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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente e>: art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di arresto ed euro 3000 di ammenda avendolo riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186 commi 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada perché veniva colto in stato di ebbrezza (in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ed in particolare essendo accertato il valore di 1.74 g/I al primo controllo, e di 1.77 g/I al successivo controllo effettuato dopo un intervallo di almeno cinque minuti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'arco temporale compreso tra le ore 22 della sera e le successive ore 7 del mattino.

Commesso in Bagno a Ripoli, il 9/8/2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Maghe- rini, deducendo, i tre motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ri- guardo alla mancata concessione della misura della messa alla prova e con un secondo motivo l'errata valutazione dei criteri di cui all'art. 464 bis co. 4 e all'art.464 quater cod. proc. pen. ai fini della concessione della misura della messa alla prova.

Il ricorrente ricorda che aveva avanzato al giudice del dibattimento istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova che prevedeva lo svolgimento di lavori socialmente utili presso la [OSCURATO:PERSONA] di Peretola (che aveva già espresso parere favorevole alla sua presa in carico) e che l'assistente sociale as- segnatagli aveva anch'ella espresso parere favorevole depositando al giudice il relativo programma.

Il giudice di primo grado, tuttavia, con ordinanza del 26/10/2020, rigettava l'istanza sull'assunto che l'odierno ricorrente non risulta incensurato, ma gravato da un precedente specifico, costituito dalla sentenza di applicazione della pena del 20/12/20212 per il reato di cui all'art. 186 co.2 sexies cod. strada commesso 111/7/2010.

E che risultava dal casellario giudiziario anche un ulteriore prece- dente, costituito da un decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Livorno del 29/10/2014 per violazione dell'art. 152 CO. 1 lett. a) del d.lgs. 259/2003.

Il difensore ricorrente ricorda, perciò, che aveva posto alla Corte territoriale il tema che il giudice avesse la rigettato la richiesta esclusivamente sulla base di una prognosi sfavorevole sul suo futuro comportamento desunta dai precedenti penali, senza valutare l'idoneità del programma di trattamento e le modalità di commis- sione del fatto reato che non evidenziavano una particolare gravità.

L'episodio - si era già sostenuto in appello -rivestiva il carattere dell'occasio- nalità, posto che tutti gli esami del sangue eseguiti successivamente hanno evi- denziato l'assenza di assunzione di alcool e che il precedente reato di guida in stato di ebbrezza era stato commesso 8 anni prima.

Ebbene ci si duole che la Corte territoriale abbia rigettato lo specifico motivo di gravame nel merito sull'indimostrato rilievo che il Magherini, avendo riportato la condanna per fatti analoghi commessi 8 anni prima, avrebbe sviluppato una sorta di dipendenza dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto conto dell'as- senza di positivi comportamenti (come frequentare un serio programma di disin- tossicazione e riabilitazione e non solo effettuare un controllo ematico).

Si lamenta che anche i giudici del gravame del merito, come già il primo giu- dice, abbiano omesso di valutare sia il programma di trattamento che gli elementi positivi favorevoli all'imputato come l'esito negativo all'alcool degli esami ematici successivi ai fatti e le non gravi circostanze dei fatti.

A tale ultimo proposito si evidenzia che la Corte territoriale sbaglierebbe lad- dove ritiene il fatto di una certa gravità poiché l'odierno ricorrente avrebbe guidato di notte in autostrada perché il Magherini non è stato fermato dalla polizia stradale all'uscita, bensì all'ingresso dell'[OSCURATO:PERSONA] per un normale controllo a cam- pione.

Si richiama il precedente costituito da Sez. 4 n. 4526 del 2016 che ha affer- mato il principio per cui non si può negare la sospensione del processo con messa alla prova solo sulla base di un precedente penale specifico.

Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 545 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in punto di non concessione della causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in punto di quantifica- zione della pena inflitta e relativamente alla non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricordata l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131bis cod. pen. affermata da Sez.

Un. n. 13681/2021 e Sez. 4 n. 11655/2021 il ricor- rente lamenta che immotivatamente la Corte territoriale avrebbe negato il bene- ficio richiesto.

In particolare, anche la concessione del beneficio della sospensione condizio- nale della pena sarebbe stata negata con una motivazione insufficiente che fa solo riferimento ai richiamati precedenti penali.

E anche la pena irrogata sarebbe ec- cessiva rispetto alle finalità di rieducazione e risocializzazione dell'imputato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le espIcitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non rnass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.2.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella relativa al diniego di sospensione della messa alla prova.

Come ricorda il provvedimento impugnato, il giudice di primo grado ha re- spinto la richiesta di sospensione, osservando che l'imputato è gravato da più pre- cedenti, tra i quali uno specifico, e quindi ha ritenuto di non poter operare una prognosi favorevole, ex art. 464 quater cod. proc. pen.

Tale valutazione per i giudici del gravame del merito è da condividere, sul rilievo che è di comune conoscenza che l'abuso di alcol provoca dipendenza, e che quindi un precedente specifico per questo tipo di reato, in assenza di positivi com- portamenti (come frequentare un serio programma di disintossicazione e/o riabi- litazione, e non solo effettuare un controllo ematico) deve indurre ad una prognosi sfavorevole.

Ebbene, la sentenza opera nel solco del condivisibile dictum di Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299, che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso cli esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere di- screzionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi.

Va aggiunto che la sospensione del processo con messa alla prova è subordi- nata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, con- giuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discreziona- lità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ot- tenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

E ancora, è stato ribadito che, in tema ch sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'im- putato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in re- lazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudi- zio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/6/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277070).

Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione -come avvenuto nel caso che ci occupa- dell'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presen- tato (così Sez. 4, n. 8158 del 13/2/2020, Cattareggia, Rv. 273602).

Ritiene in proposito il Collegio di aderire all'orientamento espresso da Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 , che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezio- nale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva ri- guardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento propo- sto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi.

Non senza ribadire, peraltro, che nel caso che ci occupa i precedenti penali da cui è gravato l'imputato sono due.

Alla luce delle suesposte considerazioni„ pertanto, il primo ed il secondo mo- tivo di ricorso sono infondati.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il fatto che il reato appare addirittura di particolare gravità, dato che Magherini guidava, con un tasso alcolemico molto elevato (più di 1,70 g/1), di notte in auto- strada, quindi in condizioni di tempo e di luogo estremamente pericolose.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Il provvedimento impugnato, infine, appare immune ai denunciati vizi di le- gittimità anche per quanto riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena e la dosimetria della pena laddove per i giudici del gravame del merito val- gono le considerazioni già spese per il diniego della messa alla prova, unite ai già richiamati precedenti dell'imputato, per giustificare la quantificazione della pena in misura (poco) superiore ai minimi edittali, e l'esclusione dela sospensione con- dizionale.

Ciò nel solco del consolidato principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del bene- ficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi ndicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3, n. 30562 del 19.3.2014, Avveduto ed altri, rv. 260136; conf. sez. 2, n. 19298 del 15.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], rv. 263534; sez. 3, n. 6641 del 17.1.1.2009 dep. il 2010, Miranda, rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'im- putato).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, ai norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente e>: art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di arresto ed euro 3000 di ammenda avendolo riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186 commi 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada perché veniva colto in stato di ebbrezza (in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ed in particolare essendo accertato il valore di 1.74 g/I al primo controllo, e di 1.77 g/I al successivo controllo effettuato dopo un intervallo di almeno cinque minuti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'arco temporale compreso tra le ore 22 della sera e le successive ore 7 del mattino. Commesso in Bagno a Ripoli, il 9/8/2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Maghe- rini, deducendo, i tre motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ri- guardo alla mancata concessione della misura della messa alla prova e con un secondo motivo l'errata valutazione dei criteri di cui all'art. 464 bis co. 4 e all'art.464 quater cod. proc. pen. ai fini della concessione della misura della messa alla prova. Il ricorrente ricorda che aveva avanzato al giudice del dibattimento istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova che prevedeva lo svolgimento di lavori socialmente utili presso la [OSCURATO:PERSONA] di Peretola (che aveva già espresso parere favorevole alla sua presa in carico) e che l'assistente sociale as- segnatagli aveva anch'ella espresso parere favorevole depositando al giudice il relativo programma. Il giudice di primo grado, tuttavia, con ordinanza del 26/10/2020, rigettava l'istanza sull'assunto che l'odierno ricorrente non risulta incensurato, ma gravato da un precedente specifico, costituito dalla sentenza di applicazione della pena del 20/12/20212 per il reato di cui all'art. 186 co.2 sexies cod. strada commesso 111/7/2010. E che risultava dal casellario giudiziario anche un ulteriore prece- dente, costituito da un decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Livorno del 29/10/2014 per violazione dell'art. 152 CO. 1 lett. a) del d.lgs. 259/2003. Il difensore ricorrente ricorda, perciò, che aveva posto alla Corte territoriale il tema che il giudice avesse la rigettato la richiesta esclusivamente sulla base di una prognosi sfavorevole sul suo futuro comportamento desunta dai precedenti penali, senza valutare l'idoneità del programma di trattamento e le modalità di commis- sione del fatto reato che non evidenziavano una particolare gravità. L'episodio - si era già sostenuto in appello -rivestiva il carattere dell'occasio- nalità, posto che tutti gli esami del sangue eseguiti successivamente hanno evi- denziato l'assenza di assunzione di alcool e che il precedente reato di guida in stato di ebbrezza era stato commesso 8 anni prima. Ebbene ci si duole che la Corte territoriale abbia rigettato lo specifico motivo di gravame nel merito sull'indimostrato rilievo che il Magherini, avendo riportato la condanna per fatti analoghi commessi 8 anni prima, avrebbe sviluppato una sorta di dipendenza dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto conto dell'as- senza di positivi comportamenti (come frequentare un serio programma di disin- tossicazione e riabilitazione e non solo effettuare un controllo ematico). Si lamenta che anche i giudici del gravame del merito, come già il primo giu- dice, abbiano omesso di valutare sia il programma di trattamento che gli elementi positivi favorevoli all'imputato come l'esito negativo all'alcool degli esami ematici successivi ai fatti e le non gravi circostanze dei fatti. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Corte territoriale sbaglierebbe lad- dove ritiene il fatto di una certa gravità poiché l'odierno ricorrente avrebbe guidato di notte in autostrada perché il Magherini non è stato fermato dalla polizia stradale all'uscita, bensì all'ingresso dell'[OSCURATO:PERSONA] per un normale controllo a cam- pione. Si richiama il precedente costituito da Sez. 4 n. 4526 del 2016 che ha affer- mato il principio per cui non si può negare la sospensione del processo con messa alla prova solo sulla base di un precedente penale specifico. Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 545 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in punto di non concessione della causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in punto di quantifica- zione della pena inflitta e relativamente alla non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ricordata l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131bis cod. pen. affermata da Sez. Un. n. 13681/2021 e Sez. 4 n. 11655/2021 il ricor- rente lamenta che immotivatamente la Corte territoriale avrebbe negato il bene- ficio richiesto. In particolare, anche la concessione del beneficio della sospensione condizio- nale della pena sarebbe stata negata con una motivazione insufficiente che fa solo riferimento ai richiamati precedenti penali. E anche la pena irrogata sarebbe ec- cessiva rispetto alle finalità di rieducazione e risocializzazione dell'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le espIcitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non rnass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella relativa al diniego di sospensione della messa alla prova. Come ricorda il provvedimento impugnato, il giudice di primo grado ha re- spinto la richiesta di sospensione, osservando che l'imputato è gravato da più pre- cedenti, tra i quali uno specifico, e quindi ha ritenuto di non poter operare una prognosi favorevole, ex art. 464 quater cod. proc. pen. Tale valutazione per i giudici del gravame del merito è da condividere, sul rilievo che è di comune conoscenza che l'abuso di alcol provoca dipendenza, e che quindi un precedente specifico per questo tipo di reato, in assenza di positivi com- portamenti (come frequentare un serio programma di disintossicazione e/o riabi- litazione, e non solo effettuare un controllo ematico) deve indurre ad una prognosi sfavorevole. Ebbene, la sentenza opera nel solco del condivisibile dictum di Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299, che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso cli esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere di- screzionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi. Va aggiunto che la sospensione del processo con messa alla prova è subordi- nata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, con- giuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discreziona- lità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ot- tenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). E ancora, è stato ribadito che, in tema ch sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'im- putato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in re- lazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudi- zio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/6/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277070). Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione -come avvenuto nel caso che ci occupa- dell'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presen- tato (così Sez. 4, n. 8158 del 13/2/2020, Cattareggia, Rv. 273602). Ritiene in proposito il Collegio di aderire all'orientamento espresso da Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 , che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezio- nale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva ri- guardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento propo- sto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi. Non senza ribadire, peraltro, che nel caso che ci occupa i precedenti penali da cui è gravato l'imputato sono due. Alla luce delle suesposte considerazioni„ pertanto, il primo ed il secondo mo- tivo di ricorso sono infondati. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il fatto che il reato appare addirittura di particolare gravità, dato che Magherini guidava, con un tasso alcolemico molto elevato (più di 1,70 g/1), di notte in auto- strada, quindi in condizioni di tempo e di luogo estremamente pericolose. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Il provvedimento impugnato, infine, appare immune ai denunciati vizi di le- gittimità anche per quanto riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena e la dosimetria della pena laddove per i giudici del gravame del merito val- gono le considerazioni già spese per il diniego della messa alla prova, unite ai già richiamati precedenti dell'imputato, per giustificare la quantificazione della pena in misura (poco) superiore ai minimi edittali, e l'esclusione dela sospensione con- dizionale. Ciò nel solco del consolidato principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del bene- ficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi ndicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3, n. 30562 del 19.3.2014, Avveduto ed altri, rv. 260136; conf. sez. 2, n. 19298 del 15.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], rv. 263534; sez. 3, n. 6641 del 17.1.1.2009 dep. il 2010, Miranda, rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'im- putato). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, ai norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 31884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris