva difensiva nel richiedere al tribunale un controllo che esulava dai confini così tracciati. 8. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagament
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