CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37612/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \P-1 ragtt Ritenuto che co-nrsentenza , la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale è stata affermata la pena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B e capo E) e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C), per avere, nella qualità di amministratore di fatto della Tecnigraficaweb e di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione Mod. Unico per le annualità di imposta 2010, 2011 e 2012. Il giudice ha dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai restanti capi di imputazione per prescrizione. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice ha applicato la pena base partendo da una misura maggiore del minimo edittale e considerato che gli aumenti per i reati in continuazione interna non tengono conto dell'ammontare del volume di affari e dell'importo di imposta evasa; con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente articolato e illustrato i motivi di ricorso, dolendosi della mancata considerazione del concreto disvalore della condotta, anche in relazione al ridotto volume di affare, inferiore alla soglia indicata dal comma 2 bis dell'art.5 d.lgs.74/2000. Il ricorrente censura quindi il quantum di aumenti di pena, nonostante l'ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti sia inferiore al valore soglia stabilito dal comma 2 bis dell'art. 2 bis d.Lgs. 74/2000. Rilevato che il ricorso è inammissibile poiché la censura si pone in contrasto sia con il dato normativo di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 che con l'interpretazione data su questo dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, presenta doglianze manifestamente infondate. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che, pur configurandosi un solo reato nell'ipotesi in cui, in relazione alla medesima dichiarazione, vengono utilizzati plurimi documenti o fatture mendaci, e considerato quindi che, con riferimento al capo E) si configura un solo reato per ciascun periodo di imposta, tuttavia l'utilizzo di molteplici documenti relativi ad operazioni inesistenti per il medesimo periodo di imposta appalesa una significativa capacità a delinquere che giustifica un inasprimento della relativa risposta sanzionatoria. Pertanto, tenuto conto della pervicacia criminosa manifestata, il giudice a quo si è discostato leggermente dal minimo edittale. In merito agli aumenti di pena per i reati in continuazione, si osserva che la novella legislativa ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art.2 d.lgs.74/2000, ed introdotto un'ipotesi attenuata, per i casi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000,00 prevedendo al riguardo la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La disposizione di cui all'art. 2, comma primo, d.lgs. 74/2000 vigente all'epoca della commissione del fatto prevedeva la pena della reclusione da anni uno e mesi sei a sei anni, senza alcuna distinzione tra il caso in cui l'importo annuo delle fatture fosse inferiore a euro 100.000,00 e il caso in cui fosse superiore. Pertanto, la norma successiva, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, non ha introdotto, in concreto, alcun trattamento più favorevole al reo, ma un trattamento sanzionatorio equivalente, avendo il legislatore previsto, per l'ipotesi attenuata, i medesimi limiti edittali vigenti per l'ipotesi base vigente all'epoca della commissione del fatto. Ne segue che, correttamente, il giudice a quo ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso in disamina ed ha commisurato la pena applicando i limiti edittali previsti al tempo del fatto di reato, non scaturendo dalla novella legislativa alcun effetto pro reo. Con riferimento alla seconda doglianza, il giudice a quo, a pagina 5 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto il ricorrente no meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi egli sistematicamente avvalso di plurime imprese cartiere e di prestanome per perseguire le finalità elusive Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il