CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MARSALA, con sentenza del 30/11/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 75 D.Lvo 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La doglianza dedotta, relativa alla presunta nullità della sentenza che deriverebbe dalla illogicità e carenza di motivazione in punto di verifica circa l'insussistenza di cause di non punibilità, infatti, non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a. all'espressione della volontà dell'imputato; b. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c. all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d. all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata.Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51 della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, in specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena, come quella di specie, formulate in data a questa successiva. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/