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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20811/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di Bouth8ri Sami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bouthdri era stato condannato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la pena inflitta era eccessivamente gravosa, in primo luogo per la mancata disapplicazione della recidiva, in secondo luogo per l'erroneo bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, in terzo luogo per l'eccessivo aumento inflitto a titolo di continuazione tra i reati: sul primo punto la Corte di appello si era limitata a rilevare che esistevano precedenti penali in capo al ricorrente senza valutare se il fatto nuovo costituisse fonte di maggiore pericolosità o capacità a delinquere; sul secondo, in ragione del comportamento collaborativo del ricorrente si riteneva che le attenuanti generiche potessero essere riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti; sul terzo, si era fiduciosi che questa Corte riducesse gli aumenti da infliggersi a titolo di continuazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito cdngrua ed esaustiva motivazione nella pag.4 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio e la propensione alla commissione di atti violenti; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

Quanto al secondo motivo, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01), come accaduto nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha rilevato il ruolo assunto dal ricorrente nella commissione del reato; sul terzo motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione è stato giustificato alla luce della gravità delle lesioni inferte.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio \,-.1,\ 1A )•/\ m\ • [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di Bouth8ri Sami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bouthdri era stato condannato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la pena inflitta era eccessivamente gravosa, in primo luogo per la mancata disapplicazione della recidiva, in secondo luogo per l'erroneo bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, in terzo luogo per l'eccessivo aumento inflitto a titolo di continuazione tra i reati: sul primo punto la Corte di appello si era limitata a rilevare che esistevano precedenti penali in capo al ricorrente senza valutare se il fatto nuovo costituisse fonte di maggiore pericolosità o capacità a delinquere; sul secondo, in ragione del comportamento collaborativo del ricorrente si riteneva che le attenuanti generiche potessero essere riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti; sul terzo, si era fiduciosi che questa Corte riducesse gli aumenti da infliggersi a titolo di continuazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito cdngrua ed esaustiva motivazione nella pag.4 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio e la propensione alla commissione di atti violenti; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. Quanto al secondo motivo, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01), come accaduto nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha rilevato il ruolo assunto dal ricorrente nella commissione del reato; sul terzo motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione è stato giustificato alla luce della gravità delle lesioni inferte. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio \,-.1,\ 1A )•/\ m\ • [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 20811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris