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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17623/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F. Ceroni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per la cassazione la istante, con il ministero del proprio difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo la violazione degli artt. 315, comma 1 cod. proc. pen., in combinato disposto con la legge n. 742/1969 e gli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020.

Ad avviso della ricorrente la l'orte distrettuale ha errato nel ritenere tardiva l'istanza non avendo tenuto conto della sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742/1969, ammontante nel caso di specie a sessantadue giorni, e della sospensione dei termini disposta dalla normativa antipandemica, di durata pari a sessantaquattro giorni.

Secondo le Sezioni Unite civili (n. 17781/2013) nella sospensione dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969 è compreso anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato allorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il il tik-olare del diritto, l'unico rimedio per farlo valere: quindi anche per il termine di sei mesi previsto dalla legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

A tale tipologia di azione appartiene anche quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione; con l'effetto dell'applicabilità del principio sopra rammentato, come ritenuto anche da Sez. 4, n. 33362/2021.

Quanto alla sospensione prevista dalla disciplina emergenziale, essa si applica a titti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo o per impugnare.

Tenuto conto di tali periodi di sospensione l'istanza di riparazione risulta tempestiva: la pronuncia assolutoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 14.6.2028, il termine biennale sarebbe decorso il 16.6.2020, ma computando i 126 giorni di sospensione del termine, la domanda sarebbe stata presentata utilmente entro il 18.10.2020.

L'istanza è stata presentata a mezzo posta il 5.8.2020.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso ievidenziando che le conclusioni del P.G. non hanno considerato il tema dell'applicabilità della disciplina della sospensione dei termini ex legge n. 742/1969.4.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o/ in subording il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con una decisione ancora recente (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Rv. 281830), questa Corte ha riconsiderato il tema della applicabilità al termine biennale previsto per la presentazione dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione della disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969.

Prendendo le mosse dal tradizionale orientamento, schierato per la negatoria (Sez.

IV, 22 febbraio 1992, Volani, Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Rv. 207251 — 01; sulla scorta del rilievo che tale termine è posto per l'esercizio di un diritto e, dunque, come termine sostanziale, anche se con rilevanza processuale, piuttosto che come termine per il compimento di un'attività processuale), ha osservato che la più recente e condivisibile giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte ha statuito che fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno riconnpresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

Pertanto, la menzionata sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01; Id., n. 2153 del 29/01/2010, Rv. 611351 - 01 e n. 5895 del 11/03/2009, Rv. 607200 - 01; in senso analogo si sono espresse, in motivazione, le Sezioni Unite civili, sent. n. 17781 del 22/07/2013).

Ha considerato, quindi, che siffatto orientamento civilistico — che prende le mosse da alcuni interventi della Corte costituzionale che hanno ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione (cfr. sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992) - interpreta la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, nel senso che essa comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi quindi a contemplare i soli termini per il compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma anche il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.

Sulla scorta di tali premesse, questa Corte si è consapevolmente — e condivisibilmente — discostata dalla tradizionale interpretazione, rilevando che la proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 ss. cod. proc. pen.) costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo; che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di 3 danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01); e quindi concludendo che al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato.

Il coerente esito di tale argomentazione è l'applicazione a detto termine della sospensione dei termini prevista dalla legge n. 742/1969.

1.2. Risulta, pertanto, l'erroneità della decisione qui impugnata, che avrebbe dovuto tener conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742/1969, il cui computo determina già da solo la tempestività dell'istanza della Veliz.

Il che assorbe il secondo profilo del motivo unico. 2.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio; deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso e per la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F. Ceroni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per la cassazione la istante, con il ministero del proprio difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo la violazione degli artt. 315, comma 1 cod. proc. pen., in combinato disposto con la legge n. 742/1969 e gli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020. Ad avviso della ricorrente la l'orte distrettuale ha errato nel ritenere tardiva l'istanza non avendo tenuto conto della sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742/1969, ammontante nel caso di specie a sessantadue giorni, e della sospensione dei termini disposta dalla normativa antipandemica, di durata pari a sessantaquattro giorni. Secondo le Sezioni Unite civili (n. 17781/2013) nella sospensione dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969 è compreso anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato allorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il il tik-olare del diritto, l'unico rimedio per farlo valere: quindi anche per il termine di sei mesi previsto dalla legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. A tale tipologia di azione appartiene anche quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione; con l'effetto dell'applicabilità del principio sopra rammentato, come ritenuto anche da Sez. 4, n. 33362/2021. Quanto alla sospensione prevista dalla disciplina emergenziale, essa si applica a titti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo o per impugnare. Tenuto conto di tali periodi di sospensione l'istanza di riparazione risulta tempestiva: la pronuncia assolutoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 14.6.2028, il termine biennale sarebbe decorso il 16.6.2020, ma computando i 126 giorni di sospensione del termine, la domanda sarebbe stata presentata utilmente entro il 18.10.2020. L'istanza è stata presentata a mezzo posta il 5.8.2020. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso ievidenziando che le conclusioni del P.G. non hanno considerato il tema dell'applicabilità della disciplina della sospensione dei termini ex legge n. 742/1969.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o/ in subording il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con una decisione ancora recente (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Rv. 281830), questa Corte ha riconsiderato il tema della applicabilità al termine biennale previsto per la presentazione dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione della disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969. Prendendo le mosse dal tradizionale orientamento, schierato per la negatoria (Sez. IV, 22 febbraio 1992, Volani, Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Rv. 207251 — 01; sulla scorta del rilievo che tale termine è posto per l'esercizio di un diritto e, dunque, come termine sostanziale, anche se con rilevanza processuale, piuttosto che come termine per il compimento di un'attività processuale), ha osservato che la più recente e condivisibile giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte ha statuito che fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno riconnpresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Pertanto, la menzionata sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01; Id., n. 2153 del 29/01/2010, Rv. 611351 - 01 e n. 5895 del 11/03/2009, Rv. 607200 - 01; in senso analogo si sono espresse, in motivazione, le Sezioni Unite civili, sent. n. 17781 del 22/07/2013). Ha considerato, quindi, che siffatto orientamento civilistico — che prende le mosse da alcuni interventi della Corte costituzionale che hanno ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione (cfr. sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992) - interpreta la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, nel senso che essa comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi quindi a contemplare i soli termini per il compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma anche il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. Sulla scorta di tali premesse, questa Corte si è consapevolmente — e condivisibilmente — discostata dalla tradizionale interpretazione, rilevando che la proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 ss. cod. proc. pen.) costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo; che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di 3 danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01); e quindi concludendo che al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato. Il coerente esito di tale argomentazione è l'applicazione a detto termine della sospensione dei termini prevista dalla legge n. 742/1969. 1.2. Risulta, pertanto, l'erroneità della decisione qui impugnata, che avrebbe dovuto tener conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742/1969, il cui computo determina già da solo la tempestività dell'istanza della Veliz. Il che assorbe il secondo profilo del motivo unico. 2. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio; deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso e per la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così d
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