CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione proposto da : G.E.T.A. –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 29304/2018 della Corte di cassazione, depositata il 14 novembre 2018; NONCHE’ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di cassazione – definizione agevolata - inammissibilità G.E.T.A. –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso il provvedimento di diniego alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 del 10 luglio 2020 e il successivo provvedimento di inammissibilità del reclamodel 2 novembre 2020 ; NONCHE’ sul ricorso proposto da: G.E.T.A. –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso ilprovvedimento di diniego alla definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022del 28 ottobre 2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:La [OSCURATO:SOCIETA]. ometteva di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d’imposta 2004 , nell’apposito quadro RU, il credito d’imposta di € 17.428,00 utilizzato in compensazione. Successivamente, in data 30 luglio 2007, presentava dichiarazione integrativa con indicazione del suddettocredito. L’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bisd.P.R. n. 600/1973, iscriveva a ruolo tale importo, a titolo di indebita compensazione di un credito di imposta, oltre accessori, non ritenendo consentita una integrazione della dichiarazione a favore del contribuente ai sensi dell'art. 2, comma 8 , del d.P.R. n.322/1998, ma solo ai sensi dell'art. 2, comma 8 - bis , della medesima disposizione, quindi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo nella specie applicabile il termine di cui all'art. 2,comma 8, del d. P.R. n. 322/1998 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaledella Lombardia confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che la dichiarazione integrativa non poteva considerarsi a favore del contribuente poiché non aveva determinato un maggior credito o un minor debito, ma soltanto integrato una precedente dichiarazione dove erano stati omessi dei dati per mero errore formale. La Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e, decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso della contribuente. La Corte richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 13378 del 2016)secondo cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. Osservava che l'art. 11 , comma 3 , della l. n. 449 del 1997 stabilisce che «Il credito d'imposta... deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10» e che t ale indicazione , da compiersi, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, ha natura negoziale e non di dichiarazione di scienza, sicché l'indicazione nel quadro R U della dichiarazione fiscale annuale del credito di imposta, deve essere compiuta entro il termine di decadenza normativamente previsto, essendo il contribuente arbitro di usufruire o meno di tale agevolazione. Le manifestazione negoziali, peraltro, sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all'art. 1427 c.c., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. Concludeva, quindi, statuendo che la sentenza della CTRè errata ove afferma che la mancata indicazione del credito di imposta in dichiarazione, a pena di decadenza, costituisce soltanto un «mero errore formale», con possibilità per la contribuente di procedere alla correzione dell'errore attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 , del d. P.R. n. 322/1998, quindi nei termini di cui all'art. 43 d.p.r. n. 600/1973, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, trattandosi, invece, di scelta negozialeirretrattabile della contribuente .Avverso la suddetta sentenzala contribuente proponeva ricorso perrevocazione, affidato a due motivi . L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Con successivo ricorso, affidato a due motivi , la contribuente impugnava il diniego opposto dall’Ufficio alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018 del 10 luglio 2020 , e il successivo provvedimento di inammissibilità del reclamo del 2 novembre 2020. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Con un ulteriore ricorso, affidato ad un motivo, la contribuente impugnava il diniego alla definizione agevolataex art. 5 l. n. 130/2022 emesso dall’Ufficio in data 28 ottobre 2022. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Infine, con istanza in data 23 maggio 2023, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022. Considerato che: 1. Vanno preliminarmente esaminati i due ricorsi proposti dalla contribuente –rispettivamente - contro il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (e successivocorrelato provvediment o di inammissibilità del reclamo) e contro il diniego alla definizione agevolata della controversiaex art. 5 l. n. 130/2022, nonché l’istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022. 1.1. Iricorsi e l’istanza di sospensione s ono inammissibili. 1.2. Entrambi i provvedimenti di diniego sono fondati sul rilievo che il giudizio del quale è stata chiesta la definizione agevolata non risulta più pendente dopo la sentenza n. 29304/2018 della Corte di cassazione, con la quale– con de cisione nel merito - era stato respinto l’originario ricorso della contribuente, non assumendo rilievo il successivo ricorso per revocazione. 1.3. Nelle ipotesi di definizione agevolata delle controversie tributarie, è prevista la possibilità per il contribuente di definire le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio» (art. 6 n. 119/2018). Un’analoga previsione è contenuta nell’art. 5 l. n. 130/2022 e nell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022. Come osservato di recente da questa Corte (cfr. Cass. n. 16740 del 2023 ), s econdo consolidata giurisprudenza di legittimità l a definizione agevolata delle controversie è consentita ove, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le disposizioni che prevedono la definizione agevolata per le controversie «pendenti» si riferiscono alle controversie in cui la decisione giurisdizionale sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (Cass. n. 26939del 2022; Cass. n. 5373 del 2023 ) , ovvero accolto con decisione nel merito,come nel caso in esame. Il principio è profondamente radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha rilevato la natura speciale della disposizione dell’art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. civ., secondo cui «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto». A differenza della revocazione delle sentenze di merito, la cui revocazione a termini dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. impedisce il passaggio in giudicato, come ribadito dall’art. 324 cod. proc. civ., la revocazione delle sentenze di legittimità è uno strumento di revocazione straordinaria (Cass. n. 4678 del 2022 ; Cass. n. 9174 del 200 6 ), che impedisce di considerare la lite come pendente e, di conseguenza, preclude l’utilizzo dello strumento condonistico relativo alle controversie «pendenti» (Cass. n. 27816 del 2022 ; Cass . n n . 6212 , 3947e 29037 del 2019). Detto principio trova applicazione sia in relazione alle istanze di agevolazione agevolata formulate dalla contribuente e ai correlati provvedimenti di diniego, sia in relazione all’istanza di sospensione del giudizioda ultimo avanzata. Lo strumento condonistico opera, difatti, secondo regole di diritto pubblico, diverse dalla modificazione negoziata dell'obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione (Cass., Sez. U., n. 1518 del 2016), in relazione al quale strumento spetta al giudice valutare l’esistenza dei relativi presupposti ai fini del suo operare. Da ciò discende che la definizione della controversia costituisce unposterius rispetto all’accesso alla definizione agevolata, una volta che sia stato dato riscontro alla sussistenza deirelativi presupposti. Non può essere considerata agevolabile una controversia non più pendente per essere la sentenza impugnata già passata in giudicato. 2.Venendo all’esame del ricorso per revocazione, co n il primo motivola contribuente deduce, in rel azione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazionedegli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la Corte di cassazioneavrebbe omesso di considerare che la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2005 costituiva errore essenziale e oggettivamente riconoscibile, posto che l’Agenzia delle entrate aveva la possibilità di verificare i dati inseriti dalla contribuente e avvedersi dell’errorecommesso. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dei commi 8e 8-bis dell’art. 2 del d. P.R. n. 322/1998 e dell’art. 11 della l. n. 449/1997. Secondo la ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe considerato inesistente il fatto chela contribuente aveva manifestato la volontà di avvalersi del credito d’imposta nel momento stesso (16 febbraio 2004) in cui aveva compilato e pagato il mod. F24 indicando il beneficio fiscale. 2.1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati. 2.2. Giova rammentare che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 16439 del 2021 ). Si è inoltre precisato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, non deve ricaderesu un punto controverso né concernere un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 2236 del 2022).2.3. La ricorrente deduce quale errore revocatorio la mancata considerazioneda parte della Corte di cassazione del fatto che l’omessa indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi costituiva errore essenziale e riconoscibile da parte dell’Amministrazione finanziaria,integrando così un vizio della volontà rilevante ai fini della emendabilità della dichiarazione. Tale prospettazione, tuttavia, implica una critica all’attività valutativa compiuta dal giudice, il quale nell’affermare chela mancata indicazione nella dichiarazione del credito d’imposta costituisce una scelta negoziale del contribuente, irretrattabile anche in caso di errore, purché non essenziale e riconoscibile ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., ha implicitamente escluso la ricorrenza, nella specie, di tale vizio della volontà (che non risulta peraltro espressamente dedotto nel giudiziodi merito). Analogamente riconducibile all’apprezzamento da parte del giudice delle risultanze processuali –e non ad un errore di percezione o ad una mera svista materiale – è la circostanza che la Corte di cassazione, nell’ambito della valutazione del materiale probatorio,non abbia attribuito valore dirimente al fatto che la contribuente ave sse compilato e pagato il mod. F24 indicando il credito d’imposta. 3. In conclusione, vanno dichiarati inammissibilii ricorsi proposti contro il diniego alla definizione agevolata e l’istanza di sospensione del processo; il ricorso per revocazione deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso propo sto contro il provvedimento di diniego alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego alla definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022e l’istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022;rigetta il ricorso per revocazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 3.000, 00 per compensi per ciascuno dei procedimenti, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces