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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 36986/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte del reo, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216 n. 1 e n. 2, 223, secondo comma, e 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e gli stessi erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, secondo, terzo e quarto motivo dei ricorsi dei tre imputati, risultano inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Giudice di appello e i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; inoltre, tali motivi di ricorso si limitano a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che il quinto motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, risulta essere inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato da parte del Giudice di appello, mentre la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, basata esclusivamente sulla incensuratezza degli imputati, risulta manifestamente infondata alla luce del disposto dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che, avendo la parte civile fatto pervenire la sua memoria solo in data 30 settembre 2025 e quindi tardivamente, la stessa non ha svolto attività difensiva che possa essere utilmente valutata, cosicché non può pronunciarsi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali (vedi Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte del reo, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216 n. 1 e n. 2, 223, secondo comma, e 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e gli stessi erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, secondo, terzo e quarto motivo dei ricorsi dei tre imputati, risultano inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Giudice di appello e i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; inoltre, tali motivi di ricorso si limitano a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che il quinto motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, risulta essere inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato da parte del Giudice di appello, mentre la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, basata esclusivamente sulla incensuratezza degli imputati, risulta manifestamente infondata alla luce del disposto dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che, avendo la parte civile fatto pervenire la sua memoria solo in data 30 settembre 2025 e quindi tardivamente, la stessa non ha svolto attività difensiva che possa essere utilmente valutata, cosicché non può pronunciarsi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali (vedi Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
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