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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23667/2026

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!Numero registro generale 5341/2026Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 23667/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 5341-2026 R.G., relativo al ricorso propostoGIEFFE S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AvvocatoUmberto Grella;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7319 del2025, depositata il 15 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5341/2026Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 23667/2026Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 5341/2026Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 23667/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 5341-2026 R.G., relativo al ricorso propostoGIEFFE S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AvvocatoUmberto Grella;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7319 del2025, depositata il 15 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5341/2026Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 23667/2026Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris