Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:277
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0328
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
2 maggio 2022 (
*1
)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Atto che impone un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑328/21,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Molteno (Italia), rappresentata da M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
–
l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2021,
–
le osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2021,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza (
1
)
1
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, l’[OSCURATO:SOCIETA], chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU 2021, L 109, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
[
omissis
]
In diritto
[
omissis
]
Sull’esistenza di misure di esecuzione del regolamento impugnato
[
omissis
]
19
Emerge da una giurisprudenza costante che l’esistenza di misure di esecuzione del regolamento impugnato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve essere esaminata alla luce dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, vale a dire permettere a una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro atti di portata generale, diversi dagli atti legislativi, che la riguardano direttamente, e che non comportino misure di esecuzione, evitando così che una siffatta persona debba violare il diritto per avere accesso a un giudice (ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio,
T‑596/11
, non pubblicata,
EU:T:2014:53
, punto
66
; v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑145/17 P
,
EU:C:2018:839
, punto
49
).
20
Occorre, dunque, esaminare se l’atto regolamentare dell’Unione sia attuato da un altro atto, che può formare oggetto di un ricorso da parte del suo destinatario dinanzi al Tribunale oppure dinanzi ai giudici degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑145/17 P
,
EU:C:2018:839
, punti
50
e
51
, e ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio,
T‑596/11
, non pubblicata,
EU:T:2014:53
, punto
67
).
[
omissis
]
23
È necessario, dunque, determinare, nel caso di specie, conformemente alla giurisprudenza secondo cui occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso e far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA],
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
, punti
30
e
31
, e ordinanza del 12 gennaio 2017, Amrita e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:9
, punti
36
e
37
), se il regolamento impugnato, il cui scopo è quello di imporre dazi antidumping che dovranno essere pagati dagli importatori, comporti misure di esecuzione nei confronti della ricorrente, la quale è un’importatrice del prodotto in questione.
24
Orbene, da una giurisprudenza costante, avviata sul fondamento delle disposizioni del codice doganale comunitario del 1992 [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
), come modificato; in prosieguo: il «codice doganale del 1992»], e ripresa in applicazione delle disposizioni del codice doganale dell’Unione del 2013 [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
), come modificato; in prosieguo: il «codice doganale del 2013»], applicabile nel caso di specie, risulta che i regolamenti che impongono dazi antidumping definitivi comportano misure di esecuzione nei confronti degli importatori debitori di tali dazi consistenti nella comunicazione o nella notifica all’importatore dell’obbligazione doganale risultante da tali dazi (sentenza del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, punti
38
e
39
; ordinanze del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio,
T‑551/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:60
, punto
53
; del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio,
T‑596/11
, non pubblicata,
EU:T:2014:53
, punto
72
; del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio,
T‑134/10
, non pubblicata,
EU:T:2014:143
, punto
33
; sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑254/18
, con impugnazione pendente,
EU:T:2021:278
, punto
116
, e ordinanza del 14 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑722/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:598
, punto
66
).
25
In particolare, per attuare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in forza del quale i dazi antidumping definitivi sono riscossi dagli Stati membri, l’articolo 101, paragrafo 1, del codice doganale del 2013 stabilisce che «le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta [...] l’obbligazione doganale [...] determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione» senza che sia prevista in proposito alcuna eccezione per i dazi antidumping definitivi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, di tale codice, le autorità doganali di cui all’articolo 101 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti, come determinato conformemente a quest’ultima disposizione. Infine, l’articolo 102 di detto codice dispone, al paragrafo 1, che l’obbligazione doganale è notificata al debitore dalle autorità doganali, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, e precisa, al paragrafo 2, che, quando l’importo dei dazi dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale a una notifica dell’obbligazione doganale al debitore.
26
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla modifica della normativa doganale non si può, pertanto, dedurre che, sotto la vigenza del codice doganale del 2013, applicabile nel caso di specie, i regolamenti che impongono dazi antidumping definitivi non comportino più misure di esecuzione nei confronti degli importatori. Ciò vale a maggior ragione in quanto le disposizioni del codice doganale del 2013, richiamate al precedente punto 25, non differiscono affatto da quelle previgenti. Infatti, la determinazione degli importi dei dazi da parte delle autorità doganali nazionali, la comunicazione di tali importi al debitore da parte di dette autorità nonché la circostanza secondo cui lo svincolo delle merci equivale a una comunicazione dell’obbligazione doganale al debitore in caso di corrispondenza tra l’importo di tale obbligazione e quello dichiarato dall’importatore, erano già previsti dagli articoli 217 e 221 del codice doganale del 1992.
27
Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui una siffatta analisi non terrebbe conto dell’introduzione, da parte del titolo IX del codice doganale del 2013, dei «sistemi elettronici» ai fini dell’attuazione di detto codice.
28
È vero che dalle disposizioni del titolo IX del codice doganale del 2013 e dalle disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione di tale titolo IX risulta che gli «scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali [...], richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici» (articolo 6, paragrafo 1, del codice doganale del 2013).
29
Tuttavia, come si evince dalla formulazione stessa di tale disposizione e come risulta altresì dalle disposizioni del codice doganale del 2013 menzionate al precedente punto 25, tale informatizzazione riguarda gli scambi tra gli operatori economici e le autorità doganali e non implica, di per sé, in ogni caso, che l’importazione dei prodotti e il pagamento dei dazi antidumping ora coinvolgano unicamente gli operatori economici senza necessità di un ulteriore intervento da parte delle autorità doganali nazionali.
30
I documenti forniti a tal riguardo dalla ricorrente non fanno che corroborare una siffatta interpretazione. Infatti, da un lato, dalla descrizione, da parte di uno spedizioniere doganale, del processo di dichiarazione in dogana e di determinazione dei dazi da pagare, comunicata dalla ricorrente in allegato alle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, risulta che, a seguito dell’introduzione nel sistema doganale elettronico, che rientra pacificamente nella responsabilità delle autorità doganali nazionali, della dichiarazione in dogana contenente, in particolare, la valutazione dell’importo dei dazi effettuata dall’importatore, tale sistema origina una decisione di approvazione nella forma dell’attribuzione di un codice che equivale alla concessione dello svincolo e consente l’immissione in libera pratica delle merci in questione. Dall’altro lato, occorre rilevare che le dichiarazioni in dogana comunicate in allegato alle osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità sono corredate da documenti redatti dalle autorità doganali italiane ([OSCURATO:PERSONA]) contenenti, in particolare, diversi codici.
31
Ne consegue che il regolamento impugnato può esplicare i propri effetti solo a seguito di una dichiarazione in dogana redatta dall’importatore (v., a contrario, sentenza del 14 gennaio 2016, Doux/[OSCURATO:PERSONA],
T‑434/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:7
, punti da
60
a
64
), a sua volta necessariamente seguita da una misura adottata dalle autorità doganali nazionali. È vero che quest’ultima si limita, nella maggior parte dei casi e in assenza di controllo, alla comunicazione elettronica summenzionata e che l’intervento di dette autorità nella forma di un controllo, seguito in questo caso da una comunicazione dei risultati della verifica e da un’eventuale rettifica dell’importo dei dazi da pagare, è più occasionale. Tuttavia, anche qualora l’azione delle autorità nazionali si limiti a detta comunicazione elettronica, resta il fatto che un atto viene così adottato da tali autorità. L’assenza di controllo delle merci della ricorrente, che quest’ultima fa valere nel caso di specie, è, pertanto, priva di rilevanza.
32
È altresì irrilevante la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui le autorità doganali nazionali non dispongono di alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione del regolamento impugnato nell’ipotesi in cui non optino per un controllo. Oltre al fatto che una siffatta affermazione potrebbe essere considerata espressione del riconoscimento di una necessaria esecuzione da parte delle autorità nazionali, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, l’assenza di potere discrezionale è un criterio che deve essere esaminato al fine di accertare se sia soddisfatta la condizione dell’incidenza diretta nei confronti di un ricorrente, la quale costituisce, conformemente al tenore letterale dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una condizione distinta dal requisito di un atto che non comporti misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑145/17 P
,
EU:C:2018:839
, punto
54
e giurisprudenza citata, e ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio,
T‑596/11
, non pubblicata,
EU:T:2014:53
, punto
74
e giurisprudenza citata).
33
Inoltre, dedurre dall’automatizzazione introdotta dal codice doganale del 2013 che il regolamento impugnato non comporta misure di esecuzione equivarrebbe a subordinare la valutazione del criterio giuridico dell’assenza di misure di esecuzione di un atto a circostanze puramente tecniche. Orbene, una siffatta semplificazione di ordine materiale, peraltro giustificata dall’assenza di margine di discrezionalità delle autorità nazionali, non può produrre conseguenze del genere (v., in tal senso, ordinanza del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio,
T‑551/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:60
, punto
49
).
34
Occorre rilevare, inoltre, che dall’articolo 44 del codice doganale del 2013, come del resto dalle disposizioni precedentemente in vigore (articoli da 243 a 245 del codice doganale del 1992), risulta che le decisioni in materia di applicazione della normativa doganale prese dalle autorità doganali possono formare oggetto di un ricorso, conformemente alla procedura istituita a questo scopo dallo Stato membro interessato in applicazione di tale disposizione, ed eccependo, se del caso, l’illegittimità del regolamento che istituisce dazi antidumping dinanzi ai giudici nazionali, i quali potrebbero dare applicazione, prima di statuire, alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 14 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑722/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:598
, punti
67
e
68
e giurisprudenza citata).
35
Da tutto quanto precede risulta che il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione nei confronti della ricorrente, di modo che, affinché il suo ricorso sia dichiarato ricevibile, la ricorrente deve dimostrare che detto regolamento la riguarda individualmente.
[
omissis
]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
Lussemburgo, 2 maggio 2022
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
S. Gervasoni
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.