Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13531/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.1101/2024 depositata il 18/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;1.

Con sentenza resa in data 18/12/2024, la Corte d’appello di Salernoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dellaNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti inconseguenza del comportamento asseritamente illecito tenuto da diversimagistrati in servizio presso taluni uffici giudiziari di [OSCURATO:PERSONA],Catanzaro, Catania e Messina, i quali, ciascuno in relazione alle propriecompetenze, avrebbero omesso di esercitare, trascurato o abusato deipoteri relativi al proprio ufficio a seguito delle numerose denunce e istanzeinoltrate dal Laurino2.

A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopoaver rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte incui aveva ritualmente deciso senza disporre la discussione orale dellacausa e ritenuto la propria competenza limitatamente ai magistrati inservizio presso il distretto di Catanzaro – ha ribadito l’insussistenza dialcun comportamento illecito dei magistrati denunciati dall’attore, avendogli stessi correttamente esercitato i propri poteri discrezionali nell’eserciziodell’azione penale e le proprie prerogative funzionali all’espletamento dellafunzione giurisdizionale.3.

Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di dodici motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese inquesta sede.5.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione inesistente (o apparente) del decreto di rigettodell’istanza di discussione orale della causa, nonché per violazione deidiritti di difesa e contraddittorio sanciti dal combinato disposto degli artt.275 e 359 c.p.c. e 132 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere il Presidente della Corte d’appello respinto l’istanza didiscussione orale della causa sulla base di una motivazione meramenteNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026apparente, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla dedottainsussistenza di elementi idonei a disporla.2.

Il motivo è infondato.3.

Osserva il Collegio come al giudizio d’appello oggetto del presentericorso per cassazione trovino applicazione le norme dettate dal d.lgs. n.149/2022.Secondo la disciplina transitoria di tale fonte normativa, infatti, (e inparticolare secondo l’art. 35, co. 4): «Le norme dei capi I e II del titolo IIIdel libro secondo […] come modificati dal presente decreto, si applicanoalle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023».Nel caso di specie, la sentenza di primo grado emessa nel corso delpresente giudizio fu depositata in data 7/3/2023 e l’appello avverso talesentenza fu proposto in data 2/8/2023, con la conseguente pienaintegrazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina processualedel richiamato d.lgs. n. 149/2022.In particolare, l’art. 3, co. 26, del d.lgs. n. 149/2022 ha disposto lasostituzione dell’art. 352 c.p.c. con il seguente testo:«Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione eassegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti terminiperentori:1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per ildeposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per ildeposito delle comparse conclusionali;3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il depositodelle note di replica.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026All'udienza la causa è trattenuta in decisione.

Davanti alla corte diappello, l'istruttore riserva la decisione al collegio.

La sentenza èdepositata entro sessanta giorni».Secondo tale norma, dunque, la causa d’appello è decisa senzadiscussione orale, salvo che l’istruttore non ritenga di procedere ai sensidell’art. 350-bis introdotto dallo stesso d.lgs. n. 149/2022, ai sensi delquale: «Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudiceprocede ai sensi dell'articolo 281-sexies».A loro volta, gli articoli 348-bis e 350, terzo comma, prevedono ladiscussione orale della causa quando l’istruttore ravvisa chel'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata (art. 348-bis),ovvero quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, ocomunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridottacomplessità o dell'urgenza della causa (art. 350, co. 3).La discussione orale in sede d’appello, dunque, è prevista unicamentequando l’istruttore ravvisi l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o lamanifesta fondatezza dell’appello, oppure quando ritenga opportunodisporre la discussione orale in ragione della ridotta complessità odell’urgenza della causa.Alle parti è rimasta, dunque, sottratta la possibilità di incidere,sull’organizzazione del rito in appello stabilita dal legislatore (richiesta cheil regime previgente al d.lgs. n. 149/2022 ancora prevedeva).Ne deriva l’infondatezza del motivo in esame, dovendo ritenersipienamente corretta in rito (e adeguatamente motivata) la decisione delPresidente della Corte d’appello che ha formalmente disatteso l’istanzavolta alla fissazione di un’udienza destinata alla discussione orale dellacausa, avendo ravvisato l’insussistenza dei presupposti previsti dallalegge.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/20264.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata e/o apparente del rigetto deiprimi due motivi di appello, attraverso i quali l’odierno istante ha invocatol’accertamento della nullità della sentenza di primo grado per l’illegittimorigetto dell’istanza di discussione orale della causa, con violazione deidiritti di difesa e contraddittorio e violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 190 e 275 c.p.c. vigenti alla data del 26/10/2022 relativaall’udienza di precisazione delle conclusioni in tribunale (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamentedisatteso i motivi relativi al diniego opposto dal tribunale sulla base di unamotivazione apodittica e priva di alcun confronto con le ragioni di censuraavanzate dall’appellante.5.

Il motivo è infondato.6.

Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritualmenteevidenziato la correttezza della decisione del primo giudice di non disporrela discussione orale della causa sul presupposto della mancataproposizione della corrispondente richiesta della parte secondo le formepreviste dall’art. 275 c.p.c.In particolare, il giudice d’appello ha correttamente individuatol’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 275, co. 2, c.p.c. nella versioneprecedente la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, «che prevedevache ciascuna delle parti, “nel precisare le conclusioni”, poteva chiedere chela causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio; che la richiestadovesse essere “riproposta al presidente del tribunale alla scadenza deltermine per il deposito delle memorie di replica”; che il presidente doveva”provvedere sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza didiscussione”».Secondo la corte territoriale, «anche nel regime anteriore alla riformadel 2022, quindi, la discussione orale era una fase facoltativa, chepresupponeva inderogabilmente una duplice istanza: una dinanzi alNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026giudice istruttore nella fase tecnica della precisazione delle conclusioni,che è quella disciplinata dall’art. 189, co.1, prima parte, cpc; l’altra daripetere al presidente dopo la scadenza del termine per il deposito dellerepliche, essendo ben possibile che la parte, esaminate le avverse difeseconclusionali, non avesse più interesse a discutere la causa oralmente.«Quindi, contrariamente a quanto affermato in atto di appello, lanullità della sentenza per non aver potuto la parte esporre compiutamentele proprie difese in sede di discussione presuppone che questa ne abbiafatto rituale richiesta (cfr. sent. Cass. n. 2067/2023 e SU n. 36596/2021,richiamate proprio dall’appellante).«Orbene, con riferimento al caso di specie, ritiene la Corte che ilTribunale abbia fatto corretta applicazione della normativa all’epoca invigore, dovendo ritenersi insufficiente che l’attore, nelle difese precedentiall’udienza di precisazione delle conclusioni, avesse anticipato l’intenzionedi richiedere la discussione orale e non potendo ritenersi tale istanzaavanzata attraverso il generico richiamo “a tutti i precedenti scrittidifensivi” formulato nell’udienza di precisazione conclusioni.«Non può poi affermarsi che la decisione del Tribunale di Salernosottenda un eccesso di formalismo giacché le violazioni delle regoleprocessuali vanno sanzionate soltanto laddove producano lesione dei dirittie/o interessi processuali.«Le regole del rito, infatti, lungi dal configurarsi come mere ‘forme’,sono dettate per l’ordinato svolgimento di tutte le attività processuali nelrispetto del contraddittorio e della correttezza tra le parti, sicché, nellaspecie, se, da un lato, tale rispetto era stato assicurato anche all’attorecon la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui egli avevaregolarmente fruito spiegando ampiamente le sue difese, dall’altro essosarebbe stato violato in danno della convenuta [OSCURATO:PERSONA] del CdMladdove il collegio avesse irritualmente fissato la discussione senza che laNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026relativa istanza fosse stata ex adverso formalizzata alla precisazione delleconclusioni.«Va infine rilevato che, anche laddove la doglianza qui sollevata fossestata accoglibile, la Corte avrebbe dovuto comunque provvedere alladecisione della causa giacché la lamentata violazione non rientra tra leipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado previste dall’art.354 cpc.» (cfr. pagg. 23-24 nella sentenza impugnata).La motivazione così compendiata dalla corte territoriale vale aintegrare gli estremi di un discorso giustificativo giuridicamente corretto elogicamente congruo, di per sé pienamente idoneo a consentire laricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo al fine dipervenire alla decisione assunta, e tale da sottrarsi integralmente allecensure in questa sede avanzate dal ricorrente.7.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione errata e/o apparente in relazione al rigetto delquarto e del settimo motivo d’appello sulla connessione di più domande eal Tribunale di Salerno, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31,38, co. 1 e 3, 40, 42, 44 e 45 c.p.c. vigenti al 13/5/2020 data dell’udienzaex art. 183 c.p.c. di primo grado entro cui provvedere (in relazione all’art.360, n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso lastruttura a catena di tutte le denunciate condotte dei magistrati deidistretti di Catania, Messina, [OSCURATO:PERSONA] e Catanzaro, ignorando laconnessione teleologica delle stesse e i criteri formali di connessionespecificamente dedotti, senza tener conto della mancata indicazione, adopera di controparte, dei fori alternativi competenti e del mancato rispettodella decisione sull’eccezione di incompetenza entro i termini di legge.8.

Il motivo è infondato.9.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile delNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026magistrato, l’art. 4 della legge n. 117 del 1988 (come modificato dall'art.3 della legge n. 420 del 1998), nell'attribuire la cognizione dell'azionerisarcitoria concessa a chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di uncomportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto inessere da un magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle suefunzioni, al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello dadeterminarsi ex artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p., individua un criterio dideterminazione della competenza territoriale prevalente rispetto a quellodi cui all’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché agli altri previsti dalcodice di procedura civile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18000 del 11/09/2015,Rv. 636703 - 01).In particolare, in tema di responsabilità civile del magistrato, aconoscere dell'azione risarcitoria concessa a tutela di chi ha subito undanno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di unprovvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, con dolo ocolpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia,competente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, commaprimo, legge n. 117 del 1988 (come modif. dall'art. 3 legge n. 420 del1998), 11 cod. proc. pen. ed 1 d. lgs. n. 271 del 1989 (recante disp. att.cod. proc. pen.), è il tribunale del capoluogo del distretto della corted'appello individuata sulla base della tabella A allegata alle disp. att. cod.proc. pen., e non anche quello che sarebbe competente secondo le normedel Capo II ("Competenza") del Titolo I ("Giurisdizione") del Libro I("Soggetti") del cod. proc. pen. compreso nel distretto della corted'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava almomento del fatto.Ne consegue che, così individuato il foro territoriale inderogabile -materia di competenza territoriale, - è inapplicabile l'art. 33 cod. proc.civ., che consente la deroga solamente alla competenza per territorioNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026semplice; e che, trattandosi - come nella specie - di responsabilitàprospettata, in relazione ad uno stesso processo, nei confronti di piùmagistrati addetti ad uffici giudiziari posti in località diverse, ai finidell'individuazione del giudice territorialmente competente deve tenersiconto della collocazione territoriale dell'esplicazione delle singole condottemantenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, con conseguentenecessità di proporre distinte domande dinanzi ai tribunali dalla leggedeterminati secondo la menzionata tabella, rimanendo in tal caso esclusal'applicabilità della litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., in ragione dellanon coincidenza della causa petendi costituita, per ciascuna causa, dallaspecifica condotta del singolo magistrato con quella mantenuta dagli altri(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2005, Rv. 581131 - 01).Nel caso di specie, inoltre, del tutto correttamente la corte territorialeha aggiunto che «nel caso che ci occupa difetta il presuppostoindispensabile della “cooperazione” “nell'ambito della stessa vicendagiudiziaria”», in ipotesi suscettibile di porre un problema di connessionetra comportamenti tutti eventualmente convergenti nella causazione di ununico evento dannoso, trattandosi, nella specie, «di tante distinte condottecontroversia di lavoro dinanzi al TAR di Catania, sono comunque del tuttoautonome l’una dall’altra nel senso che, contrariamente a quanto sostienel’appellante, la disamina del merito della denuncia a carico dei magistratiprecedenti non assume rilevanza ai fini di “comprendere se i magistratisuccessivi siano incorsi in errori dolosi o colposi”, sicché la loro cognizionecontestuale non potrebbe apportare i benefici del simultaneus processustra cause connesse, che costituisce la ratio dell’istituto della riunione»(pag. 27-28).Quanto alla contestazione concernente la pretesa irritualità nellaproposizione dell’eccezione d’incompetenza, il giudice appello haaltrettanto correttamente evidenziato che «trattandosi di foro speciale,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026inderogabile ed esclusivo, il Tribunale doveva verificare anche d’ufficio lapropria competenza utilizzando la tabella richiamata dalla legge, e, dalcanto suo, parte convenuta, nel sollevare l’eccezione di incompetenza, nonera tenuta a prospettarla sotto tutti i possibili profili, giacché questocostituisce un onere della parte relativo alla diversa ipotesi dellacompetenza territoriale derogabile.

Ne consegue che è infondata anche ladedotta violazione dell’art. 38 cpc.» (pag. 28).Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio alfine di assicurarne continuità) ai sensi del quale il convenuto che deducal’incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza diun foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e laloro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione (cfr.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 4/11/2021, Rv. 662958 - 01).La censura riguardante il mancato rispetto del termine di preclusione,costituito dalla celebrazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. per lasollevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile delTribunale di Salerno (in relazione ai magistrati diversi da quelli relativi aldistretto di Catanzaro) deve dunque ritenersi superata a seguito del rilievodell’avvenuta tempestiva e corretta proposizione dell’eccezione diincompetenza territoriale inderogabile ad opera dell’amministrazioneconvenuta.Conclusivamente, del tutto correttamente il giudice d’appello haritenuto che la sollevazione nei termini di legge, da parte della convenuta,dell’eccezione d’incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale diSalerno (in relazione ai magistrati diversi da quelli in servizio nel distrettodi Catanzaro) non imponesse l’indicazione di tutti i fori competenti(essendo unico ed esclusivo il foro previsto dalla legge per i fatti dannosicommessi da magistrati) e fosse valsa a giustificare la dichiarazione diincompetenza anche con il provvedimento conclusivo del giudizio di primoNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026grado, non costituendo materia di contestazione, sul piano dei vizi dellasentenza, la scelta discrezionale del giudice circa l’opportunità diun’eventuale immediata separazione delle cause con anticipazione delprovvedimento sull’incompetenza relativamente ad alcune domande e laprosecuzione nel merito delle altre.Ciò posto, costituisce materia di scelta discrezionale rimessa alla parteinteressata quella di provvedere all’immediata riassunzione della causadinanzi al giudice ritenuto competente per le cause non decise nel merito,oppure coltivare in appello (anche) la contestazione del giudizio diincompetenza, rimandando l’eventuale riassunzione delle cause per imagistrati diversi da quelli in servizio nel distretto di Catanzaro.10.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per “motivazione falsa in fatto processuale” e/oerrata e/o apparente del rigetto del quinto motivo di appello relativo allaviolazione dell’art.1 3 della legge n. 117/1988 da parte del Tribunale diSalerno, con violazione e/o falsa applicazione anche dell’art. 342 c.p.c.vigente alla data del passaggio in decisione della sentenza del tribunale (inrelazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale falsamenteaffermato che il ricorrente avrebbe proposto un’azione diretta contro imagistrati e che non fossero state offerte specifiche argomentazionisull’ammissibilità dell’accertamento incidentale del reato, in contrasto conquanto rilevabile obiettivamente dagli atti e con quanto riconosciuto dallastessa corte territoriale, con il conseguente travisamento degli attiprocessuali e l’inevitabile contraddittorietà della motivazione impugnata.11.

Il motivo è inammissibile.12.

Dev’essere preliminarmente rilevata la mancata esattacomprensione, da parte dell’odierno ricorrente, della ratio della decisioneimpugnata sul punto oggetto della censura in esame, non avendo la corteterritoriale affatto affermato che il ricorrente avesse proposto un’azione exart. 13 della legge n. 117/88, essendosi piuttosto limitata a rilevareNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’inesistenza di alcun interesse dell’odierno ricorrente a dolersi diqualsivoglia statuizione sull’art. 13 della legge n. 117/88, avendo lo stessoricorrente dedotto (come peraltro confermato in questa sede) di non averproposto alcuna azione sulla base di tale norma, ma solo una richiesta diaccertamento incidentale dei reati commessi dai magistrati denunciati, aifini della pronuncia sul risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.Ciò posto, con riguardo a tale accertamento incidentale, la corteterritoriale ha affermato l’inammissibilità del motivo d’appello proposto dalLaurino, in quanto «del tutto carente» e tale da violare «la rigorosaprescrizione dell’art. 342 cpc giacché non offre alcuna specificaargomentazione a sostegno della tesi dell’ammissibilità dell’accertamentoincidentale del reato né tiene conto dell’eccezione, proposta in viasubordinata dalla difesa erariale, in ordine al difetto di legittimazione dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e alla legittimazione passiva delMinistero della Giustizia, quale amministrazione di appartenenza deimagistrati, che avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere deicomportamenti di questi ultimi in virtù del rapporto di immedesimazioneorganica» (cfr. pagg. 29-30).motivo d’appello proposto dal Laurino consenta di confermare appieno lavalutazione fatta propria dalla corte territoriale, avendo l’appellanteeffettivamente omesso di articolare in maniera adeguata le propriedoglianze avverso la tesi del divieto di accertamento incidentale del reato,non avendo proceduto all’illustrazione di alcuna adeguata argomentazionea sostegno delle proprie tesi.13.

Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per omessa applicazione del diritto viventeprocessuale sui rigorosi limiti imposti alla ‘motivazione implicita’, conviolazione degli artt. 6 e 13 Cedu, 47 Cdfue, 24 e 111 Cost., statuenti ildiritto all’effettività e completezza della tutela giurisdizionale (in relazioneNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026agli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato unamotivazione del tutto generica al fine di giustificare la mancata rispostealle doglianze alla stessa rivolte, ignorando il diritto vivente, i principi diderivazione unionale e costituzionale, citando massime non pertinenti,omettendo ogni esame dei fatti di causa ed eludendo le causae petendiproposte.14.

Il motivo è inammissibile.15.

Osserva il Collegio come, in sede d’appello, il ricorrente ebbe adolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, di tutte leargomentazioni sostenute dall’attore a fondamento delle proprie tesi.A tale doglianza, la corte territoriale ha correttamente replicatorilevando la piena sufficienza della motivazione elaborata dal primogiudice, sottolineando, da un lato, che le considerazioni dallo stessoillustrate erano valse implicitamente a fornire risposta alle tesi contrarieillustrate dall’attore ed evidenziando, dall’altro, l’insussistenza di alcunospecifico obbligo del giudice di fornire una risposta analitica a tutte le tesinon accolte e alle questioni ritenute non significative ai fini della decisione.In questa sede, il ricorrente, mentre da un lato censura questa ratiodecidendi del giudice d’appello in modo solo generico e assertivo, dall’altrotorna a rivendicare la mancata considerazione, da parte del giudiced’appello, delle singole argomentazioni illustrate a fondamento delleproprie tesi, pretendendo che il giudice di legittimità provveda, attraversola lettura degli atti processuali richiamati in ricorso, a ricostruire detteargomentazioni e successivamente, a identificare (in modo evidentementeesplorativo) le ipotetiche ragioni per cui, diversamente da quantoaffermato dal giudice d’appello, il giudice di primo grado non avrebbeeffettivamente fornito quelle risposte che, al contrario, la corte territorialeha ritenuto fossero state illustrate in modo sufficiente.L’irriducibile genericità della censura in esame (peraltro, moltoconfusamente articolata) vale dunque ad escluderne l’ammissibilità,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali sichiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati adeduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte nonprenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dalgiudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del meritoin relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l’onere diindicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenzaimpugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propriadel processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenzache il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorsoper cassazione sia basato su forme argomentative o modalità diformulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della criticamossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delledeficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 – 01; Sez. 1,Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01).16.

Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata in ordine all’inammissibilitàdell’ottavo motivo d’appello relativo alla chiarezza e sintesi degli atti, conviolazione dell’art. 1, co. 17, lett. e, della legge n. 206/2021, dell’art. 46disp. att. c.p.c. e d.m. 7/8/2023 n. 110 (in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dichiaratoinammissibile l’ottavo motivo d’appello proposto dall’odierno istante permancanza di interesse, in contrasto con quanto oggettivamente rilevabilein relazione all’incidenza della questione sulla regolazione delle spese delgiudizio.17.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/202618.

Osserva il Collegio come l’affermazione sostenuta dal ricorrente -secondo cui la proposizione di un motivo che, sul piano sostanziale, non èdestinato a esercitare alcuna incidenza sulla decisione, sarebbe comunquesorretta dall’interesse che la parte avrebbe in relazione agli effetti che ladecisione su quel motivo potrebbe assumere sulla regolazione delle spesedi lite - deve ritenersi espressione di una considerazione meramenteipotetica e congetturale (con la conseguente inammissibilità della censurasu di essa costruita), atteso che il riflesso della potenziale rilevanza delmotivo (di per sé del tutto privo di interesse processuale) sulla regolazionedelle spese di lite, non essendo espressione di un’automaticaconsequenzialità, non risulta adeguatamente riscontrabile nel caso dispecie.19.

Con il settimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata ed apparente del rigetto delnono, decimo e undicesimo motivo di appello, attraverso i quali venivacensurata l’inesistenza assoluta della valutazione del tribunale sui fatti dicausa e le plurime causae petendi, con violazione degli artt. 6 e 13 Ced,47 Cdfue, 24 e 111 Cost., statuente il diritto della persona offesa, anchenon costituita parte civile, e/o prima di detta costituzione, all’effettività ecompletezza della tutela penale (in relazione agli artt. 112 e 360 n. 4c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente raggruppato i motivid’appello esaminati, estraendone una sintesi ingannevole e rispondendoneppure una delle causae petendi proposte.20.

Il motivo è complessivamente infondato.21.

Dev’essere in primo luogo rilevata l’inammissibilità della doglianzaavanzata dal ricorrente con riguardo alla tecnica di costruzione dellamotivazione (in sé considerata) adottata dalla corte territoriale attraversoil dedotto ‘raggruppamento’ dei motivi d’appello esaminati, assumendorilevanza, sul piano della legittimità del provvedimento impugnato, i soliNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026vizi che concernono l’eventuale violazione della legge sostanziale oprocessuale, ovvero l’omesso esame dei fatti rilevanti ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c.Deve altresì ritenersi priva di fondamento la censura concernente lapretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., trovando nella specie applicazione ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale deve ritenersi configurabile la decisione implicita di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinosuperate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12131dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 667614 – 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 13649 del24/6/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/5/2006,Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/3/2014, Rv. 630315 –01).Ciò posto, la censura in esame si risolve nell’inammissibileproposizione del vizio di legittimità concernente un preteso omesso esamedi fatti asseritamente decisivi e controversi non deducibili in questa sede,da un lato, per avere la corte territoriale confermato la decisione di primogrado sulla base delle stesse considerazioni in fatto (e, dunque, incorrendonel divieto sancito dall’art. 348-ter c.p.c. e dal nuovo testo dell’art. 360,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) e, inogni caso, sulla base di argomentazioni che non consentono di desumerneadeguatamente il relativo carattere effettivamente decisivo.Sotto altro profilo, il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. deveritenersi, per un verso, inesistente (avendo il giudice d’appello elaboratoun discorso giustificativo pienamente idoneo a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione), e, per altro verso, inammissibile,non potendo evocarsi il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c.aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato.22.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura l’errore processuale e ilvizio di motivazione illogica e contraddittoria in cui sarebbe incorsa lasentenza impugnata, per avere la corte territoriale, dapprima asseritoun’inesistente libertà del giudicante di prescindere dalla giurisprudenza dilegittimità prevalente, successivamente invocando proprio le sentenze delgiudice di legittimità che, al contrario, impongono l’onere di motivare glieventuali scostamenti da tale giurisprudenza.23.

Il motivo è infondato.24.

Osserva il Collegio come – ferma, ancora una volta, l’irriducibilegenericità della doglianza illustrata dal ricorrente - la corte territoriale nonsia affatto incorsa in alcuna delle contraddizioni denunciate dall’odiernoricorrente, avendo adeguatamente dato conto della giurisprudenza dilegittimità che giustifica lo scostamento, da parte del giudice di merito,anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, laddove ne indichi leragioni (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 11747 del 03/05/2019, Rv. 654029 - 02).Si tratta pertanto di una motivazione pienamente coerente elogicamente congrua, del tutto idonea a sottrarsi alla censura dicontraddittorietà in questa sede avanzata dal ricorrente.25.

Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 328 c.p. e per non aver applicato il diritto viventeNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026formatosi sulla sicura illiceità penale (sub specie di omissione in atti diufficio) della omessa risposta del diffidato entro 30 gg. anche se l’attorichiesto con diffida dal privato cittadino fosse (in denegata e non credutatesi) ritenuto ‘discrezionale’, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale omesso di fare applicazione del diritto viventesull’obbligo del pubblico ufficiale di rispondere all’istanza del cittadinoentro 30 giorni dalle diffide ricevute, pur quando l’atto richiesto fossed’indole discrezionale, avendo la corte territoriale confuso l’atto d’ufficiocon il provvedimento conclusivo, ignorando che ogni segmento dell’attivitàdel magistrato costituisce atto dell’ufficio.26.

Il motivo è infondato.27.

Osserva il Collegio, come l’argomentazione illustrata dall’odiernoricorrente risulti scorrettamente fondata sull’impropria confusione deitermini desumibili dalla giurisprudenza formatasi con riguardo all’illiceitàpenale dell’omessa risposta del soggetto diffidato nell’ambito dell’attivitàpropria delle pubbliche amministrazioni, rispetto alla diversa naturadell’attività giudiziale.Tale attività, infatti, lungi dal consistere nell’esercizio istituzionale dialcuna attività amministrativa, vale piuttosto ad assoggettare, tanto ilgiudice quanto il pubblico ministero, al solo rispetto delle norme che nevincolano l’attività ordinata all’istruzione dei processi e alla relativadecisione.Da tali premesse discende la configurabilità degli obblighi di rispostadovuti dal giudice o dal pubblico ministero unicamente in relazione agliobblighi concernenti i procedimenti giudiziari per i quali tale risposta èdovuta per legge (e non già, quindi, in tutti i casi di istanze o diffideinoltrate dai cittadini) e nei termini stabiliti dalla legge.Ne segue l’infondatezza della censura in esame nella parte in cuipretende di interpretare gli obblighi d’ufficio del giudice o del pubblicoministero in un senso che ne ricomprenda l’obbligo di risposta a qualunqueNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026denuncia o diffida proveniente dal cittadino, senza limitarli ai soli obblighidi risposta vincolati dalla legge e nei termini stabiliti dalla stessa legge.28.

Con il decimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata ed apparente del rigetto delnono, decimo e undicesimo motivo di appello, attraverso i quali sicensurava l’inesistenza assoluta della valutazione del tribunale sui fatti dicausa e le plurime causae petendi, con violazione anche degli artt. 1, 2, 6del d.lgs. n. 106/2006, 11 co. 4 lett. f), del d.lgs. 160/2006, 2 c. 1 lett.dd) ed ee) del d.lgs. n. 109/2006; 90, 121, 124, 125 co. 3, 331 (anche inrelazione all’art. 361 c.p.) e 410-bis c.p.p.; radicale e reiterato omessoesame di tutte le doglianze (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale ignorato ed erroneamente condotto l’esame degliobblighi del Procuratore della Repubblica e del giudice per le indaginipreliminari e dei conseguenti oneri del denunciante.29.

Il motivo è inammissibile.30.

Osserva il Collegio come tutti gli aspetti della censura in esame,volti a censurare il carattere apparente della motivazione redatta dalgiudice a quo, pretendano di sottoporre a critica la ricostruzione dei fatti dicausa operata dai giudici di merito e, pertanto, non valgono a giustificarela contestazione del vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c.Varrà infatti rimarcare, sul punto, come l’odierno ricorrente abbiainammissibilmente argomentato il carattere meramente apparente dellamotivazione attraverso il confronto della relativa congruità con elementitratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in talmodo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dallagiurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattereillogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014,Rv. 629833 - 01).Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Quanto al punto concernente il preteso omesso esame delle doglianzeavanzate in sede d’appello (implicitamente connesse alla violazionedell’art. 112 c.p.c.), la censura deve ritenersi infondatamente proposta, inpresenza di un’implicita motivazione del rigetto delle argomentazionicontrarie a quelle fatte proprie dal giudice di merito.Nel resto, ferma la corretta interpretazione e applicazione, da parte delgiudice d’appello, di tutte le norme di legge denunciate dall’odiernoistante, l’insieme dell’argomentazioni critiche sollevate con il motivo inesame in altro non consistono se non in una proposta di rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo all’esame,nel merito, della fondatezza delle denunce penali e delle richieste diarchiviazione), sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità.31.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere la corte territoriale totalmente omesso di procederealla valutazione della comparsa conclusionale depositata dall’istante indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].32.

Il motivo è inammissibile.33.

Osserva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia allegatol’omessa lettura, da parte della corte territoriale, della propria comparsaconclusionale, sul presupposto della mancata menzione di tale comparsanel testo della sentenza impugnata.Si tratta, all’evidenza, di un’affermazione meramente congetturale (e,come tale, inammissibilmente avanzata in questa sede), poiché se, da unlato, l’esplicita menzione delle considerazioni contenute in una comparsaconclusionale non costituisce uno specifico obbligo del giudice, dall’altro, lamancata menzione di tali contenuti non può in alcun modo ritenersi - senon in termini del tutto arbitrari - indice della pretesa mancataacquisizione, da parte del giudice, della conoscenza dei contenuti dell’atto.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Peraltro, l’estrema laconicità della censura neppure si estendeall’indicazione di quali sarebbero stati, in concreto, i pregiudizi chesarebbero in ipotesi derivati, a carico dell’appellante, dall’eventualeriscontro dell’omissione del giudice d’appello, con la conseguente pienaintegrazione dei presupposti per l’applicazione del consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale ladenuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali (intesi implicita nell’asserita colpevole mancata considerazione di un atto delprocesso da parte del giudice) non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni perle quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per ladecisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del20/11/2020, Rv. 659858 - 01).34.

Con il dodicesimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione della competenza collegiale e degliartt. 50-bis n. 7, 54 e 359 c.p.c., nonché per la falsità in fatto consistitanell’attestazione di aver deciso in data 11/12/2024, per essere emersodagli atti come la giudice relatrice della sentenza d’appello avesse appostola propria sottoscrizione prima della designazione del collegio, da tantodesumendosi che la sentenza non era stata effettivamente decisacollegialmente, come falsamente attestato.35.

Il motivo è inammissibile.36.

Osserva il Collegio come la censura avanzata dal ricorrente si basisulla pretesa decisività, ai fini della prova della collegialità effettiva delladecisione, degli orari di firma e di deposito dei provvedimenti riguardantiNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026la designazione del collegio e la minuta della decisione del giudicerelatore.E tuttavia, come confermato dallo stesso ricorrente (sulla base delleindicazioni ricevute dalla cancelleria della corte d’appello: cfr. pag. 50 delricorso), mentre la designazione del collegio costituisce espressionedell’automatica applicazione dei criteri tabellari che precedono ognideliberazione, la firma digitale del provvedimento non è tale dacomprovare alcuna particolare sequenza della deliberazione, là dove ilcollegio giudicante non è tenuto in alcun modo a indicare l’ora delladecisione assunta.In forza di tale premesse, dev’essere dunque ravvisatal’inammissibilità della censura in esame, siccome fondata sulla base diconclusioni in fatto (riguardanti l’effettività del carattere collegiale delladecisione impugnata) da ritenere meramente congetturali.37.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.38.

Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendol’amministrazione intimata svolto difese in questa sede.39.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo dicontributo unificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributounificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.1101/2024 depositata il 18/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;1. Con sentenza resa in data 18/12/2024, la Corte d’appello di Salernoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dellaNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti inconseguenza del comportamento asseritamente illecito tenuto da diversimagistrati in servizio presso taluni uffici giudiziari di [OSCURATO:PERSONA],Catanzaro, Catania e Messina, i quali, ciascuno in relazione alle propriecompetenze, avrebbero omesso di esercitare, trascurato o abusato deipoteri relativi al proprio ufficio a seguito delle numerose denunce e istanzeinoltrate dal Laurino2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopoaver rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte incui aveva ritualmente deciso senza disporre la discussione orale dellacausa e ritenuto la propria competenza limitatamente ai magistrati inservizio presso il distretto di Catanzaro – ha ribadito l’insussistenza dialcun comportamento illecito dei magistrati denunciati dall’attore, avendogli stessi correttamente esercitato i propri poteri discrezionali nell’eserciziodell’azione penale e le proprie prerogative funzionali all’espletamento dellafunzione giurisdizionale.3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di dodici motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese inquesta sede.5. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione inesistente (o apparente) del decreto di rigettodell’istanza di discussione orale della causa, nonché per violazione deidiritti di difesa e contraddittorio sanciti dal combinato disposto degli artt.275 e 359 c.p.c. e 132 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere il Presidente della Corte d’appello respinto l’istanza didiscussione orale della causa sulla base di una motivazione meramenteNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026apparente, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla dedottainsussistenza di elementi idonei a disporla.2. Il motivo è infondato.3. Osserva il Collegio come al giudizio d’appello oggetto del presentericorso per cassazione trovino applicazione le norme dettate dal d.lgs. n.149/2022.Secondo la disciplina transitoria di tale fonte normativa, infatti, (e inparticolare secondo l’art. 35, co. 4): «Le norme dei capi I e II del titolo IIIdel libro secondo […] come modificati dal presente decreto, si applicanoalle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023».Nel caso di specie, la sentenza di primo grado emessa nel corso delpresente giudizio fu depositata in data 7/3/2023 e l’appello avverso talesentenza fu proposto in data 2/8/2023, con la conseguente pienaintegrazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina processualedel richiamato d.lgs. n. 149/2022.In particolare, l’art. 3, co. 26, del d.lgs. n. 149/2022 ha disposto lasostituzione dell’art. 352 c.p.c. con il seguente testo:«Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione eassegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti terminiperentori:1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per ildeposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per ildeposito delle comparse conclusionali;3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il depositodelle note di replica.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte diappello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza èdepositata entro sessanta giorni».Secondo tale norma, dunque, la causa d’appello è decisa senzadiscussione orale, salvo che l’istruttore non ritenga di procedere ai sensidell’art. 350-bis introdotto dallo stesso d.lgs. n. 149/2022, ai sensi delquale: «Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudiceprocede ai sensi dell'articolo 281-sexies».A loro volta, gli articoli 348-bis e 350, terzo comma, prevedono ladiscussione orale della causa quando l’istruttore ravvisa chel'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata (art. 348-bis),ovvero quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, ocomunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridottacomplessità o dell'urgenza della causa (art. 350, co. 3).La discussione orale in sede d’appello, dunque, è prevista unicamentequando l’istruttore ravvisi l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o lamanifesta fondatezza dell’appello, oppure quando ritenga opportunodisporre la discussione orale in ragione della ridotta complessità odell’urgenza della causa.Alle parti è rimasta, dunque, sottratta la possibilità di incidere,sull’organizzazione del rito in appello stabilita dal legislatore (richiesta cheil regime previgente al d.lgs. n. 149/2022 ancora prevedeva).Ne deriva l’infondatezza del motivo in esame, dovendo ritenersipienamente corretta in rito (e adeguatamente motivata) la decisione delPresidente della Corte d’appello che ha formalmente disatteso l’istanzavolta alla fissazione di un’udienza destinata alla discussione orale dellacausa, avendo ravvisato l’insussistenza dei presupposti previsti dallalegge.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/20264. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata e/o apparente del rigetto deiprimi due motivi di appello, attraverso i quali l’odierno istante ha invocatol’accertamento della nullità della sentenza di primo grado per l’illegittimorigetto dell’istanza di discussione orale della causa, con violazione deidiritti di difesa e contraddittorio e violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 190 e 275 c.p.c. vigenti alla data del 26/10/2022 relativaall’udienza di precisazione delle conclusioni in tribunale (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamentedisatteso i motivi relativi al diniego opposto dal tribunale sulla base di unamotivazione apodittica e priva di alcun confronto con le ragioni di censuraavanzate dall’appellante.5. Il motivo è infondato.6. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritualmenteevidenziato la correttezza della decisione del primo giudice di non disporrela discussione orale della causa sul presupposto della mancataproposizione della corrispondente richiesta della parte secondo le formepreviste dall’art. 275 c.p.c.In particolare, il giudice d’appello ha correttamente individuatol’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 275, co. 2, c.p.c. nella versioneprecedente la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, «che prevedevache ciascuna delle parti, “nel precisare le conclusioni”, poteva chiedere chela causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio; che la richiestadovesse essere “riproposta al presidente del tribunale alla scadenza deltermine per il deposito delle memorie di replica”; che il presidente doveva”provvedere sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza didiscussione”».Secondo la corte territoriale, «anche nel regime anteriore alla riformadel 2022, quindi, la discussione orale era una fase facoltativa, chepresupponeva inderogabilmente una duplice istanza: una dinanzi alNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026giudice istruttore nella fase tecnica della precisazione delle conclusioni,che è quella disciplinata dall’art. 189, co.1, prima parte, cpc; l’altra daripetere al presidente dopo la scadenza del termine per il deposito dellerepliche, essendo ben possibile che la parte, esaminate le avverse difeseconclusionali, non avesse più interesse a discutere la causa oralmente.«Quindi, contrariamente a quanto affermato in atto di appello, lanullità della sentenza per non aver potuto la parte esporre compiutamentele proprie difese in sede di discussione presuppone che questa ne abbiafatto rituale richiesta (cfr. sent. Cass. n. 2067/2023 e SU n. 36596/2021,richiamate proprio dall’appellante).«Orbene, con riferimento al caso di specie, ritiene la Corte che ilTribunale abbia fatto corretta applicazione della normativa all’epoca invigore, dovendo ritenersi insufficiente che l’attore, nelle difese precedentiall’udienza di precisazione delle conclusioni, avesse anticipato l’intenzionedi richiedere la discussione orale e non potendo ritenersi tale istanzaavanzata attraverso il generico richiamo “a tutti i precedenti scrittidifensivi” formulato nell’udienza di precisazione conclusioni.«Non può poi affermarsi che la decisione del Tribunale di Salernosottenda un eccesso di formalismo giacché le violazioni delle regoleprocessuali vanno sanzionate soltanto laddove producano lesione dei dirittie/o interessi processuali.«Le regole del rito, infatti, lungi dal configurarsi come mere ‘forme’,sono dettate per l’ordinato svolgimento di tutte le attività processuali nelrispetto del contraddittorio e della correttezza tra le parti, sicché, nellaspecie, se, da un lato, tale rispetto era stato assicurato anche all’attorecon la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui egli avevaregolarmente fruito spiegando ampiamente le sue difese, dall’altro essosarebbe stato violato in danno della convenuta [OSCURATO:PERSONA] del CdMladdove il collegio avesse irritualmente fissato la discussione senza che laNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026relativa istanza fosse stata ex adverso formalizzata alla precisazione delleconclusioni.«Va infine rilevato che, anche laddove la doglianza qui sollevata fossestata accoglibile, la Corte avrebbe dovuto comunque provvedere alladecisione della causa giacché la lamentata violazione non rientra tra leipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado previste dall’art.354 cpc.» (cfr. pagg. 23-24 nella sentenza impugnata).La motivazione così compendiata dalla corte territoriale vale aintegrare gli estremi di un discorso giustificativo giuridicamente corretto elogicamente congruo, di per sé pienamente idoneo a consentire laricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo al fine dipervenire alla decisione assunta, e tale da sottrarsi integralmente allecensure in questa sede avanzate dal ricorrente.7. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione errata e/o apparente in relazione al rigetto delquarto e del settimo motivo d’appello sulla connessione di più domande eal Tribunale di Salerno, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31,38, co. 1 e 3, 40, 42, 44 e 45 c.p.c. vigenti al 13/5/2020 data dell’udienzaex art. 183 c.p.c. di primo grado entro cui provvedere (in relazione all’art.360, n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso lastruttura a catena di tutte le denunciate condotte dei magistrati deidistretti di Catania, Messina, [OSCURATO:PERSONA] e Catanzaro, ignorando laconnessione teleologica delle stesse e i criteri formali di connessionespecificamente dedotti, senza tener conto della mancata indicazione, adopera di controparte, dei fori alternativi competenti e del mancato rispettodella decisione sull’eccezione di incompetenza entro i termini di legge.8. Il motivo è infondato.9. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile delNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026magistrato, l’art. 4 della legge n. 117 del 1988 (come modificato dall'art.3 della legge n. 420 del 1998), nell'attribuire la cognizione dell'azionerisarcitoria concessa a chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di uncomportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto inessere da un magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle suefunzioni, al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello dadeterminarsi ex artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p., individua un criterio dideterminazione della competenza territoriale prevalente rispetto a quellodi cui all’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché agli altri previsti dalcodice di procedura civile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18000 del 11/09/2015,Rv. 636703 - 01).In particolare, in tema di responsabilità civile del magistrato, aconoscere dell'azione risarcitoria concessa a tutela di chi ha subito undanno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di unprovvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, con dolo ocolpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia,competente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, commaprimo, legge n. 117 del 1988 (come modif. dall'art. 3 legge n. 420 del1998), 11 cod. proc. pen. ed 1 d. lgs. n. 271 del 1989 (recante disp. att.cod. proc. pen.), è il tribunale del capoluogo del distretto della corted'appello individuata sulla base della tabella A allegata alle disp. att. cod.proc. pen., e non anche quello che sarebbe competente secondo le normedel Capo II ("Competenza") del Titolo I ("Giurisdizione") del Libro I("Soggetti") del cod. proc. pen. compreso nel distretto della corted'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava almomento del fatto.Ne consegue che, così individuato il foro territoriale inderogabile -materia di competenza territoriale, - è inapplicabile l'art. 33 cod. proc.civ., che consente la deroga solamente alla competenza per territorioNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026semplice; e che, trattandosi - come nella specie - di responsabilitàprospettata, in relazione ad uno stesso processo, nei confronti di piùmagistrati addetti ad uffici giudiziari posti in località diverse, ai finidell'individuazione del giudice territorialmente competente deve tenersiconto della collocazione territoriale dell'esplicazione delle singole condottemantenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, con conseguentenecessità di proporre distinte domande dinanzi ai tribunali dalla leggedeterminati secondo la menzionata tabella, rimanendo in tal caso esclusal'applicabilità della litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., in ragione dellanon coincidenza della causa petendi costituita, per ciascuna causa, dallaspecifica condotta del singolo magistrato con quella mantenuta dagli altri(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2005, Rv. 581131 - 01).Nel caso di specie, inoltre, del tutto correttamente la corte territorialeha aggiunto che «nel caso che ci occupa difetta il presuppostoindispensabile della “cooperazione” “nell'ambito della stessa vicendagiudiziaria”», in ipotesi suscettibile di porre un problema di connessionetra comportamenti tutti eventualmente convergenti nella causazione di ununico evento dannoso, trattandosi, nella specie, «di tante distinte condottecontroversia di lavoro dinanzi al TAR di Catania, sono comunque del tuttoautonome l’una dall’altra nel senso che, contrariamente a quanto sostienel’appellante, la disamina del merito della denuncia a carico dei magistratiprecedenti non assume rilevanza ai fini di “comprendere se i magistratisuccessivi siano incorsi in errori dolosi o colposi”, sicché la loro cognizionecontestuale non potrebbe apportare i benefici del simultaneus processustra cause connesse, che costituisce la ratio dell’istituto della riunione»(pag. 27-28).Quanto alla contestazione concernente la pretesa irritualità nellaproposizione dell’eccezione d’incompetenza, il giudice appello haaltrettanto correttamente evidenziato che «trattandosi di foro speciale,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026inderogabile ed esclusivo, il Tribunale doveva verificare anche d’ufficio lapropria competenza utilizzando la tabella richiamata dalla legge, e, dalcanto suo, parte convenuta, nel sollevare l’eccezione di incompetenza, nonera tenuta a prospettarla sotto tutti i possibili profili, giacché questocostituisce un onere della parte relativo alla diversa ipotesi dellacompetenza territoriale derogabile. Ne consegue che è infondata anche ladedotta violazione dell’art. 38 cpc.» (pag. 28).Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio alfine di assicurarne continuità) ai sensi del quale il convenuto che deducal’incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza diun foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e laloro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione (cfr.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 4/11/2021, Rv. 662958 - 01).La censura riguardante il mancato rispetto del termine di preclusione,costituito dalla celebrazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. per lasollevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile delTribunale di Salerno (in relazione ai magistrati diversi da quelli relativi aldistretto di Catanzaro) deve dunque ritenersi superata a seguito del rilievodell’avvenuta tempestiva e corretta proposizione dell’eccezione diincompetenza territoriale inderogabile ad opera dell’amministrazioneconvenuta.Conclusivamente, del tutto correttamente il giudice d’appello haritenuto che la sollevazione nei termini di legge, da parte della convenuta,dell’eccezione d’incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale diSalerno (in relazione ai magistrati diversi da quelli in servizio nel distrettodi Catanzaro) non imponesse l’indicazione di tutti i fori competenti(essendo unico ed esclusivo il foro previsto dalla legge per i fatti dannosicommessi da magistrati) e fosse valsa a giustificare la dichiarazione diincompetenza anche con il provvedimento conclusivo del giudizio di primoNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026grado, non costituendo materia di contestazione, sul piano dei vizi dellasentenza, la scelta discrezionale del giudice circa l’opportunità diun’eventuale immediata separazione delle cause con anticipazione delprovvedimento sull’incompetenza relativamente ad alcune domande e laprosecuzione nel merito delle altre.Ciò posto, costituisce materia di scelta discrezionale rimessa alla parteinteressata quella di provvedere all’immediata riassunzione della causadinanzi al giudice ritenuto competente per le cause non decise nel merito,oppure coltivare in appello (anche) la contestazione del giudizio diincompetenza, rimandando l’eventuale riassunzione delle cause per imagistrati diversi da quelli in servizio nel distretto di Catanzaro.10. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per “motivazione falsa in fatto processuale” e/oerrata e/o apparente del rigetto del quinto motivo di appello relativo allaviolazione dell’art.1 3 della legge n. 117/1988 da parte del Tribunale diSalerno, con violazione e/o falsa applicazione anche dell’art. 342 c.p.c.vigente alla data del passaggio in decisione della sentenza del tribunale (inrelazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale falsamenteaffermato che il ricorrente avrebbe proposto un’azione diretta contro imagistrati e che non fossero state offerte specifiche argomentazionisull’ammissibilità dell’accertamento incidentale del reato, in contrasto conquanto rilevabile obiettivamente dagli atti e con quanto riconosciuto dallastessa corte territoriale, con il conseguente travisamento degli attiprocessuali e l’inevitabile contraddittorietà della motivazione impugnata.11. Il motivo è inammissibile.12. Dev’essere preliminarmente rilevata la mancata esattacomprensione, da parte dell’odierno ricorrente, della ratio della decisioneimpugnata sul punto oggetto della censura in esame, non avendo la corteterritoriale affatto affermato che il ricorrente avesse proposto un’azione exart. 13 della legge n. 117/88, essendosi piuttosto limitata a rilevareNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’inesistenza di alcun interesse dell’odierno ricorrente a dolersi diqualsivoglia statuizione sull’art. 13 della legge n. 117/88, avendo lo stessoricorrente dedotto (come peraltro confermato in questa sede) di non averproposto alcuna azione sulla base di tale norma, ma solo una richiesta diaccertamento incidentale dei reati commessi dai magistrati denunciati, aifini della pronuncia sul risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.Ciò posto, con riguardo a tale accertamento incidentale, la corteterritoriale ha affermato l’inammissibilità del motivo d’appello proposto dalLaurino, in quanto «del tutto carente» e tale da violare «la rigorosaprescrizione dell’art. 342 cpc giacché non offre alcuna specificaargomentazione a sostegno della tesi dell’ammissibilità dell’accertamentoincidentale del reato né tiene conto dell’eccezione, proposta in viasubordinata dalla difesa erariale, in ordine al difetto di legittimazione dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e alla legittimazione passiva delMinistero della Giustizia, quale amministrazione di appartenenza deimagistrati, che avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere deicomportamenti di questi ultimi in virtù del rapporto di immedesimazioneorganica» (cfr. pagg. 29-30).motivo d’appello proposto dal Laurino consenta di confermare appieno lavalutazione fatta propria dalla corte territoriale, avendo l’appellanteeffettivamente omesso di articolare in maniera adeguata le propriedoglianze avverso la tesi del divieto di accertamento incidentale del reato,non avendo proceduto all’illustrazione di alcuna adeguata argomentazionea sostegno delle proprie tesi.13. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per omessa applicazione del diritto viventeprocessuale sui rigorosi limiti imposti alla ‘motivazione implicita’, conviolazione degli artt. 6 e 13 Cedu, 47 Cdfue, 24 e 111 Cost., statuenti ildiritto all’effettività e completezza della tutela giurisdizionale (in relazioneNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026agli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato unamotivazione del tutto generica al fine di giustificare la mancata rispostealle doglianze alla stessa rivolte, ignorando il diritto vivente, i principi diderivazione unionale e costituzionale, citando massime non pertinenti,omettendo ogni esame dei fatti di causa ed eludendo le causae petendiproposte.14. Il motivo è inammissibile.15. Osserva il Collegio come, in sede d’appello, il ricorrente ebbe adolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, di tutte leargomentazioni sostenute dall’attore a fondamento delle proprie tesi.A tale doglianza, la corte territoriale ha correttamente replicatorilevando la piena sufficienza della motivazione elaborata dal primogiudice, sottolineando, da un lato, che le considerazioni dallo stessoillustrate erano valse implicitamente a fornire risposta alle tesi contrarieillustrate dall’attore ed evidenziando, dall’altro, l’insussistenza di alcunospecifico obbligo del giudice di fornire una risposta analitica a tutte le tesinon accolte e alle questioni ritenute non significative ai fini della decisione.In questa sede, il ricorrente, mentre da un lato censura questa ratiodecidendi del giudice d’appello in modo solo generico e assertivo, dall’altrotorna a rivendicare la mancata considerazione, da parte del giudiced’appello, delle singole argomentazioni illustrate a fondamento delleproprie tesi, pretendendo che il giudice di legittimità provveda, attraversola lettura degli atti processuali richiamati in ricorso, a ricostruire detteargomentazioni e successivamente, a identificare (in modo evidentementeesplorativo) le ipotetiche ragioni per cui, diversamente da quantoaffermato dal giudice d’appello, il giudice di primo grado non avrebbeeffettivamente fornito quelle risposte che, al contrario, la corte territorialeha ritenuto fossero state illustrate in modo sufficiente.L’irriducibile genericità della censura in esame (peraltro, moltoconfusamente articolata) vale dunque ad escluderne l’ammissibilità,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali sichiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati adeduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte nonprenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dalgiudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del meritoin relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l’onere diindicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenzaimpugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propriadel processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenzache il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorsoper cassazione sia basato su forme argomentative o modalità diformulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della criticamossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delledeficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 – 01; Sez. 1,Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01).16. Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata in ordine all’inammissibilitàdell’ottavo motivo d’appello relativo alla chiarezza e sintesi degli atti, conviolazione dell’art. 1, co. 17, lett. e, della legge n. 206/2021, dell’art. 46disp. att. c.p.c. e d.m. 7/8/2023 n. 110 (in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dichiaratoinammissibile l’ottavo motivo d’appello proposto dall’odierno istante permancanza di interesse, in contrasto con quanto oggettivamente rilevabilein relazione all’incidenza della questione sulla regolazione delle spese delgiudizio.17. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/202618. Osserva il Collegio come l’affermazione sostenuta dal ricorrente -secondo cui la proposizione di un motivo che, sul piano sostanziale, non èdestinato a esercitare alcuna incidenza sulla decisione, sarebbe comunquesorretta dall’interesse che la parte avrebbe in relazione agli effetti che ladecisione su quel motivo potrebbe assumere sulla regolazione delle spesedi lite - deve ritenersi espressione di una considerazione meramenteipotetica e congetturale (con la conseguente inammissibilità della censurasu di essa costruita), atteso che il riflesso della potenziale rilevanza delmotivo (di per sé del tutto privo di interesse processuale) sulla regolazionedelle spese di lite, non essendo espressione di un’automaticaconsequenzialità, non risulta adeguatamente riscontrabile nel caso dispecie.19. Con il settimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata ed apparente del rigetto delnono, decimo e undicesimo motivo di appello, attraverso i quali venivacensurata l’inesistenza assoluta della valutazione del tribunale sui fatti dicausa e le plurime causae petendi, con violazione degli artt. 6 e 13 Ced,47 Cdfue, 24 e 111 Cost., statuente il diritto della persona offesa, anchenon costituita parte civile, e/o prima di detta costituzione, all’effettività ecompletezza della tutela penale (in relazione agli artt. 112 e 360 n. 4c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente raggruppato i motivid’appello esaminati, estraendone una sintesi ingannevole e rispondendoneppure una delle causae petendi proposte.20. Il motivo è complessivamente infondato.21. Dev’essere in primo luogo rilevata l’inammissibilità della doglianzaavanzata dal ricorrente con riguardo alla tecnica di costruzione dellamotivazione (in sé considerata) adottata dalla corte territoriale attraversoil dedotto ‘raggruppamento’ dei motivi d’appello esaminati, assumendorilevanza, sul piano della legittimità del provvedimento impugnato, i soliNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026vizi che concernono l’eventuale violazione della legge sostanziale oprocessuale, ovvero l’omesso esame dei fatti rilevanti ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c.Deve altresì ritenersi priva di fondamento la censura concernente lapretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., trovando nella specie applicazione ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale deve ritenersi configurabile la decisione implicita di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinosuperate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12131dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 667614 – 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 13649 del24/6/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/5/2006,Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/3/2014, Rv. 630315 –01).Ciò posto, la censura in esame si risolve nell’inammissibileproposizione del vizio di legittimità concernente un preteso omesso esamedi fatti asseritamente decisivi e controversi non deducibili in questa sede,da un lato, per avere la corte territoriale confermato la decisione di primogrado sulla base delle stesse considerazioni in fatto (e, dunque, incorrendonel divieto sancito dall’art. 348-ter c.p.c. e dal nuovo testo dell’art. 360,Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) e, inogni caso, sulla base di argomentazioni che non consentono di desumerneadeguatamente il relativo carattere effettivamente decisivo.Sotto altro profilo, il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. deveritenersi, per un verso, inesistente (avendo il giudice d’appello elaboratoun discorso giustificativo pienamente idoneo a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione), e, per altro verso, inammissibile,non potendo evocarsi il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c.aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato.22. Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura l’errore processuale e ilvizio di motivazione illogica e contraddittoria in cui sarebbe incorsa lasentenza impugnata, per avere la corte territoriale, dapprima asseritoun’inesistente libertà del giudicante di prescindere dalla giurisprudenza dilegittimità prevalente, successivamente invocando proprio le sentenze delgiudice di legittimità che, al contrario, impongono l’onere di motivare glieventuali scostamenti da tale giurisprudenza.23. Il motivo è infondato.24. Osserva il Collegio come – ferma, ancora una volta, l’irriducibilegenericità della doglianza illustrata dal ricorrente - la corte territoriale nonsia affatto incorsa in alcuna delle contraddizioni denunciate dall’odiernoricorrente, avendo adeguatamente dato conto della giurisprudenza dilegittimità che giustifica lo scostamento, da parte del giudice di merito,anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, laddove ne indichi leragioni (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11747 del 03/05/2019, Rv. 654029 - 02).Si tratta pertanto di una motivazione pienamente coerente elogicamente congrua, del tutto idonea a sottrarsi alla censura dicontraddittorietà in questa sede avanzata dal ricorrente.25. Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 328 c.p. e per non aver applicato il diritto viventeNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026formatosi sulla sicura illiceità penale (sub specie di omissione in atti diufficio) della omessa risposta del diffidato entro 30 gg. anche se l’attorichiesto con diffida dal privato cittadino fosse (in denegata e non credutatesi) ritenuto ‘discrezionale’, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale omesso di fare applicazione del diritto viventesull’obbligo del pubblico ufficiale di rispondere all’istanza del cittadinoentro 30 giorni dalle diffide ricevute, pur quando l’atto richiesto fossed’indole discrezionale, avendo la corte territoriale confuso l’atto d’ufficiocon il provvedimento conclusivo, ignorando che ogni segmento dell’attivitàdel magistrato costituisce atto dell’ufficio.26. Il motivo è infondato.27. Osserva il Collegio, come l’argomentazione illustrata dall’odiernoricorrente risulti scorrettamente fondata sull’impropria confusione deitermini desumibili dalla giurisprudenza formatasi con riguardo all’illiceitàpenale dell’omessa risposta del soggetto diffidato nell’ambito dell’attivitàpropria delle pubbliche amministrazioni, rispetto alla diversa naturadell’attività giudiziale.Tale attività, infatti, lungi dal consistere nell’esercizio istituzionale dialcuna attività amministrativa, vale piuttosto ad assoggettare, tanto ilgiudice quanto il pubblico ministero, al solo rispetto delle norme che nevincolano l’attività ordinata all’istruzione dei processi e alla relativadecisione.Da tali premesse discende la configurabilità degli obblighi di rispostadovuti dal giudice o dal pubblico ministero unicamente in relazione agliobblighi concernenti i procedimenti giudiziari per i quali tale risposta èdovuta per legge (e non già, quindi, in tutti i casi di istanze o diffideinoltrate dai cittadini) e nei termini stabiliti dalla legge.Ne segue l’infondatezza della censura in esame nella parte in cuipretende di interpretare gli obblighi d’ufficio del giudice o del pubblicoministero in un senso che ne ricomprenda l’obbligo di risposta a qualunqueNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026denuncia o diffida proveniente dal cittadino, senza limitarli ai soli obblighidi risposta vincolati dalla legge e nei termini stabiliti dalla stessa legge.28. Con il decimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per motivazione errata ed apparente del rigetto delnono, decimo e undicesimo motivo di appello, attraverso i quali sicensurava l’inesistenza assoluta della valutazione del tribunale sui fatti dicausa e le plurime causae petendi, con violazione anche degli artt. 1, 2, 6del d.lgs. n. 106/2006, 11 co. 4 lett. f), del d.lgs. 160/2006, 2 c. 1 lett.dd) ed ee) del d.lgs. n. 109/2006; 90, 121, 124, 125 co. 3, 331 (anche inrelazione all’art. 361 c.p.) e 410-bis c.p.p.; radicale e reiterato omessoesame di tutte le doglianze (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale ignorato ed erroneamente condotto l’esame degliobblighi del Procuratore della Repubblica e del giudice per le indaginipreliminari e dei conseguenti oneri del denunciante.29. Il motivo è inammissibile.30. Osserva il Collegio come tutti gli aspetti della censura in esame,volti a censurare il carattere apparente della motivazione redatta dalgiudice a quo, pretendano di sottoporre a critica la ricostruzione dei fatti dicausa operata dai giudici di merito e, pertanto, non valgono a giustificarela contestazione del vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c.Varrà infatti rimarcare, sul punto, come l’odierno ricorrente abbiainammissibilmente argomentato il carattere meramente apparente dellamotivazione attraverso il confronto della relativa congruità con elementitratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in talmodo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dallagiurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattereillogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014,Rv. 629833 - 01).Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Quanto al punto concernente il preteso omesso esame delle doglianzeavanzate in sede d’appello (implicitamente connesse alla violazionedell’art. 112 c.p.c.), la censura deve ritenersi infondatamente proposta, inpresenza di un’implicita motivazione del rigetto delle argomentazionicontrarie a quelle fatte proprie dal giudice di merito.Nel resto, ferma la corretta interpretazione e applicazione, da parte delgiudice d’appello, di tutte le norme di legge denunciate dall’odiernoistante, l’insieme dell’argomentazioni critiche sollevate con il motivo inesame in altro non consistono se non in una proposta di rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo all’esame,nel merito, della fondatezza delle denunce penali e delle richieste diarchiviazione), sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità.31. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere la corte territoriale totalmente omesso di procederealla valutazione della comparsa conclusionale depositata dall’istante indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].32. Il motivo è inammissibile.33. Osserva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia allegatol’omessa lettura, da parte della corte territoriale, della propria comparsaconclusionale, sul presupposto della mancata menzione di tale comparsanel testo della sentenza impugnata.Si tratta, all’evidenza, di un’affermazione meramente congetturale (e,come tale, inammissibilmente avanzata in questa sede), poiché se, da unlato, l’esplicita menzione delle considerazioni contenute in una comparsaconclusionale non costituisce uno specifico obbligo del giudice, dall’altro, lamancata menzione di tali contenuti non può in alcun modo ritenersi - senon in termini del tutto arbitrari - indice della pretesa mancataacquisizione, da parte del giudice, della conoscenza dei contenuti dell’atto.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Peraltro, l’estrema laconicità della censura neppure si estendeall’indicazione di quali sarebbero stati, in concreto, i pregiudizi chesarebbero in ipotesi derivati, a carico dell’appellante, dall’eventualeriscontro dell’omissione del giudice d’appello, con la conseguente pienaintegrazione dei presupposti per l’applicazione del consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale ladenuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali (intesi implicita nell’asserita colpevole mancata considerazione di un atto delprocesso da parte del giudice) non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni perle quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per ladecisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del20/11/2020, Rv. 659858 - 01).34. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione della competenza collegiale e degliartt. 50-bis n. 7, 54 e 359 c.p.c., nonché per la falsità in fatto consistitanell’attestazione di aver deciso in data 11/12/2024, per essere emersodagli atti come la giudice relatrice della sentenza d’appello avesse appostola propria sottoscrizione prima della designazione del collegio, da tantodesumendosi che la sentenza non era stata effettivamente decisacollegialmente, come falsamente attestato.35. Il motivo è inammissibile.36. Osserva il Collegio come la censura avanzata dal ricorrente si basisulla pretesa decisività, ai fini della prova della collegialità effettiva delladecisione, degli orari di firma e di deposito dei provvedimenti riguardantiNumero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026la designazione del collegio e la minuta della decisione del giudicerelatore.E tuttavia, come confermato dallo stesso ricorrente (sulla base delleindicazioni ricevute dalla cancelleria della corte d’appello: cfr. pag. 50 delricorso), mentre la designazione del collegio costituisce espressionedell’automatica applicazione dei criteri tabellari che precedono ognideliberazione, la firma digitale del provvedimento non è tale dacomprovare alcuna particolare sequenza della deliberazione, là dove ilcollegio giudicante non è tenuto in alcun modo a indicare l’ora delladecisione assunta.In forza di tale premesse, dev’essere dunque ravvisatal’inammissibilità della censura in esame, siccome fondata sulla base diconclusioni in fatto (riguardanti l’effettività del carattere collegiale delladecisione impugnata) da ritenere meramente congetturali.37. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.38. Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendol’amministrazione intimata svolto difese in questa sede.39. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo dicontributo unificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributounificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Numero registro generale 11642/2025Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 13531/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 13531/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris