Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 37081/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, nonché in subordine di semilibertà, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura di Pesaro.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Rileva la difesa che all'udienza del 16 novembre 2022 aveva delegato un proprio sostituto processuale al solo fine di rappresentare al Tribunale di sorveglianza che intendeva aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Napoli deliberata per quel giorno dalla Giunta della predetta Camera.

Il difensore osserva di avere chiesto il rinvio anche al fine di attendere lo scioglimento della riserva in ordine all'incidente di esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Pesaro, finalizzato al riconoscimento del vincolo della continua2:ione tra le sentenze di cui al provvedimento di cumulo; e che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di rinvio, in quanto non documentato un legittimo impedimento.

Aggiunge che non si trattava di impedimento, ma di diritto di aderire all'astensione.

Lamenta che il Tribunale non avrebbe motivato in alcun modo il rigetto della richiesta di rinvio avanzata dal sostituto processuale finalizzata ad attendere lo scioglimento della riserva da parte del giudice dell'esecuzione; e che comunque la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha considerato generica la disponibilità all'assunzione, senza avere esperito alcun tipo di attività istruttoria in merito.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Infondata è in primo luogo la questione processuale.

E' di tutta evidenza che il provvedimento impugnato, nel rilevare la mancata documentazione di «alcun legittimo impedimento in capo al dominus», intendeva riferirsi alla richiesta di rinvio per adesione all'astensione dei difensori.

Invero, il diritto al rinvio per adesione all'astensione da parte del difensore presuppone che sia stata prodotta la delibera di proclamazione dell'astensione.

Nel caso in esame si trattava di un'astensione non di carattere nazionale, ma deliberata dalla Giunta della Camera penale di Napoli, che quindi andava documentata, anche al fine di verificare la pubblicazione e la tempestività della dichiarazione di astensione, svolgendosi il procedimento nel quale si è fatto valere il diritto ad Ancona.

Quanto all'ulteriore ragione per cui era invocato il rinvio (attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento della continuazione), l'ordinanza implicitamente motiva, rimarcando come non fosse necessario ritardare la decisione «attesa l'assoluta genericità dell'occupazione allegata alla domanda e l'evidente strumentalità della stessa all'ottenimento di un beneficio penitenziario, in assenza di elementi utili ai fini della prognosi di cessata pericolosità sociale», e, quindi, la già verificata assenza delle condizioni per accogliere le istanze.

1.2. Infondati sono anche i rilievi di merito.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nlucera).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024).

Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi.

Invero, dopo avere menzionato la gravità dei reati per i quali Boccolino scontava la pena di cui si controverte e gli ulteriori precedenti penali del condannato quindi il suo curriculum criminale, attribuisce a detti elementi di giudizio un rilievo sintomatico della pericolosità sociale del condannato ancora maggiore per non avere lo stesso mai espletato alcuna attività lavorativa e non avere comunicato il mutamento del domicilio da Napoli a Giugliano in Campania.

Osserva al riguardo detto Tribunale che la generica disponibilità all'assunzione di Boccolino da parte di [OSCURATO:PERSONA], non accompagnata da alcuna indicazione circa la durata, l'orario e le mansioni del lavoratore, non ha avuto alcun seguito, visto che il condannato, dopo la domanda di misure alternative, non ha mai iniziato a prestare alcuna attività lavorativa e vi è fondato sospetto che si sostenga con i proventi di attività illecite.

A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione dei reati oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e rilevano l'inidoneità dell'attività lavorativa prospettata a porsi a fondamento di un percorso da svolgere in regime extramurario, nonché l'inidoneità delle misure alternative invocate - più ampia dell'affidamento in prova e più limitata della semilibertà - a garantire il perseguimento dell'obiettivo della rieducazione del reo ovvero l'efficace prevenzione del pericolo di recidiva in assenza di riscontri circa l'attuale modello di vita del condannato, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento nell'escludere in modo non manifestamente illogico la concedibilità della misura alternativa alla detenzione più ampia, ma anche della semilibertà.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.NII.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, nonché in subordine di semilibertà, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura di Pesaro. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva la difesa che all'udienza del 16 novembre 2022 aveva delegato un proprio sostituto processuale al solo fine di rappresentare al Tribunale di sorveglianza che intendeva aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Napoli deliberata per quel giorno dalla Giunta della predetta Camera. Il difensore osserva di avere chiesto il rinvio anche al fine di attendere lo scioglimento della riserva in ordine all'incidente di esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Pesaro, finalizzato al riconoscimento del vincolo della continua2:ione tra le sentenze di cui al provvedimento di cumulo; e che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di rinvio, in quanto non documentato un legittimo impedimento. Aggiunge che non si trattava di impedimento, ma di diritto di aderire all'astensione. Lamenta che il Tribunale non avrebbe motivato in alcun modo il rigetto della richiesta di rinvio avanzata dal sostituto processuale finalizzata ad attendere lo scioglimento della riserva da parte del giudice dell'esecuzione; e che comunque la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha considerato generica la disponibilità all'assunzione, senza avere esperito alcun tipo di attività istruttoria in merito. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondata è in primo luogo la questione processuale. E' di tutta evidenza che il provvedimento impugnato, nel rilevare la mancata documentazione di «alcun legittimo impedimento in capo al dominus», intendeva riferirsi alla richiesta di rinvio per adesione all'astensione dei difensori. Invero, il diritto al rinvio per adesione all'astensione da parte del difensore presuppone che sia stata prodotta la delibera di proclamazione dell'astensione. Nel caso in esame si trattava di un'astensione non di carattere nazionale, ma deliberata dalla Giunta della Camera penale di Napoli, che quindi andava documentata, anche al fine di verificare la pubblicazione e la tempestività della dichiarazione di astensione, svolgendosi il procedimento nel quale si è fatto valere il diritto ad Ancona. Quanto all'ulteriore ragione per cui era invocato il rinvio (attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento della continuazione), l'ordinanza implicitamente motiva, rimarcando come non fosse necessario ritardare la decisione «attesa l'assoluta genericità dell'occupazione allegata alla domanda e l'evidente strumentalità della stessa all'ottenimento di un beneficio penitenziario, in assenza di elementi utili ai fini della prognosi di cessata pericolosità sociale», e, quindi, la già verificata assenza delle condizioni per accogliere le istanze. 1.2. Infondati sono anche i rilievi di merito. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nlucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere menzionato la gravità dei reati per i quali Boccolino scontava la pena di cui si controverte e gli ulteriori precedenti penali del condannato quindi il suo curriculum criminale, attribuisce a detti elementi di giudizio un rilievo sintomatico della pericolosità sociale del condannato ancora maggiore per non avere lo stesso mai espletato alcuna attività lavorativa e non avere comunicato il mutamento del domicilio da Napoli a Giugliano in Campania. Osserva al riguardo detto Tribunale che la generica disponibilità all'assunzione di Boccolino da parte di [OSCURATO:PERSONA], non accompagnata da alcuna indicazione circa la durata, l'orario e le mansioni del lavoratore, non ha avuto alcun seguito, visto che il condannato, dopo la domanda di misure alternative, non ha mai iniziato a prestare alcuna attività lavorativa e vi è fondato sospetto che si sostenga con i proventi di attività illecite. A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione dei reati oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e rilevano l'inidoneità dell'attività lavorativa prospettata a porsi a fondamento di un percorso da svolgere in regime extramurario, nonché l'inidoneità delle misure alternative invocate - più ampia dell'affidamento in prova e più limitata della semilibertà - a garantire il perseguimento dell'obiettivo della rieducazione del reo ovvero l'efficace prevenzione del pericolo di recidiva in assenza di riscontri circa l'attuale modello di vita del condannato, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento nell'escludere in modo non manifestamente illogico la concedibilità della misura alternativa alla detenzione più ampia, ma anche della semilibertà. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.NII. Rigetta il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 37081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris