CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11185/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPORURALE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimato -avverso la sentenza n. 327/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,pubblicata il 12/2/2021;Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.1. Con ordinanza ingiunzione n. 16/2014 del 14/4/2014,l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e dellaPesca Mediterranea aveva inflitto ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degliartt. 2 e 3 L.23.12.1986 n.898, la sanzione di euro 28.213,72, per averpercepito i contributi comunitari previsti dal Reg. CE 1257/99 perl’agricoltura e zootecnia biologica, dichiarando una misura non esattadei terreni da lui condotti e così non palesando che l’applicazione delmetodo biologico era avvenuta non su tutti quei terreni, ma su un’areadi minore estensione; l’avvenuta percezione dei contributi nella stessamisura era risultata, perciò, indebita per difetto del requisito dellaintegrale applicazione prescritta dal Programma di [OSCURATO:PERSONA](P.S.R.) della Sicilia, in attuazione del Reg. CE n. 1257/99.2. Con sentenza n. 904/2017, il Tribunale di Siracusa accolsel’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’ordinanza ingiunzione.In particolare, il Tribunale ritenne che l’omessa notifica agli organismidi controllo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’esatta misura della superficiedei terreni integrasse una violazione soltanto formale, insufficiente agiustificare l’irrogazione della sanzione in mancanza di un dannocomunitario, nella specie ritenuto non provato.3. Con sentenza n. 327/2021, la Corte d’appello di Catania, inaccoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Agricoltura,dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e in riforma dellapronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione all’ordinanzaingiunzione.Ric. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha rimarcatoche l’effettiva estensione totale della superficie dei terreni condotti apascolo effettivamente detenuti nel 2005, superiore a quelladenunciata, ha determinato uno sforamento, rispetto all’estensione inconcreto utilizzata per la coltivazione biologica, nella misura del32,85%, superiore alla percentuale limite del 20% e che non v’è provache la restante parte di terreno non dichiarata, non verificata e noncertificata dall’organismo di controllo non incidesse sul diritto apercepire i contributi riscossi e, quindi, sulla rilevanza della falsadichiarazione a fini sanzionatori, perché comunque assoggettata apreventivo controllo e certificata come coltivata secondo metodobiologico dall’organismo competente, così da dimostrare la sussistenzadei requisiti legittimanti la percezione del contributo anche in presenzadi una dichiarazione infedele; in tal senso non ha ritenuto provasufficiente la perizia giurata allegata, redatta nel 2014, perché basatasu valutazioni prive di riscontro della certificazione dei terreni nondichiarati negli anni oggetto della verifica, né la certificazioneBioagricert perché non relativa agli anni rilevanti, dal 2005 al 2007.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successivamemoria; l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello SviluppoRurale e della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione degli art. 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n 898, cosìcome interpretata dal paragrafo M della circolare n. 291/2001 dellostesso [OSCURATO:PERSONA] e Foreste.Ric. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026In particolare, secondo la contestazione formulata nell’ordinanzaingiunzione di pagamento n. 16/2014 opposta, l’I.P.A. aveva rilevato,da una verifica amministrativa per l’anno 2007, che egli non aveva«rispettato l’obbligo di notifica su cui grava il vincolo diassoggettamento relativamente alle p.lle 284, 2, 5, 6, 19 e 13 dei foglidi mappa 15 e 3, agro di Ferla (SR), per una superficie utilizzata di Ha22.16.00 del 32,85% di superficie utilizzata non assoggettata» e,pertanto, non aveva «rispettato gli impegni essenziali sottoscritti conl’adesione al P.S.R. Sicilia, approvato con decreto assessoriale del24/01/2001 e successiva circolare n. 291 del 24/01/2001, contenentele Disposizioni attuative della misura F del reg. Cee 1257/99».Secondo questa censura, allora, egli non avrebbe conseguito icontributi comunitari indebitamente in riferimento a una dichiarazionecontenente dati non veri, ma al più avrebbe posto in essere uncomportamento inadempiente rispetto agli obblighi assunti nelquinquennio, implicante soltanto la perdita dei contributi già avvenuta,ma non l’applicazione della sanzione amministrativa che sarebbeinvece comminata soltanto per l’ipotesi di esposizione di dati e/o notiziefalse; la Corte d’appello avrebbe, pertanto, erroneamente ritenutooperanti le suindicate norme sanzionatorie, sebbene, per la circolare n.291/2001 dell’[OSCURATO:PERSONA] e Foreste, paragrafo M,rubricato «CONTRO[OSCURATO:PERSONA] E SANZIONI» le sanzioni che vi sono previstenon siano comminate in caso di mancato assolvimento degli impegniassunti; questa ipotesi differente implicherebbe, invece, soltanto larestituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totaledagli aiuti, così come previsto dal Programma di [OSCURATO:PERSONA](P.S.R.) della Sicilia.1.1. Il motivo è infondato.Ric. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026Come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 5, punto 5.1.), èincontestato che nel 2005 [OSCURATO:PERSONA], presentando domanda perl’ammissione ai contributi comunitari previsti nel Reg. CE 1257/1999per l'agricoltura e zootecnia biologica, ha dichiarato una superficieadibita a pascolo di ha 35.58.00, notificando la dichiarazioneall’organismo di controllo per ottenere i contributi; nel 2007, quindi,egli ha presentato una domanda di aggiornamento con cui hadichiarato, invece, una superficie di ha 60.74.00, indicando di condurrein affitto anche i terreni siti in Ferla, censiti in catasto al foglio 15 p.lle2 e 284, foglio 3 p.lle 5, 6, 19 e 13, non indicati nella precedentedichiarazione del 2005, sebbene all’epoca già condotti in affitto.Alla verifica incrociata di queste dichiarazioni è seguita un’attivitàdi accertamento da parte degli organi ispettivi sfociata nel verbale dicontestazione del 17/4/2009 dell’Ispettorato provincialedell’Agricoltura di Siracusa per cui è stata emessa l’ordinanzaingiunzione opposta.Dalla effettiva maggiore estensione dei terreni condotti, dunque,è risultato un inadempimento all’obbligo di «applicare l’azionenell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizionedell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti», come impostodalle «condizioni e obblighi per l'adesione all'impegno» previste dalProgramma di [OSCURATO:PERSONA] (P.S.R.) della Sicilia per la cosiddettaazione F1b (cioè l’introduzione o mantenimento dei metodidell'agricoltura e della zootecnia biologica).Sul punto, allora, occorre considerare che la circolare 24/1/2001n.291, recante le «disposizioni attuative della Misura F Agroambienteprevista dal Piano di sviluppo rurale Reg. CE n. 1257/99 e modifichealle procedure degli impegni agroambientali in corso (Reg. CEE n.2078/92)», come invocata dal ricorrente, prevedeva effettivamente,Ric. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026nell’all. A, recante la «classificazione di inadempienze che comportanola decadenza totale o parziale degli aiuti riguardanti le misure F -agroambiente», che l’inosservanza dell'obbligo di adesione per unasuperficie non superiore al 20% di quella sui cui gravava il vincolo diassoggettamento implicasse soltanto il diritto a percepire i contributi inmisura ridotta; in altri termini la previsione indicava unicamente illimite percentuale entro cui l’inadempimento non avrebbe dato luogoa decadenza.La fattispecie contestata qui in esame, tuttavia, è differenteperché la misura del terreno esclusa dall’applicazione è superiore alsuindicato limite percentuale: sul punto, la Corte d’appello hachiaramente rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito i contributicomunitari sulla base della propria dichiarazione contente dati non verisull’applicazione dell’azione alla totalità dei terreni da lui condotti, comeimposto dal Programma per l’accesso all’aiuto; la verifica positiva daparte dell’Organo di controllo è seguita alla falsa dichiarazione perchélimitata ai soli terreni dichiarati; in tal senso è stata esclusa la naturameramente formale della violazione commessa dal ricorrenteopponente.Così descritta, la fattispecie consiste nell’esposizione di dati onotizie false da cui è conseguita l’indebita percezione degli aiuticomunitari, come previsto e sanzionato dall’art. 3 della legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 898, recante, tra l’altro, le sanzioni amministrative epenali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo: secondoquesta norma, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dalindipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato neicommi 1 e 2 dell'articolo 2 – e, cioè, le false dichiarazioni perconseguire l’aiuto - il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitoRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026nonché, nel caso in cui lo stesso, come nella fattispecie, sia superiorea 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativapecuniaria, nella misura percentuale del 100 per cento (ipotesi sub d)dell’importo percepito perché interamente riscontrato come nonspettante.Come chiarito da questa Corte, la fattispecie sanzionata dall'art.3 della l. n. 898 del 1986 ricorre proprio quando la percezione di aiuticomunitari sia stata conseguita, nel senso che la falsa rappresentazionedella realtà non è da sola sufficiente a integrarla, se dalle falsedichiarazioni non è derivata l’avvenuta ricezione di aiuti o erogazioniindebiti: così ricostruito, l’illecito è di danno (così Sez. 1, n. 3125 del16/02/2005), nel senso che a una falsità deve necessariamente seguireun danno comunitario; nel caso in esame, in cui è stato erogato unaiuto non spettante per difetto di un requisito e, cioè, l’applicazionedell’azione alla totalità dei terreni, il danno è proprio nel conseguimentoindebito.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli art. 2967, 2699, 2700 cod. civ.,nonché dell’art.6 comma 11 d. lgs. 150/2011. In particolare, la Corted’appello avrebbe erroneamente posto a suo carico la prova dellasussistenza dei requisiti legittimanti la percezione del contributo, attesoche l’odierno giudizio verte in materia di opposizione a sanzioneamministrativa inflitta per l’asserita esposizione di dati e/o notiziefalse, era, perciò, onere della pubblica amministrazione resistentedimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecitoamministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre a luispettava soltanto l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi oestintivi; l’amministrazione, nel caso di specie, non avrebbe inveceRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -7-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026compiutamente comprovato, contrariamente a quanto rilevato dallaCorte d’Appello, la sussistenza dell’illecito, non avendo specificato qualidati e/o notizie falsi il ricorrente avrebbe prodotto al fine di conseguireil contributo e, soprattutto, da quali documenti sarebbe possibilerilevarlo; nell’ordinanza gravata e nel provvedimento di revoca dellasovvenzione e di applicazione della sanzione – unica produzionedell’[OSCURATO:PERSONA] - non è specificato in cosa sia consistita la condotta diesposizione di dati o notizie falsi al momento dell’ottenimento delcontributo; la violazione attiene alla fase di esecuzione del rapporto edha comportato la decadenza dall’aiuto comunitario, ai sensi del P.S.R.Sicilia, ma non è suscettibile di integrare in automatico anche laviolazione della l. 898/1986 per esposizione di dati o notizie falsi.2.1. Anche questo motivo è infondato.La Corte d’appello ha, come detto, correttamente identificatol’obbligo di applicazione dell’azione a tutto il terreno e, quindi, l’obbligodi dichiarazione della reale estensione del terreno condotto e ammessoad aiuto per il conseguente assoggettamento al controllo della totalitàdell’applicazione; ha, quindi, rimarcato l’avvenuto riscontro incrociatodella falsità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 e ha rilevatol’eccedenza della misura percentuale del terreno sottrattoall’applicazione dell’azione superiore rispetto al limite previsto per nondecadere dal beneficio (20%); ha, infine, riportato l’avvenutapercezione indebita dei contributi e sul punto ha unicamente oneratol’opponente ammesso al beneficio della prova dell’irrilevanza dellafalsità della dichiarazione non veritiera: egli, infatti, avrebbe potuto –e dovuto - dimostrare che anche la superficie non dichiarata, masuccessivamente verificata come da lui ugualmente condotta, fossestata comunque coltivata in conformità alle previsioni del Programma.In tal senso, la Corte territoriale ha correttamente ripartito gli oneriRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -8-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026probatori, atteso che la Pubblica amministrazione appellante aveva giàprovato la falsità della dichiarazione sull’integrale applicazionedell’azione per gli anni dal 2005 (quando è stata effettuata ladichiarazione) al 2007 (quando è emersa la reale consistenza deiterreni condotti), cioè la fondatezza dell’addebito, sicché all’opponentespettava provarne l’insussistenza proprio in applicazione del principioinvocato con la censura in esame.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha infine lamentato laviolazione del Reg. CE 1257/99, del Reg. CE 2092/91 e del Reg. CE2608 del 23/09/93, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenutoche il certificato rilasciato da Bioagricert, in quanto riferito all’anno2009, sebbene riporti anche le particelle dei terreni non dichiarati indomanda presentata nel 2005, non possa avere una valenzaretroattiva, che l’annotazione «prodotti certificabili dal 15/01/2010» amargine dei terreni in questione dimostri che detti terreni possanoessere identificati come coltivati secondo il metodo di agricolturabiologica soltanto a partire dal 2010, che prima di tale data non vi siacertificazione in tal senso e, infine, che la perizia non possa assumererilievo in quanto basata su valutazioni prive di riscontro; cosìdecidendo, infatti, la Corte d’appello non avrebbe valutato che laBioagricert è organismo di controllo e certificazione accreditato dalMinistero Politiche agricole e aveva effettuato, sull’azienda, i controlli afar data dal 2005, conformemente alle disposizioni comunitarie eregionali e che una raccolta può dirsi realizzata con il metododell’agricoltura biologica quando l’azienda di produzione sia soggetta alregime di controllo, le aree di provenienza non siano state oggetto ditrattamenti con sostanze non autorizzate dal regolamento CE n.2092/91 almeno nei tre anni precedenti, non vi sia stataRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -9-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026compromissione dell’equilibrio dell’habitat o della conservazione dellaspecie nella zona di prelievo; l’intera superficie aziendale utilizzatadall’azienda è stata oggetto di controllo positivo da parte di Bioagricertche ne ha attestato l’effettiva conduzione con metodo biologico, sicchérisulterebbe che, sin dal primo anno di impegno assunto con ladomanda iniziale del 2005, egli non soltanto non avrebbe dichiaratoalcuna falsità, ma avrebbe addirittura rispettato gli impegniquinquennali essenziali prescritti dal Piano di [OSCURATO:PERSONA]. CE1257/99 e dalla normativa di settore.3.1. Il motivo è inammissibile. Seppure apparentementeformulata quale violazione di legge, in riferimento al contenuto dell’art.8 Reg. CE 2092/91, al punto 1.2. del suo allegato e alle modificheapportate dal successivo Reg. CE 2608/93 e, poi, del Reg. Ce 1257/99,la censura mira a una rivalutazione dei fatti, inammissibile in questasede di legittimità, che proverebbero l’irrilevanza della falsità delladichiarazione invece esclusa dal Giudice del merito.In particolare, proprio l’invocato punto 1.2. dell’allegato 1 delReg. CE 2092/91 prevede un riconoscimento retroattivo soltantoquando «gli appezzamenti facevano parte di un programma diapplicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili conle esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazionaturale (1), o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 delConsiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale daparte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (2) ovvero nelquadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmidi cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compresonell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;Ric. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -10-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale nontrattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti Ae B; tale periodo potrà essere preso in considerazione retro-ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatteper un periodo di almeno tre anni»: sul punto, dalla sentenzaimpugnata, non risulta acquisito alcun elemento di fatto rilevante.La Corte d’appello ha sottolineato, invece, che, «acclarato che ladichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 era, per quanto detto,mendace, che ai fini della realizzazione dell'illecito è sufficiente chel'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notiziefalse», «non v’è prova che la restante parte di terreno non dichiarata,non verificata e non certificata dall’organismo di controllo nonincide[sse] sul diritto a percepire i contributi riscossi e, quindi, sullarilevanza della falsa dichiarazione a fini sanzionatori»: ha escluso,infatti, che sia stata data prova, da [OSCURATO:PERSONA] che, come detto ne eraonerato, «che anche la superficie non dichiarata era stata comunqueassoggettata a preventivo controllo e certificata dall’organismo dicontrollo - tenuto conto del limite percentuale sopra indicato -, così dadimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti la percezione delcontributo anche in presenza di una dichiarazione infedele e il caratteresolo formale della violazione per assenza del danno». Ha negato, inparticolare, che una tale prova fosse rinvenibile in atti e che allo scoporisultasse utile il certificato, prodotto dall’appellato, rilasciato nel 2009dalla «Bioagricert» perché riferibile all’anno 2009 e non contenentealcuna indicazione dell’avvenuta effettuazione di un controllo deiterreni non dichiarati negli anni 2005, 2006 e 2007; ha concluso,quindi, che non fosse possibile conoscere quale fosse, in quegli anni, lacondizione dei detti terreni perché a seguito della domanda di adesioneRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -11-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026per una superficie inferiore a quella effettiva, quella parte nondichiarata non risulta essere stata assoggettata ad alcun controllo;diversamente non può valere una certificazione con efficacia retroattivaproprio perché la concessione del contributo richiede il preventivocontrollo con esito positivo; ha sottolineato pure che a margine dei datiriguardanti i terreni in questione risulta l’annotazione «prodotti biocertificabili dal 15.1.2010» e ciò conferma che per gli anni per cui ègiudizio manca alcuna certificazione; infine, ha escluso pure larilevanza in senso diverso della «perizia giurata redatta nel 2014 daldott. A. Mangiameli - allegata dall’appellato - in quanto basata suvalutazioni prive di riscontro in relazione alla certificazione dei terreninon dichiarati negli anni in questione».Nell’argomentazione della censura non risulta neppure spiegatoquale violazione di legge sarebbe riscontrabile in questa articolata ecompiuta valutazione in fatto. Questa Corte ha costantementeprecisato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, soltanto attraverso il vizio di motivazione che, nella specie,non risulta prospettato (Cass. Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017; Sez.5, n. 26110 del 30/12/2015).4. Il ricorso è perciò respinto. Non v’è luogo a statuizione sullespese, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deiRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -12-Numero registro generale 22206/2021Numero sezionale 1305/2025Numero di raccolta generale 11185/2026Data pubblicazione 26/04/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 22206 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -13-