CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 29147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5807/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Con- siglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]: PEC leopol- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Oggetto: Locazione uso diverso avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 501/2019 depositata in data 13/11/2019 e notificata il 3 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. agiva, ex art. 447 bis cod.proc.civ., dinanzi al Tribunale di Sassari, chiedendo che [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. fosse condannata a restituire i pagamenti che aveva ricevuto a titolo di canoni di locazione, dopo l’esercizio da parte sua, con let- tera raccomandata del 19 luglio 2006, dell’opzione concessale il 26 marzo 2015 per l’acquisto dell’immobile sito in Sassari già condotto in locazione, seguito, il 3 ottobre 2016, dalla stipulazione del con- tratto di compravendita; con sentenza n. 1166/2018 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda attorea e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. a resti- tuire la somma di euro 47.383,27; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 501/2019, resa pubblica in data 13 novembre 2019 e notificata il 3 dicembre dello stesso anno, ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha riformato integralmente la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma versata in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi legali dalla doman- da al saldo; la Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente al Tribunale, che il patto di opzione non conteneva elementi precisi ed essenziali rela- tivi all’atto di vendita, perché: a) la clausola n. 4, non provvedendo a determinare l’esatta entità del bene e il suo costo, rinviava ad un successivo accordo; b) anche dal comportamento complessivo suc- cessivo all’invio della raccomandata del 19/7/2016 nonché dal rogi- to del 3/10/2016 emergeva la volontà dei contraenti di accordarsi ulteriormente per determinare il contenuto del contratto di vendita; in particolare, dallo scambio di messaggi telefonici tra le due socie- tà si evinceva che i canoni di locazione avrebbero dovuto essere corrisposti fino alla stipulazione dell’atto pubblico senza imputazio- ne al prezzo di vendita, che il pagamento dei canoni dopo la rac- comandata del 19 luglio 2016 aveva trovato causa nel contratto di locazione, che fino al 16 settembre 2016 non era stato ottenuto il nulla osta, da parte del Consorzio Z.I.R. [OSCURATO:PERSONA], alla voltura della porzione di insediamento oggetto della compravendita, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per la prima volta il 10 novembre 2016 la ripetizione del solo canone di settembre, non già afferman- do di essere divenuta proprietaria del bene sin dall’esercizio del di- ritto di opzione tramite la raccomandata del luglio 2016, ma “la- mentando solo che l’atto pubblico di trasferimento della proprietà poteva essere sottoscritto già a far data dal 1 settembre e non, come invece assunto per asserita colpa di Almapar, il 3 ottobre 2016”; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato memoria; entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc.civ. in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost., agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 118, commi primo e secondo, disp.att. cod. proc.civ., nonché con riferi- mento agli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc.civ.)”, la ri- corrente denuncia la nullità della sentenza per aver rigettato senza alcuna motivazione l’eccezione di inammissibilità dell’appello per di- fetto di specificità e per mancanza di ragionevole probabilità di ac- coglimento; il motivo è inammissibile, in quanto deduce il vizio di violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. in modo inidoneo; preci- samente, vi si lamenta la mancanza di motivazione, pur dando atto che la sentenza nemmeno ha considerato la eccezione ex art. 342 cod.proc.civ.; per costante orientamento di questa Corte – cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054 - il vizio motivazio- nale deve emergere dalla stessa sentenza impugnata, cioè deve potersi rilevare dal tessuto argomentativo della decisione; di con- seguenza, al Giudice che non indichi come proposta una questione e che, dunque, non la esamini non può rimproverarsi di essere in- corso nella violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; si aggiunge che la doglianza non potrebbe nemmeno riconvertirsi sub specie di omessa pronuncia – circostanza della quale parte ri- corrente dimostra di avere piena consapevolezza -perché il manca- to esame di una questione che attiene alla violazione di una norma del procedimento non integra gli estremi della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ri- tenere che ilvizio di omessa pronuncia non è prospettabile in rela- zione a domande diverse da quelle di merito, sicché il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramenteprocessuale non può dare luogo al vizio di omessa pro- nunzia e non può assurgere a causa di nullità della sentenza (Cass.24/06/2005, n. 13649 e successiva giurisprudenza confor- me), dovendosi direttamente prospettare in sede di legittimità la violazione della norma del procedimento; 2) con il secondo motivo la ricorrente argomenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc.civ., in relazione agli artt. 434, 1° comma, n. 1, 447-bis, 1° comma, cod. proc.civ. nonché all’art. 342, 1° comma, n. 1, per avere accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] sebbene esso non contenesse specifiche censure alla sentenza gravata e per avere esteso l’indagine a punti della sentenza non investiti da censura; detto motivo denuncia la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello sotto un profilo diverso da quello oggetto del mezzo impugnatorio precedente, comunque non meritevole di accoglimen- to, perché parte ricorrente dimostra di aver fatto sua una concezio- ne circa i contenuti dell’atto d'appello in cui questa Corte - cfr. Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199 e la giurisprudenza che vi si è conformata - non si riconosce, avendo precisato che non occor- re, per non incorrere nella sanzione della inammissibilità, che l’atto di appello adoperi “particolari forme sacramentali” né che esso contenga la “redazione di un progetto alternativo di decisione” da contrapporre a quella di primo grado e tantomeno la “trascrizione totale o parziale della sentenza appellata”, tenuto conto della per- manente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criti- ca vincolata; ciò che si esige “èche le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze”, anche senza una loro identificazione formale e diretta; nel caso di specie tale esigenza risultava soddisfatta: è sufficiente rilevare che da pag. 13 del ricorso, ove è riportato l’atto di appello, si evince in maniera inequivoca che l’appellante allude- va alla non condivisibilità dell’interpretazione strettamente letterale del primo giudice e che –cfr. pag. 15 del ricorso – Alm apar con- testava che l’atto pubblico avesse solo funzione documentativa di un trasferimento immobiliare già avvenuto per effetto dell’esercizio del patto di opzione; deve, pertanto, escludersi che l’appello fosse inammissibile sotto il profilo qui censurato; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sen- tenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc.civ. in rea- zione all’art. 111, 6° comma, Cost., all’art. 118, 1° e 2° comma, disp.att.cod. proc.civ. nonché con riferimento agli artt. 156, 2° comma, e 161 cod. proc.civ., per avere la Corte d’appello omesso di motivare sul rigetto dell’eccezione di giudicato interno sugli ac- certamenti di fatto compiuti dal Tribunale, sollevata nella memoria difensiva exart. 436 cod.proc.civ.: eccezione non menzionata dalla sentenza impugnata nella parte dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo né presa in esame nella parte motiva; il motivo non può essere accolto; esso, là dove riproduce il contenuto della memoria di costituzione di appello, incorre nella violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc.civ., giacché detta memoria fa riferimento argomentativo a documenti, ma di questi non si fornisce l’indicazione specifica, né sotto il profilo contenutistico, né sotto quella della localizzazione in questo giudizio di legittimità, non bastando le generiche indicazioni numeriche, esistenti anche in nota, perché non corredate dalla spe- cificazione della sede della numerazione in questo giudizio: cfr. Cass. 19/04/2022, n. 12481 e Sez. un.,03/11/2011, n. 22726 ; né può trascurarsi il fatto che, dichiarando di doverle disattende- re, la Corte d’Appello ha considerate assorbite le diverse domande ed eccezioni; significa cioè che la Corte d’appello ha escluso la ne- cessità di provvedere sulle stesse; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la figura dell'assorbimentoin senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda as- sorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, men- tre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l'assorbimentonon comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente per- mette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di acco- glimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è pro- prio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione diassorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio dimotivazione del tutto omes- sa (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n.31022); le censure mosse alla sentenza impugnata non sono state argo- mentate sotto tale profilo e pertanto non rivestono valenza cassa- toria; 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc.civ. in rela- zione ai principi in materia di formazione progressiva del giudicato e agli artt. 112, 324 e 329, 2° comma, cod. proc.civ., all’art. 2909 cod.civ. nonché occorrendo all’art. 342 cod. proc.civ.; la tesi prospettata è che, avendo Almaparcensurato con l’appello solo le parti della sentenza del Tribunale relative all’applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., le altre parti della pronuncia non avrebbero potuto essere riformate dal giudice a quo , il quale avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno sulla perfetta definizione, nel patto di opzione, di tutti gli aspetti del con- tratto finale e sul fatto che non si rese necessario alcun acconto ai fini della stipula del contratto; in particolare avrebbe dovuto assu- mere come punti fermi del suo ragionamento il fatto che il bene ri- sultava perfettamente individuato, che il prezzo era cristallizzato, che tutti gli aspetti del contratto erano perfettamente già definito nel patto concessivo dell’opzione e che non era stato necessario al- cun accordo ulteriore per addivenire alla firma del rogito; il motivo è inammissibile; in via preliminare, si rileva che parte ricorrente abdica espressa- mente alla logica che deve seguire chi propone un motivo di impu- gnazione, in quanto, come emerge dalla prima proposizione della pag. 28, non argomenta le ragioni a supporto della censura, ma delega questa Corte a ricercare da sé, leggendo le sentenze di me- rito, che cosa potrebbe giustificare l’assunto dell’operatività del giudicato interno assorbente; in secondo luogo, mette conto osservare che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla società ricorrente, la questione del se il con- tratto avesse oppure no attribuito alla odierna ricorrente il diritto potestativo di opzione che, esercitato attraverso la lettera del luglio 2016, avesse determinato il trasferimento della proprietà, era sub iudice; l’appello, infatti, metteva in discussione proprio la ricorrenza, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., di un patto di opzione e che, una volta esercitato il diritto potestativo, si fosse prodotto l’effetto traslativo; deve escludersi che il giudice a quo abbia violato il giu- dicato interno, per avere interpretato la clausola n. 4 del contratto in senso opposto, cioè nel senso che essa non attribuisse alla socie- tà [OSCURATO:PERSONA] un diritto di opzione, avendo previsto che “eventuali differenze in meno o in più rispetto a mq 1.800 pattuiti saranno conguagliate al prezzo di euro 1.667,00 al mq”; secondo la Corte d’appello il tenore letterale di quella clausola era da interpre- tarsi nel senso che le parti avevano espressamente riservato la de- terminazione della esatta entità del bene e del suo costo ad un ul- teriore successivo accordo; pertanto, ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente concluso che il patto contenesse tutti gli ele- menti essenziali del contratto da concludere, senza necessità di ul- teriori pattuizioni (p. 4); né è pertinente il richiamo che la ricorrente fa ai diversi orienta- menti giurisprudenziali sviluppatisi sulla cosa è suscettibile di pas- sarein giudicato, perché fa difetto a monte la premessa: non corri- sponde al vero che non fosse stata impugnata la statuizione con cui il Tribunale aveva escluso che non fosse necessario alcun altro ac- cordo per definire il contenuto del contratto di compravendita: per- ché la conclusione del Tribunale è l’esito dell’attività interpretativa della clausola n. 4; 4) con il quinto motivo è censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. costituito dall’avvenuto esercizio dell’opzione in pen- denza del contratto di locazione; segnatamente, il giudice a quo avrebbe deciso prendendo in esa- me l’art. 4 del contratto del 2013 e non già quello del contratto del 2015, vigente al momento in cui l’opzione era stata esercitata, ove era stato concordato un prezzo fisso ed immodificabile; il motivo è inammissibile, in quanto vi si sostiene che la Corte territoriale avrebbe fatto leva sul contratto del 2013 anziché su quello del 2015 senza dimostrarlo, giacché la sentenza a pag. 4 ri- produce un inciso in corsivo più breve di quello indicato nel motivo, limitandosi a rilevare che con la clausola n. 4 le parti avevano sta- bilito il prezzo di acquisto a corpo dell’immobile, indicando che le “eventuali differenze in meno o in più rispetto a mq 1.800 pattuiti saranno conguagliate al prezzo di euro 1.667,00 mq”; inoltre, l’illustrazione omette completamente di dire come e dove la pretesa discrepanza fra i due contratti e comunque la loro successione fos- se stata oggetto di attività argomentativa, limitandosi ad evocare genericamente risultanze documentali e così omettendo di precisa- re come quella successione fosse divenuta oggetto di materia del contendere; sicché la doglianza rimane meramente assertoria; inoltre, anche ammesso che la Corte d’Appello abbia assunto a base del suo ragionamento l’art. 4 del contratto del 2013 e non quello del 2015, di contenuto asseritamente diverso si tratterebbe di una circostanza non decisiva, posto che nell’economia del ragio- namento del Giudice d’appello il tenore dell’art. 4 è stato solo “uno” degli elementi, quello letterale, che l’ha indotto a ritenere che le parti avessero rinviato ad ulteriore e successivo accordo la deter- minazione dell’esatta entità del bene e del suo costo (cfr. p. 4 della sentenza); il fatto omesso che può giustificare la cassazione della sentenza deve essere invece tale che ove esaminato avrebbe portato ad una statuizione di contenuto diverso rispetto a quella impugnata (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054); 5) con il sesto ed ultimo motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 cod.civ. e dell’art. 1346 cod.civ. e dell’art. 2033 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; l’errore imputato alla Corte d’appello è quello di avere disatteso il significato oggettivo della dichiarazione contrattuale interpretando- la senza rispettare le regole ermeneutiche e, in aggiunta, quello di aver frustrato il suo diritto a ottenere in restituzione quanto versato alla società Almapar; in particolare, al giudice d’appello viene rimproverato, nonostan- te il chiaro tenore delle parole e quindi in spregio del principio in claris non fit interpretatioe senza spiegare che cosa l’ha indotto a ritenere equivoco il contenuto contrattuale – non bastando il fatto che fosse stato previsto un conguaglio in caso di variazioni della superficie del bene traferito - di avere utilizzato elementi extrate- stuali per ricostruire la comune intenzione delle parti, di aver rele- gato la previsionedel diritto di opzione, negando che la previsione contrattuale fosse da qualificarsi come tale, senza spiegare quale ne fosse l’effetto, di avere richiamato il comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto per addivenire ad una in- terpretazione delle clausole pattizie che ha portato ad un esito in- coerente rispetto alle finalità pratiche perseguite dalle parti, di ave- re attribuito rilievo ermeneutico a comportamenti unilaterali e/o di terzi (notaio, Consorzio Z.I.R. [OSCURATO:PERSONA]); ilmotivo è infondato; quanto indicato a pag. 37, punto VI.4. risulta argomentato senza una precisa indicazione della motivazione criticata, dato che si evo- ca genericamente, vedi nota 21, un contenuto della sentenza allu- dente ad un “conguaglio”, senza spiegare quale espressione giusti- ficherebbe l’assunto, sicché la doglianza circa l’errore nell’esegesi letterale appare meramente assertoria ed anzi priva di specificità; la sua inammissibilità travolge il resto del motivo (punti VI.5. e VI.6.), non senza doversi rilevare che il tutto si risolve in una mani- festazione di dissenso dalla valutazione della quaestio facti; trova, infatti, applicazione il principio secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola con- trattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazio- ne del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clau- sola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi di- sattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); neppure giova l’insistenza sull’erroneo rilievo attribuito al compor- tamento delle parti; questa Corte ha più volte sottolineato che il brocardo in claris non fit interpretatio ha carattere eminentemente relativo, in quanto l'interpretazione del contratto è un'operazione logica circolare, all'interno della quale il dato letterale può rappre- sentare il punto di partenza, manon può essere emancipato dal materiale ermeneutico circostante, in particolare dall'evidenza del contegno delle parti; valgono, in particolare, i seguenti principi di diritto, ai quali la Corte d’appello dà prova di essersi attenuta: a) la chiarezza che rileva per l'applicazione della massima inclaris non fit interpretatio non è la chiarezza lessicale presa isola- tamente, ma è la chiarezza dell'intero materiale ermeneutico, sic- ché detta massimanon trova applicazione qualora il testo negozia- le, pur chiaro in sé,non sia tuttavia coerente con ulteriori indici esterni, rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Cass.9/12/ 2014, n. 25840;Cass. 28/06/2017, n. 16181 ); b) a norma dell'art. 1362 cod.civ., il dato testuale, pur importan- te,non è decisivo nell'interpretazione del contratto, poiché quest’ultima è un'operazione logica circolare che impone all'inter- prete di verificare se l'intenzione delle parti ricostruita in base all'e- segesi del testo sia coerente con le restanti disposizioni del contrat- to e con la condotta delle parti medesime, atteso che anche un'e- spressione negoziale prima facie ben chiara può non risultare pi ù tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichia- razione o se posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 10/05/2016, n. 9380;Cass. 1/12/2016, n. 24560; Cass.06/11/2019, n.28489); deve allora ritenersi non già che la Corte di merito abbia attribuito rilievo al comportamento di terzi al fine di interpretare la volontà delle parti, ma che abbia, sulla scorta di indici esterni al contratto, ritenuto che la clausola n. 4 del contratto escludesse una sua inter- pretazione nel senso voluto dalla odierna ricorrente ed accolto dal Tribunale; 6) va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per viola- zione dell’art. 366, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., formulata dalla controricorrente con la memoria, ove adduce che il ricorso omette- rebbe di dare conto delle tesi sue difensive ed anche dei differenti percorsi logico argomentativi a fondamento delle conclusioni dei due giudici di merito; il ricorso, inteso nella sua integrità, cioè coniugando la parte rico- struttiva dei fatti processuali con l’illustrazione dei singoli motivi, permette di avere sufficiente contezza di quali fossero le questioni dibattute e del concreto svolgimento delle fasi processuali; 7) parimenti va rigettata l’eccezione che parte ricorrente formula nella memoria circa il difetto di autosufficienza del controricorso, giacché quest’ultimo contiene la specifica confutazione del ricorso in tutte le sue articolazioni, attraverso l'esposizione di argomenti specificamente indirizzati alla vicenda processuale e alla decisione impugnata posta a confronto con il ricorso; 8) per quanto innanzi precisato, il ricorso va rigettato; 9) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/a controricor- rente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli access