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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1998

Cassazione n. 02925/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOc-cta part-p, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 29/3/2022 il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, sei mesi di reclusione e duemila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per carenza di motivazione in punto di responsabilità.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che lamenta soltanto un astratto vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità.

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOc-cta part-p, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 29/3/2022 il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, sei mesi di reclusione e duemila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per carenza di motivazione in punto di responsabilità. 3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che lamenta soltanto un astratto vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità. 4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris