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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03467/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma di quella emessa in data 3/10/2019 dal locale Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli sub B) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo AXartt. 81 cpv.,56,393,612 cpv. c. p.) ascrittogli.

Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. non essendosi considerata la complessiva valenza degli indicati indici fattuali.

Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la reiterazione della condotta criminosa.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore .(il\Presiderrt-e5 [OSCURATO:PERSONA] P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma di quella emessa in data 3/10/2019 dal locale Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli sub B) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo AXartt. 81 cpv.,56,393,612 cpv. c. p.) ascrittogli. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. non essendosi considerata la complessiva valenza degli indicati indici fattuali. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la reiterazione della condotta criminosa. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore .(il\Presiderrt-e5 [OSCURATO:PERSONA] P.
Sentenza Cassazione n. 03467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris