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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1988

Cassazione n. 22479/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, commesso ad Agropoli il 10 marzo 2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di rilievi puntuali e critici alle ragioni ostese a sostegno della sentenza impugnata, come pure sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione in essa spiegata sulle questioni dedotte con il gravame (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); che anche nella parte in cui censura il diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo stesso è palesemente generico oltre che manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Rv. 247122) cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ,Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, commesso ad Agropoli il 10 marzo 2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di rilievi puntuali e critici alle ragioni ostese a sostegno della sentenza impugnata, come pure sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione in essa spiegata sulle questioni dedotte con il gravame (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); che anche nella parte in cui censura il diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo stesso è palesemente generico oltre che manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Rv. 247122) cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ,Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris