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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30341/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto avverso la sentenza emessa in data 17 novembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui al capo 1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA])condannandolo a pena di giustizia, confermando la decisione assolutoria in relazione ai restanti reati (capi da 2 a 31 relativi ad episodi di cessione di stupefacente in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo inosservanza o violazione dell'art. 110 cod. pen. in la relazione affermazione di responsabilità, non potendosi porre a base del concorso nel reato la convivenza con la madre del ricorrente, in assenza di qualsiasi elemento a carico del ricorrente, mai ripreso dalle telecamere installate dalla Polizia, non incombendo al ricorrente alcun obbligo di garanzia rispetto all'altrui condotta illecita.

2.2. Con il secondo motivo carenza della motivazione in ordine al presunto concorso nel reato, desunto dalla semplice convivenza tra il ricorrente e sua madre.

2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. A fronte della esclusa partecipazione del ricorrente ai numerosissimi episodi di cessione di stupefacente avvenuti con riferimento al medesimo contesto abitativo familiare, la sentenza fonda la responsabilità del ricorrente in ordine alla sola detenzione illecita di imprecisati quantitativi di stupefacente presso l'abitazione familiare, nel periodo dal 27 marzo al 5 maggio 2019, sul rilievo della consapevolezza da parte del ricorrente dell'attività illecita svolta dalla madre nell'abitazione familiare in ragione della convivenza con quest'ultima e della frequente abitualità della condotta di spaccio dalla quale l'intera famiglia traeva sostentamento, valorizzando, altresì, il contributo causale dato alla attività illecita in relazione all'avvertimento dato alla madre per una imminente perquisizione - a seguito del quale la donna aveva smaltito lo stupefacente nel water.

3. Ritiene questa Corte che l'assunto del Giudice di appello non possa essere condiviso.

Invero, nè la conoscenza della attività di spaccio condotta nell'abitazione familiare da parte del ricorrente, ancorchè connotata dalla redditività familiare conseguente, nè l'episodio dell'avvertimento dato dal ricorrente alla madre consentono di giustificare il concorso del ricorrente nella detenzione illecita per tutto il periodo in contestazione.

Entrambi gli elementi sono, invero, inidonei a fornire la necessaria prova - quantomeno - della agevolazione da parte dell'imputato in ordine alla detenzione dello stupefacente, anche tenuto conto della definitiva esclusione dello stesso imputato da una qualsiasi delle numerosissime condotte di cessione di stupefacente ascrittegli in concorso con la stessa madre.

Deve infatti condividersi l'orientamento secondo il quale, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064), radicandosi !a distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02), non essendovi - nel caso all'esame di questo Collegio - alcun riferimento ad una effettiva costante condotta agevolativa posta in essere dal ricorrente, né potendosi questa desumersi dall'unico episodio dell'avvertimento dato dal ricorrente alla madre dell'imminente pericolo della perquisizione - di cui, peraltro, la sentenza pur annota l'estraneità alle contestazioni formulate nell'ambito del procedimento - trattandosi di una vicenda del 5 febbraio 2019 ben al di fuori del pertinente periodo temporale.4.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della affermazione di responsabilità pronunciata dalla sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto avverso la sentenza emessa in data 17 novembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui al capo 1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA])condannandolo a pena di giustizia, confermando la decisione assolutoria in relazione ai restanti reati (capi da 2 a 31 relativi ad episodi di cessione di stupefacente in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza o violazione dell'art. 110 cod. pen. in la relazione affermazione di responsabilità, non potendosi porre a base del concorso nel reato la convivenza con la madre del ricorrente, in assenza di qualsiasi elemento a carico del ricorrente, mai ripreso dalle telecamere installate dalla Polizia, non incombendo al ricorrente alcun obbligo di garanzia rispetto all'altrui condotta illecita. 2.2. Con il secondo motivo carenza della motivazione in ordine al presunto concorso nel reato, desunto dalla semplice convivenza tra il ricorrente e sua madre. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. A fronte della esclusa partecipazione del ricorrente ai numerosissimi episodi di cessione di stupefacente avvenuti con riferimento al medesimo contesto abitativo familiare, la sentenza fonda la responsabilità del ricorrente in ordine alla sola detenzione illecita di imprecisati quantitativi di stupefacente presso l'abitazione familiare, nel periodo dal 27 marzo al 5 maggio 2019, sul rilievo della consapevolezza da parte del ricorrente dell'attività illecita svolta dalla madre nell'abitazione familiare in ragione della convivenza con quest'ultima e della frequente abitualità della condotta di spaccio dalla quale l'intera famiglia traeva sostentamento, valorizzando, altresì, il contributo causale dato alla attività illecita in relazione all'avvertimento dato alla madre per una imminente perquisizione - a seguito del quale la donna aveva smaltito lo stupefacente nel water. 3. Ritiene questa Corte che l'assunto del Giudice di appello non possa essere condiviso. Invero, nè la conoscenza della attività di spaccio condotta nell'abitazione familiare da parte del ricorrente, ancorchè connotata dalla redditività familiare conseguente, nè l'episodio dell'avvertimento dato dal ricorrente alla madre consentono di giustificare il concorso del ricorrente nella detenzione illecita per tutto il periodo in contestazione. Entrambi gli elementi sono, invero, inidonei a fornire la necessaria prova - quantomeno - della agevolazione da parte dell'imputato in ordine alla detenzione dello stupefacente, anche tenuto conto della definitiva esclusione dello stesso imputato da una qualsiasi delle numerosissime condotte di cessione di stupefacente ascrittegli in concorso con la stessa madre. Deve infatti condividersi l'orientamento secondo il quale, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064), radicandosi !a distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02), non essendovi - nel caso all'esame di questo Collegio - alcun riferimento ad una effettiva costante condotta agevolativa posta in essere dal ricorrente, né potendosi questa desumersi dall'unico episodio dell'avvertimento dato dal ricorrente alla madre dell'imminente pericolo della perquisizione - di cui, peraltro, la sentenza pur annota l'estraneità alle contestazioni formulate nell'ambito del procedimento - trattandosi di una vicenda del 5 febbraio 2019 ben al di fuori del pertinente periodo temporale.4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della affermazione di responsabilità pronunciata dalla sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
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