CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 16919/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 13483-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Liquidatori pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sociale R.G.N.13483/2024 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Società di Regolamentazione del Servizio di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 51/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 615/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina, in accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 4 contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1139/2022, rigettava le domande proposte dai cinque lavoratori sopra indicati, attuali ricorrenti per cassazione, nei confronti di detta società; e rigettava l’appello incidentale proposto dagli stessi lavoratori. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che i lavoratori suddetti, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano esposto: - di aver lavorato, con qualifica di operatori ecologici, alle dipendenze, prima, della [OSCURATO:PERSONA] e,poi, della [OSCURATO:SOCIETA]. società che si occupavano della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -che, con ordinanza contingibile ed urgente n. 66 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Sindaco di quel Comune aveva conferito la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’[OSCURATO:PERSONA] 4 s.p.a.; -che la [OSCURATO:SOCIETA]. il 30.11.2020 aveva trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] 4, quale società subentrante, l’elenco dei lavoratori aventi diritto al passaggio dalla impresa uscente a quella subentrante; - che essi ricorrenti, in data 4.12.2020, si erano presentati sul posto di lavoro ove avevano appreso che l’[OSCURATO:PERSONA] 4 aveva deciso di procedere all’assunzione di soli 28 operatori e non dell’intero organico costituito da 33 lavoratori, e quindi non erano stati ammessi a svolgere attività lavorativa; - che essi avevano chiesto, ex art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente, il riconoscimento del loro diritto al passaggio diretto ovverosia all’assunzione – senza periodi di prova –alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] 4 s.p.a., quale impresa subentrante, nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il risarcimento del danno. 3. Dopo aver dato conto del pregresso iter processuale e delle posizioni assuntevi dalle parti, e di quanto considerato e deciso dal primo giudice, la Corte giudicava l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] 4 meritevole di accoglimento. 3.1. In particolare, riteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente applicato la disciplina transitoria di cui all’art. 19, commi 6 e 7, L.R. n. 9/2019, che prevede che le SRR dovranno assumere il personale già in servizio presso le società e i consorzi d’ambito che avevano già gestito il servizio rifiuti (e poste in liquidazione con la stessa legge). 3.2. Ripercorsa la complessa vicenda normativa ed amministrativa che aveva interessato il settore della gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia in generale, la Corte, con più precipuo riferimento al caso di specie, considerava: a) che il [OSCURATO:PERSONA] di Messina aveva emesso una ordinanza contingibile e urgente, più volte reiterata fino al 30.11.2020, con la quale aveva provveduto alla gestione temporanea dei rifiuti attraverso la nomina di un [OSCURATO:PERSONA] e avvalendosi della struttura organizzativa della società d’ambito [OSCURATO:PERSONA] 4; b) che terminata l’efficacia di dette ordinanze, lo stesso aveva, ancora una volta, emesso l’ordinanza n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale aveva previsto, per tutta una serie di Comuni, per i quali non era stato ancora completato l’iterper la gestione ordinaria della SRR “[OSCURATO:PERSONA]” (tra i quali Comuni quello di [OSCURATO:PERSONA]) un ulteriore ricorso temporaneo, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.3.2021, alla struttura organizzativa esistente [OSCURATO:PERSONA] 4, confermando i poteri al Commissario straordinario provinciale della stessa [OSCURATO:PERSONA] 4; c) che in tale iter si collocava la vicenda dei lavoratori ricorrenti alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], società che verosimilmente era stata incaricata dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione provvisoria fino all’ottobre/novembre 2020, ovvero fino al passaggio all’[OSCURATO:PERSONA] 4; d) che del tutto correttamente il Commissario straordinario di quest’ultima si era limitato a gestire il servizio con il personale presente nella dotazione organica della SRR [OSCURATO:PERSONA] (come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il cui elenco ricomprendeva i lavoratori individuati dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune nel 2005 al netto dei licenziamenti e/o pensionamenti occorsi durante il periodo di gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] 4 e quelli che, successivamente, avevano svolto il servizio nel Comune per oltre 240 giorni lavorativi; e) che i poteri conferiti ai Commissari straordinari delle varie ATO dalle ricordate ordinanze contingibili erano sempre stati solo quelli di una utilizzazione provvisoria di risorse umane e strumentali già esistenti nelle more del completamento delle procedure per l’avvio delle SRR, senza attribuire la possibilità di assumere altro personale, in conformità a quanto previsto dalla stessa circolare n. 2 del 16.2.2010; f) che era pertanto erronea la valutazione del giudice di prime cure che aveva attribuito alle ATO quei poteri di riassorbimento del 90% del personale rimanente che, ai sensi del comma 7 del cit. art. 19 l.r. n. 9/2010, spettavano esclusivamente alle SRR. 3.3. Tutto ciò considerato, la Corte territoriale giudicava non pertinente il richiamo all’applicazione dell’art. 6 del CCNL di settore (Federambiente), pure richiamato nella sentenza di primo grado, in quanto nel caso di specie non vi era stato alcun avvicendamento nella gestione dell’appalto, ma piuttosto l’affidamento temporaneo di gestione dei rifiuti a due società senza peraltro alcuna procedura di gara. 3.4. Sulla base di queste considerazioni, in accoglimento dell’appello principale, la Corte rigettava le domande avanzate dai lavoratori nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 4, con conseguente assorbimento della domanda, pure riproposta dagli appellati/appellanti incidentali, diretta alla condanna dell’ATO a trasferirli alla SRR. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. La [OSCURATO:PERSONA] 4 s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre la SRR [OSCURATO:PERSONA] – Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, è rimasta intimata. 6. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 7. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c. primo comma n. 3. “Violazione e falsa applicazione” degli artt. 6 CCNL igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2016, per avere la Corte territoriale negato la sussistenza del diritto soggettivo all’assunzione in capo ai lavoratori utilizzati nell’ambito dello specifico appalto . 2. Con un secondo motivo denunciano “Violazione dell’art.2112 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 9 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Secondo i ricorrenti, “A fronte di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo in tema di appalto di servizi, il legislatore ha previsto un sistema di garanzia per i lavoratori, di continuità dell’occupazione, nel senso che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art.2112 c.c.)”. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. I ricorrenti ritengono violato dalla Corte d’appello l’art. 6, comma 2, primo periodo del [OSCURATO:PERSONA], che recita: “L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione”. 6. Come già riferito in narrativa, la Corte di merito ha considerato non pertinente il richiamo a tale previsione collettiva, perché “nel caso di specie non vi è stato alcun avvicendamento nella gestione dell’appalto ma piuttosto l’affidamento temporaneo di gestione di rifiuti a due società senza peraltro alcuna procedura di gara”. 7. Osserva il Collegio che è del tutto ignorata da parte dei ricorrenti tutta la precedente motivazione resa dalla Corte territoriale, pure ampiamente riferita in narrativa, finalizzata a spiegare in quale complessa vicenda normativa ed amministrativa, protrattasi per non poco, s’inserisse la questione della posizione dei lavoratori istanti. Una vicenda, relativa ad un prolungato regime transitorio disciplinato da apposite norme della L. r. Sicilia n. 9/2010, e contraddistinta da reiterate ordinanze contingibili e urgenti e dal ricorso a figure di Commissari straordinari nominati dai Sindaci per far fronte alla gestione provvisoria dei rifiuti. Ed è in questo contesto che la Corte messinese ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l’art. 6 del CCNL, che nel comma 2 invocato dai ricorrenti si riferisce ad una “nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara”; figure, queste, che la Corte non ha ritenuto ricorrere nella suddetta vicenda. 7.1. Ebbene, i ricorrenti insistono, in termini pressoché assertivi, nel ritenere applicabile nella specie la c.d. “clausola sociale” contenuta nel cit. art. 6, comma 2, del CCNL, senza dedurre alcunché per censurare le argomentazioni esposte a riguardo dalla Corte distrettuale. 8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 9. I ricorrenti non spiegano assolutamente come e perché reputino violato dalla Corte d’appello l’art. 2112 c.c., norma cui non si fa cenno nell’impugnata sentenza, e della quale, anche secondo l’esposizione dei fatti di causa proposta dagli stessi, non avevano chiesto l’applicazione in loro favore, non emergendo neanche che avessero dedotto che fossero stati interessati da un trasferimento d’azienda in un qualsiasi senso. 10. Infine, rispetto alla pur dedotta “falsa applicazione della L. R. Sicilia n. 9 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, legge regionale cui invece la Corte d’appello, come si è visto, aveva fatto riferimento, i ricorrenti nulla deducono in assoluto (cfr. quinta e sesta facciata del ricorso). 11. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese rispetto all’altra società intimata, che non ha svolto difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,