CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24971/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]! SPA, in persona dei suoi procuratori, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 370/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 23/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 d-al Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su tre motivi e notificato dal 20/08/2018, per la cassazione della sentenza del 23/02/2018, con cui il Tribunale di Avellino ha respinto la sua opposizione agli atti esecutivi dispiegata avverso l'aggiudicazione di un bene oggetto di un'espropriazione immobiliare pendente presso quell'ufficio giudiziario, siccome eseguita senza incanto nonostante nell'ordinanza con cui era stata posta in vendita fosse stata indicata quale modalità quella con incanto; degli intimati [in ricorso indicati in [OSCURATO:SOCIETA], «[OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA])», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]] notifica controricorso solo «[OSCURATO:SOCIETA]! spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa)»; infine, per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, parte ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma, preceduta da ìstanza per la liquidazione del compenso spettante al difensore dell'ammessa a patrocinio a spese dello Stato e da successiva declaratoria di cessazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione; considerato che: va dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione rivolta a questa Corte dal difensore del ricorrente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, per difetto di competenza della Corte di cassazione (Cass. ord. 16/06/2020, n. 11677); dei motivi di ricorso (il primo, di «violazione dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 2 e/o n. 4 c.p.c.»; il secondo, di «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 490, 569, Ric. 2018 n. 24971 sez. 53 - ad. 02-07-2021 f -2- 570, 571, 572, 573, 574 e 576, nonché 159, 586, 596 e 598 c.p.c. ...»; il terzo, di «omessa valutazione di un punto decisivo della controversia»), come delle difese e repliche della controricorrente, è superfluo pure solo dar conto, attesa l'inammissibilità di quello, per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; infatti, in esso - né valendo, per consolidata giurisprudenza, alcuna integrazione con atti a quello successivi (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) - manca ogni indicazione idonea ad identificare con la necessaria sicurezza gli elementi del processo esecutivo cui si riferisce l'opposizione definita con la sentenza oggi gravata, tra cui l'identità di debitore, procedente, eventuali intervenuti ed aggiudicatario, nonché gli estremi del pignoramento e gli sviluppi essenziali del processo esecutivo culminato nella pure opposta aggiudicazione; a tanto si aggiunga che, in violazione anche dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., neppure sono compiutamente ed adeguatamente ivi trascritti gli atti cui il ricorso si limita a riferirsi, tra cui segnatamente l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - cui pure si riferisce accennando ad ampie ed articolate argomentazioni, rimaste però ignote in questa sede - e l'ordinanza di vendita, che la qui gravata sentenza interpreta complessivamente, esponendo analiticamente gli elementi in base ai quali la ha qualificata come univocamente riferita alla vendita senza incanto, a dispetto dei due evidentemente erronei passaggi posti in luce dall'opponente; inoltre, nemmeno sono chiaramente riportati ed idoneamente indicati i passaggi degli atti di merito in cui le singole questioni agitate coi tre motivi di ricorso oggi proposti sono state sottoposte al giudice del merito, sicché difetta l'autosufficienza anche sulla non novità di tutte le questioni e, soprattutto, della terza di esse; va quindi senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità; Pic. 2018 n. 24971 sez. 53 - ad. 02-07-2021 f -3- infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 02/07/2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])