Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01455/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0M, U419r. \'4 41 [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cp; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove si spiega che Rizzo, interrogato dai carabinieri sulle sue generalità, diede quelle del fratello Francesco; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0M, U419r. \'4 41 [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cp; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove si spiega che Rizzo, interrogato dai carabinieri sulle sue generalità, diede quelle del fratello Francesco; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 01455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris