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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23424/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 28 febbraio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), che ha sottolineato come ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria rilevi la mera sottrazione della res furtiva e non anche l'impossessamento della stessa, alla luce del dato normativo di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., che espressamente accentra la rapina impropria sulla volontà di porre in essere la condotta violenta al fine di conseguire il possesso della cosa sottratta o, anche alternativamente, l'impunità, come avvenuto nella specie, ed ha altresì evidenziato l'irrilevanza, rispetto alla sussistenza della sottrazione, del controllo del personale in servizio o della presenza del sistema di videosorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 28 febbraio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), che ha sottolineato come ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria rilevi la mera sottrazione della res furtiva e non anche l'impossessamento della stessa, alla luce del dato normativo di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., che espressamente accentra la rapina impropria sulla volontà di porre in essere la condotta violenta al fine di conseguire il possesso della cosa sottratta o, anche alternativamente, l'impunità, come avvenuto nella specie, ed ha altresì evidenziato l'irrilevanza, rispetto alla sussistenza della sottrazione, del controllo del personale in servizio o della presenza del sistema di videosorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore \ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23424/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris