CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 13887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/10/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai delitti di peculato commessi negli anni 2011 e 2012, per essere gli stessi estinti per prescrizione; l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio dei delitti di peculato commessi nell'anno 2013 e il rigetto nel resto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo la declaratoria di prescrizione dei reati mediotempore prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 24 ottobre 2016, ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110, 314 cod. pen. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputata, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità di amministratrice e di socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., concessionaria del servizio di riscossione della tassa di proprietà degli autoveicoli, e quindi incaricata di pubblico servizio, si sarebbe appropriata della somma complessiva di euro 372.513,27, pari all'ammontare delle somme riscosse dal mese di settembre 2011 al 12 luglio 2013 (data di sospensione dell'abilitazione), che ha omesso di versare alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputata ha chiesto di essere giudicata allo stato degli atti in udienza preliminare e il Giudice dell'udienza preliminare, con sentenza emessa in data 24 gennaio 2019 all'esito del giudizio abbreviato, l'ha dichiarata colpevole dei reati contestati e l'ha condannata alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza impugnata, condannando l'imputata al pagamento delle spese del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 62 n. 6 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante del ravvedimento attivo. Il difensore ha premesso di aver richiesto nell'atto di appello l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sotto entrambi i profili alternativamente considerati dal legislatore, il risarcimento del danno e il ravvedimento attivo. I giudici di appello hanno, tuttavia, escluso l'applicazione della attenuante solo sotto il profilo del risarcimento del danno, omettendo di motivare in ordine al ravvedimento attivo. 2Nei motivi aggiunti il difensore, tuttavia, aveva prospettato la sussistenza dei presupposti del c.d. ravvedimento attivo, in quanto l'imputata ha ammesso la propria condotta illecita prima che la Regione [OSCURATO:PERSONA] se ne avvedesse, ha concordato una rateazione delle somme dovute e ha prestato una fideiussione assicurativa di importo pari al debito insorto. L'imputata, inoltre, pur essendo decaduta dal beneficio della rateazione, si è attivata per concordare un nuovo piano di rateazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prontamente onorato, e ha, comunque, restituito la somma complessiva di euro 150.254,30. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe indicato le ragioni per le quali il fallimento della compagnia assicurativa che ha prestato la fideiussione debba ricadere sulla ricorrente. Illogicamente, inoltre, la Corte di appello avrebbe qualificato come «marginale» il versamento della metà dell'importo dovuto. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. Il terzo motivo dell'atto di appello era, infatti, volto a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e anche su questo punto la Corte di appello non ha motivato, neppure in termini impliciti. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'omessa dichiarazione di prescrizione di una parte dei delitti contestati. Il difensore ha rilevato che nel documento prodotta in via telematica in data 16 ottobre 2025 nel giudizio di appello è indicata la data di commissione delle singole condotte di peculato contestate, sulla base del computo del debito tributario operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Dalla consultazione di questo documento risulterebbe che delle quarantatré condotte di peculato contestate (dal 12 settembre 2011 al 12 luglio 2013) ben ventitré risultano ormai prescritte, essendo decorso il termine di legge, pur a fronte delle sospensioni intervenute. L'aumento di pena disposto in applicazione della disciplina della continuazione dovrebbe, dunque, essere ridotto e adeguato alle condotte di peculato non ancora prescritte. 5. Con istanza depositata in data 5 marzo 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alle condotte di peculato commesse negli anni, 2011 e 2012, per essere i reati estinti per prescrizione; 3l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio dei delitti di peculato commessi nell'anno 2013 e il rigetto nel resto del ricorso. 6. In data 19 marzo 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi e ha dedotto l'inosservanza degli artt. 62 n. 6 cod. pen. e 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il difensore ha rilevato, con riferimento, al primo motivo di ricorso, che la ricorrente in data 12 luglio 2013, prima che giungessero i riscontri richiesti agli istituti di credito, in una comunicazione inviata a mezzo fax al Dirigente Generale del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso la falsità dei dati comunicati e ha riconosciuto il mancato versamento delle somme dovute. Solo a seguito di tale autodenuncia, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a denunciare [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 62 n. 6 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante del ravvedimento attivo. 3. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 3.1. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che nell'atto di appello il difensore ha specificamente chiesto l'applicazione di entrambe le circostanze attenuanti contemplate dall'art. 62 n. 6 cod. pen. e, dunque, sia del risarcimento del danno che del ravvedimento attivo. La Corte di appello ha, tuttavia, escluso l'applicazione dell'attenuante solo sotto il profilo del risarcimento del danno, ritenendolo non integrale, e ha omesso di motivare in ordine al ravvedimento attivo. Questa omissione, tuttavia, non comporta l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame 4di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 16/02/1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). E', infatti, inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). L'attenuante invocata dal difensore è, infatti, strutturalmente incompatibile con il delitto di peculato e la sua applicazione non è neppure in abstracto configurabile nel caso di specie. 3.2. L'attenuante dell'attivo ravvedimento di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62, n. 6, consiste nell'essersi prima del giudizio, e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56 cod. pen., adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ravvedimento attivo di cui alla seconda ipotesi prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01, e Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, Rv. 268365-01; Sez. 6, n. 807 del 17/11/1982, Solari, dep. 1983, Rv. 157168- 01, in tema di peculato; Sez. 5, n. 8671 del 05/06/1981, Cabras, Rv. 150381 - 01; Sez. 2, n. 641 del 01/10/1980, dep. 1981, Renga, Rv. 147473 - 01). Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza attenuante del ravvedimento attivo di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offendono comunque il patrimonio della persona offesa (Sez. 3, Bertini, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284127 - 02, con riferimento al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 10. marzo 2000, n. 74; conf. anche Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 - 01; Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774-01, e Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137-01). 5L'attenuante invocata dalla parte ricorrente, pertanto, non può trovare applicazione con riferimento al reato di peculato, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, costantemente rileva che, se il ravvedimento attivo si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile in caso di parziale risarcimentadel danno (Sez. 1, n. 23897 del 07/03/2025, Sanguedolce, Rv. 288284 - 02; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260290 - 01; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio, Rv. 247710 - 01). Parimenti la confessione, pur utile ai fini dell'accertamento del reato, essendo priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del ravvedimento operoso (ex Sez. 2, n. 5831 del 28/01/2022, Malvaso, Rv. 282586 - 01; (Sez. 5, n. 3404 del 15/12/2004, dep. 2005, Alloisio, Rv. 231412). 3.3. L'omissione della motivazione della sentenza impugnata sul punto, dunque, pur obiettivamente ravvisabile, è irrilevante, in quanto non ha arrecato alcun pregiudizio al ricorrente. 4. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. 5. Il motivo è fondato. L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis: Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello ha integralmente omesso di motivare, anche in termini impliciti, sullo specifico e ampio motivo di appello volto ad ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche in favore della ricorrente. L'omissione, peraltro, assume valenza astrattamente decisiva, in quanto proprio le circostanze evidenziate dal ricorrente ai fini del riconoscimento 6dell'attenuante del ravvedimento attivo potrebbero eventualmente essere poste a fondamento dell'applicazione delle attenuanti generiche. 6. Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito l'omessa dichiarazione di prescrizione di una parte dei delitti contestati, in quanto nel documento prodotto in via telematica in data 16 ottobre 2025 è indicata la data di commissione delle singole condotte di peculato contestate, sulla base del computo del debito tributario operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il motivo è fondato, in quanto l'accoglimento, pur parziale, del ricorso impone la declaratoria di prescrizione dei delitti di peculato estinti alla data della definizione del giudizio di cassazione. Il termine massimo di prescrizione, stabilito con riferimento al massimo della pena vigente al momento del fatto, è di dodici anni e sei mesi per ciascun reato di peculato accertato. A questo termine devono essere aggiunti 295 giorni per la sospensione del corso della prescrizione e, segnatamente, 134 giorni nel giudizio di primo grado (dal 27 giugno 2018 al 24 ottobre 2018, per il rinvio dell'udienza disposto in ragione dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali, e dal 9 gennaio 2019 al 24 gennaio 2019, per il rinvio disposto su richiesta del difensore) e 161 giorni nel giudizio di secondo grado (dall'8 maggio 2025 al 16 ottobre 2025, per rinvio dell'udienza richiesto dal difensore). I delitti di peculato commessi dall'imputata sino al 9 dicembre 2012 sono, dunque, prescritti. Dalle sentenze di merito, peraltro, non risulta evidente che tali fatti non sussistono o che l'imputata non li ha commessi o che i fatti non costituiscono reato o non sono previsti dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai reati di peculato commessi sino al 9 dicembre 2012, perché estinti per prescrizione. La sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati. In conformità al disposto dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati non estinti per prescrizione. 7 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFabrizio D'Arcangelo MaiI?f o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 16 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] iuseppitha 8