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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03663/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di calunnia commessa il 4 aprile 2011.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. per mancata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato.

Il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato al solo difensore "in proprio".

Il difensore aveva dichiarato con l'atto di appello il 13 maggio 2019 di non accettare notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis cod. proc. pen. e il ricorrente aveva eletto domicilio con l'atto di appello, che non è stato considerato per le notifiche, posto che si è ricorsi al domicilio eletto per il giudizio di primo grado.

Il ricorrente non risiede più a Scafati dal 27 giugno 2014 e in ogni caso la notifica ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. non è stata perfezionata con la ricezione della lettera raccomandata da parte del ricorrente.

Quindi detta notifica è nulla.

2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per mancata notifica, previ accertamenti anagrafici.

La Corte di appello avrebbe dovuto disporre - accertata la mancata notifica del decreto di citazione in appello per l'imputato - la rinnovazione dell'atto, previ accertamenti anagrafici.

La Suprema Corte ha affermato che non si può ritenere prevalente il "domicilio legale" di nomina in primo grado - se non espletate per la prima notificazione le procedure ex art. 157 cod. proc. pen. - sul domicilio dichiarato o eletto.

2.3. Violazione dell'art. 606, coma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

In via gradata, si deduce la omessa od erronea motivazione sulla pena, fissata non nel minimo edittale.

Il ricorrente ha ricordato i principi di diritto in tema di motivazione sulla dosimetria della pena.

2.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione prima della celebrazione del giudizio di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo e il connesso secondo motivo sono manifestamente infondati.

Il ricorrente aveva eletto sin dal 19 giugno 2011 domicilio presso il proprio difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso il quale risulta regolarmente effettuata con pec la notificazione della citazione per il giudizio di appello in proprio e come domiciliatario.

Con l'atto di appello non risulta effettuata alcuna diversa elezione o dichiarazione di domicilio (tale non essendo la mera indicazione, nell'intestazione dell'atto di impugnazione e della nomina del difensorédei dati anagrafici, tra i quali quello della propria residenza, cfr., tra tante, Sez. 6, n. 42916 del 19/11/2010, Rv. 248827).

Né assume alcuna rilevanza la dichiarazione del difensore di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che in presenza di elezione di domicilio è inapplicabile la suddetta disciplina (per tutte, Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, Rv. 280006).

3. Il terzo e quarto motivo avanzano censure precluse, posto che la sentenza impugnata ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile l'appello dell'imputato.

Non avendo il ricorrente contestato tale esito, non sono consentite doglianze su punti oggetto dell'appello e neppure può essere dedotta la omessa declaratoria della prescrizione del reato da parte del giudice di appello (l'inammissibilità dell'appello non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.P.Q.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/ /2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di calunnia commessa il 4 aprile 2011. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. per mancata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato. Il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato al solo difensore "in proprio". Il difensore aveva dichiarato con l'atto di appello il 13 maggio 2019 di non accettare notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis cod. proc. pen. e il ricorrente aveva eletto domicilio con l'atto di appello, che non è stato considerato per le notifiche, posto che si è ricorsi al domicilio eletto per il giudizio di primo grado. Il ricorrente non risiede più a Scafati dal 27 giugno 2014 e in ogni caso la notifica ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. non è stata perfezionata con la ricezione della lettera raccomandata da parte del ricorrente. Quindi detta notifica è nulla. 2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per mancata notifica, previ accertamenti anagrafici. La Corte di appello avrebbe dovuto disporre - accertata la mancata notifica del decreto di citazione in appello per l'imputato - la rinnovazione dell'atto, previ accertamenti anagrafici. La Suprema Corte ha affermato che non si può ritenere prevalente il "domicilio legale" di nomina in primo grado - se non espletate per la prima notificazione le procedure ex art. 157 cod. proc. pen. - sul domicilio dichiarato o eletto. 2.3. Violazione dell'art. 606, coma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. In via gradata, si deduce la omessa od erronea motivazione sulla pena, fissata non nel minimo edittale. Il ricorrente ha ricordato i principi di diritto in tema di motivazione sulla dosimetria della pena. 2.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione prima della celebrazione del giudizio di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo e il connesso secondo motivo sono manifestamente infondati. Il ricorrente aveva eletto sin dal 19 giugno 2011 domicilio presso il proprio difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso il quale risulta regolarmente effettuata con pec la notificazione della citazione per il giudizio di appello in proprio e come domiciliatario. Con l'atto di appello non risulta effettuata alcuna diversa elezione o dichiarazione di domicilio (tale non essendo la mera indicazione, nell'intestazione dell'atto di impugnazione e della nomina del difensorédei dati anagrafici, tra i quali quello della propria residenza, cfr., tra tante, Sez. 6, n. 42916 del 19/11/2010, Rv. 248827). Né assume alcuna rilevanza la dichiarazione del difensore di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che in presenza di elezione di domicilio è inapplicabile la suddetta disciplina (per tutte, Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, Rv. 280006). 3. Il terzo e quarto motivo avanzano censure precluse, posto che la sentenza impugnata ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile l'appello dell'imputato. Non avendo il ricorrente contestato tale esito, non sono consentite doglianze su punti oggetto dell'appello e neppure può essere dedotta la omessa declaratoria della prescrizione del reato da parte del giudice di appello (l'inammissibilità dell'appello non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.P.Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/ /2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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