CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie per come rispettivamente contestato ai singoli imputati. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per aver illegittimamente il Tribunale sanato il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado e per non aver revocato le statuizioni civili. 3. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la motivazione della sentenza di primo grado - peraltro riportata in maniera incompleta nel ricorso - non era assolutamente inesistente o meramente apparente, risultando dunque legittimo l'esercizio da parte del giudice dell'appello del proprio potere di integrarla. Il secondo motivo è invece generico e parimenti manifestamente infondato, avendo ben spiegato il Tribunale come le aporie rilevate in relazione alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non abbiano costituito oggetto di puntuale devoluzione con il gravame di merito. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deci 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P re3i47 4„.