CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 13333/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 12826- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronologico 956/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 35/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.12826/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso per regolamento necessario di competenza è impugnata l’ordinanza del tribunale di Bolzano con la quale era stato sospeso ex articolo 295 c.p.c. il procedimento introdotto nei confronti dell’Inps per accertare l’inesistenza dell’obbligo di corrispondere i contributi richiesti con avviso di addebito. Il giudice ha ritenuto necessaria la sospensione del giudizio per la pregiudizialità di un giudizio pendente innanzi alla commissione tributaria concernente l’accertamento delle maggiori imposte dirette Iva a carico dell’impresa connesse con il maggiore reddito di impresa accertato rispetto al dichiarato (ciò che costituiva altresì la base imponibile anche per la contribuzione richiesta dall’istituto previdenziale). L’Inps si è costituito in giudizio. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: L’istanza di regolamento è fondata. Questa Corte ha già precisato (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20072 del 11/08/2017, Rv. 645343 - 01) che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. Più specificamente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4564 del 2021 ha chiarito che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così, tra le più recenti, Cass.n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018). Dunque, in applicazione dei detti principi, va evidenziato che nel caso di specie non vi è pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio tributario ancorché sia fondato sullo stesso accertamento unificato dell’agenzia delle entrate; occorre quindi disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice adito. p.q.m. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano, anche per le spese del presente procedi