CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8483/2015 di ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Portoferraio (LI), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65A13 H501 A), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 40B22 I726 I) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74B22 C352 Q), elettivamente domiciliati in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO E LBANA S ERVIZI A MBIENTALI E.[OSCURATO:SOCIETA] .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Portoferraio (LI), al [OSCURATO:PERSONA] n. 149, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e TIA difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1836/10/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze-Sezione distaccata di Livorno), depositata in data 29 settembre 2014. U DITA la relazione svolta all’udienza del 13 settembre dal [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze - Sezione distaccata di Livorno) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza n. 97/2/2013 della Commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva determinato nella somma di 2.789,78 € la TIA dovuta dalla contribuente per l’anno di imposta 2006; 2. avverso tale sentenza la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 marzo 2015, formulando nove motivi di impugnazione; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato in data 22 maggio 2015; 4.con nota depositata in data 22 maggio 2023 e poi il 30 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto le dichiarazioni del 28 giugno e del 21 novembre 2019 di rinuncia al ricorso ed agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito bonariamente la lite e di non aver più interesse alla lite, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto la dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ, nella nuova versione ratione temporis applicabile; 2. la predetta rinuncia e la relativa accettazione risultano sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti e dai loro difensori e reciprocamente notificate; 3. le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, anche in ragione della concorde richiesta delle parti; 4. non ricorrono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio