CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO"aWrs-o—ìlTé--P-a-TG-) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 20 aprile 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato, quale sanzione alternativa alla detenzione. 2. Il ricorrente insiste per l'accoglimento dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 16 febbraio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e KIIIM22~52 della somma di tremila eLrroTJIa Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdalis