Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19600/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4064/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.616/2019 depositata i l 04/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con lodo n. 164 del 2003, reso esecutivo dal Tribunale di Enna, il [OSCURATO:PERSONA] condannava il Comune di Raddusa al pagamento in favore dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 83.650,50, oltre gli interessi al tasso legale di sconto fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 61 giorno dalla data di presentazione della parcella e poneva le spese processuali di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] a carico del Comune.

La procedura arbitrale era stata attivata dai suddetti professionisti ai sensi dell’art.20 del disciplinare di incarico, dopo che il Comune aveva rifiutato il pagamento della parcella presentata dai medesimi e relativa all’espletamento dell’incarico svolto avente ad oggetto modifiche e aggiornamento, con perizia di variante, del progetto dei lavori per la realizzazione di una "Casa di ricovero per minori".

La perizia di variante e i conseguenti aggiornamenti del progetto si erano resi necessari a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 10 del 1993, dopo che il primo progetto redatto dagli stessi professionisti e la relativa opera avevano ottenuto il finanziamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'Amministrazione comunale aveva corrisposto ai suddetti professionisti esterni i relativi compensi. [OSCURATO:PERSONA] ritenevano valida, insieme all'intero negozio contrattuale, la clausola contenuta nel disciplinare d’incarico che subordinava il pagamento all'avverarsi della condizione del finanziamento e rilevavano che la condizione si era avverata allorché era stato concesso il primo finanziamento, con conseguente diritto al compenso dei professionisti.

Accoglievano anche la domanda subordinata, con cui i professionisti avevano chiesto dichiararsi la responsabilità del Comuneper non avere fatto quanto necessario per l'avveramento della condizione del finanziamento dell'opera.

2. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n.89/2009, accoglieva l’impugnazione del lodo proposta dal Comune dichiarava la nullità del lodo arbitrale e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del procedimento arbitrale, nonché del funzionamento del collegio arbitrale, ed al pagamento delle spese del grado di giudizio.

La Corte di merito accoglieva il motivo con il quale era stata denunciata la violazione di legge per mancata applicazione del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, convertito nella L. n. 131 del 1983, in quanto le varianti progettuali avevano comportato un aumento di spesa superiore al 30% rispetto alla spesa originariamente prevista, passando da L. 1.300.000.000 a L. 3.000.000.000, atteso che ciò non aveva consentito al Comune di valutare se, nonostante l'aumento di spesa superiore al limite di legge, permanesse l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

In ogni caso, secondo la Corte di Appello, nulla poteva essere riconosciuto per l'ulteriore attività progettuale dopo la redazione e presentazione del primo progetto, in quanto l’art. 6 del disciplinare dispone che i professionisti "si obbligano ad introdurre nel progetto anche se è già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari per la definitiva approvazione del progetto da parte dell'ufficio o enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese".

La redazione di elaborati successivi non poteva pertanto dare diritto a maggiori compensi rispetto a quelli già percepiti per il primo progetto.

3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , e i l Comune intimato non svolgeva difese.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.20675/2012 depositata il 22-11-2012, cassava la pronuncia impugnata e rinviava la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, pronunciando il seguente principio di diritto "la normativa di cui al D.L. n. 55 del 1983, art. 13, convertito nella L. n. 131 del 1983, che non consente per le perizie suppletive il superamento del 30% dell'importo dei lavori, va applicato solamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, come rappresentati dalla L. n. 109 del 1994, art. 16 e non già ai progetti definitivi, ne' trova applicazione nel caso di opera pubblica finanziata direttamente dalla Regione Sicilia, con spesa gravante sul bilancio della stessa, senza onere di contrazione di mutuo per l'ente locale".

4. Con sentenza n.616/2019, pubblicata il 4-10-2019 e notificata il 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di rinvio dell'impugnazione per nullità del lodo a seguito di rituale riassunzione del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'impugnazione principale proposta dal Comune di Raddusa per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale e dichiarava non luogo a provvedere sull'impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto da intendersi rinunciata.

5. Avverso questa sentenza il Comune di Raddusa propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con unico articolato motivo il Comune ricorrente denuncia «Violazione di legge per falsa applicazione degli art.1218, 1223 e 1179 in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c.», per avere la Corte di Appello erroneamente applicato gli artt. 1218, 1223 e 1179 cod. civ..

Deduce che la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione principale proposta dall’ odierno ricorrente sulla considerazione che "gli arbitri hanno fornito una adeguata e congrua motivazione circa le ragioni che fondano la responsabilità contrattuale del Comune, per non avere fatto quanto necessario per l'avveramento della condizione del finanziamento dell'opera che era prevista in contratto ... in quanto non aveva approvato in via amministrativa il progetto rielaborato né lo aveva trasmesso per l'approvazione al Genio Civile di Catania".

Il ricorrente sostiene che il potere dell'Amministrazione di richiedere al progettista variazioni al progetto fosse previsto nell'art. 6 del disciplinare d'incarico, in base al quale i professionisti si obbligavano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche necessarie per l’approvazione del progetto da parte degli uffici o enti competenti, senza diritto a speciali o maggiori compensi.

Pertanto, tutta la successiva attività progettuale avrebbe dovuto svolgersi dai professionisti in osservanza del predetto patto, a pena di nullità.

Inoltre, il ricorrente rimarca il divieto da parte dell'esecutore di introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato, che può essere modificato solo nei casi e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, purché non siano violate le caratteristiche essenziali della progettazione.

Nella specie, ad avviso del Comune, le modifiche introdotte dai progettisti al progetto originario del 1990 non erano ammissibili in quanto, per la loro rilevanza, avevano snaturato le caratteristiche della progettazione richiesta dall'amministrazione, avendo i progettisti consegnato un progetto del tutto diverso da quello voluto dall'amministrazione.

Quanto al primo progetto, rileva il ricorrente che non poteva essere “portato in appalto” in quanto era privo degli adempimenti tecnici previsti dalla legge.

A seguito dell'aggiornamento dei prezzi, l'amministrazione non aveva potuto procedere all'affidamento in appalto dei lavori, poiché il progetto era privo delle necessarie indagini geologiche e geotecniche.

Anche dopo l'acquisizione delle indagini geognostiche l'amministrazione non aveva potuto procedere all'appalto dei predetti lavori, in quanto l'Ufficio del Genio Civile di Catania, avendo riscontrato nel frattempo, una palese discordanza tra "il progetto architettonico e il progetto precedente" approvato ai sensi della Leg.reg. n.21/85, aveva diffidato l'amministrazione di intraprendere i lavori.

Pertanto, sia per le carenze progettuali che per la "sottostima" dei costi, il primo progetto del 1990 non poteva essere appaltato.

In merito al secondo progetto, il Comune evidenzia che l'Amministrazione, subito dopo la diffida dell'Ufficio del Genio Civile, aveva invitato i professionisti ad apportare tutti gli accorgimenti tecnici richiesti dal Genio Civile e di contenere la spesa dell'opera nell'ambito del finanziamento a loro noto di lire

956.000.000. I progettisti, ricevuta la direttiva, non si curarono di comunicare che di fatto era impossibile contenere l'importo del progetto entro i limiti del finanziamento regionale, lasciando intendere, nel loro totale silenzio, che gli stessi avrebbero apportato al progetto tutte quelle modifiche necessarie per poter essere appaltato, senza chiedere ulteriori compensi professionali.

Ribadisce l’Ente ricorrente di aver invitato i professionisti a contenere i costi delle modifiche nell'ambito del finanziamento originario di lire 956.000.000, ed inoltre i medesimi si erano obbligati contrattualmente ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, aggiornamenti di tavole ed allegati senza richiedere ulteriori compensi.

Il ricorrente lamenta la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza della condotta tenuta dai progettisti ed esclude che all’Amministrazione possa essere imputata una responsabilità ex art.1218 cod. c iv. , atteso che l'inadempimento era stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, essendo il costo dell’opera lievitatodel 200%.

8. In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di difetto di jus postulandi, sollevata dalla controricorrentesul rilievo che la procura speciale alla liti conferita dal Comune al difensore si riferisce al la sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta, e non alla sentenza n. 616/2019della medesima Corte.

Premesso che effettivamente nella suddetta procura l’indicazione del numero della sentenza impugnata è errato, dal contesto del ricorso risulta con chiarezza quale sia la sentenza oggetto dell'impugnazione, la cui copia autentica è peraltro coerentemente prodotta in giudizio, e sono corretti anche i riferimenti al lodo arbitrale impugnato (n.164/2003) e all’oggetto dell’incarico professionale di cui si discute, sicché la diversa indicazione del numero della sentenza apposto nella procura - numero che appartiene ad una sentenza che è contestualmente impugnata con altro ricorso -deve essere interpretat a come mero errore materiale che non determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. in fattispecie analoga Cass. 9938/2008).

9. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per altre ragioni.

La censura non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, perché la Corte di appello ha statuito di non potere entrare nel merito dell'esistenza o meno della prova circa la responsabilità del Comune e detto dirimente passaggio decisionale non è specificamente impugnato, così come, prima ancora, neppure è compiutamente censurata l’affermazione della Corte di merito secondo cui il Collegio arbitrale ha espresso il proprio convincimento con una motivazione non solo realmente sussistente, ma anche congrua e coerente, sicché la doglianza non contiene una critica pertinente del decisum in punto di insussistenza della violazione dell'art. 829 cod.proc. c iv ..

Inoltre la Corte territoriale ha individuato due distinte rationes decidendi del lodo, perché “gli Arbitri avevano ritenuto sussistente in via subordinata la responsabilità contrattuale del Comune, dopo avere ritenuto esistente, in via principale, il diritto dei due professionisti al pagamento dei compensi fosse a titolo contrattuale.

Ragione per cui residuerebbe l’autosufficienza della motivazione anche nell'ipotesi di accoglimento del quarto motivo, tanto da rendere dubbio il residuo concreto interesse della P.A. ad impugnare il lodosotto il profilo prospettato dell'insussistenza della sua responsabilità contrattuale per violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.”.

Neppure questo passaggio motivazionale è stato censurato, sicché anche ove fosse accolta la doglianza del Comune sull’assenza di sua responsabilità contrattuale per inadempimento, resterebbe in ogni caso accertato dal lodo che spetta ai professionisti il compenso a titolo contrattuale.

Infine, sotto ulteriore profilo, parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di violazione di legge, così come formulata, in quanto è mediata dal merito.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - v iolazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( tra le tante Cass. 24054/2017).

Nel caso di specie, l’Ente ricorrente, nel dolersi del la erronea applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1179 cod. civ., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale.

Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata sulla base dell’assunto, imprescindibile, che le modifiche introdotte dai progettisti al progetto originario del 1990, per la loro rilevanza, avevano snaturato le caratteristiche della progettazione richiesta dall'amministrazione, avendo i progettisti consegnato un progetto del tutto diverso da quello voluto dall'amministrazione.

E ciò in contrasto con la ricostruzione fattuale del Collegio arbitrale, non censurabile, ove adeguatamente motivata, come nella specie ritenuto dalla Corte d’appello, non essendo il merito e la valutazione delle prove suscettibili di riesame nella fase rescindente, tranne che in ipotesi di motivazione del lodo mancante o assolutamente carente (Cass. 19602/2020; Cass. 32838/2022).

La Corte di merito ha altresì affermato che “ n 10.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Nulla va disposto circa le spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4064/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.616/2019 depositata i l 04/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con lodo n. 164 del 2003, reso esecutivo dal Tribunale di Enna, il [OSCURATO:PERSONA] condannava il Comune di Raddusa al pagamento in favore dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 83.650,50, oltre gli interessi al tasso legale di sconto fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 61 giorno dalla data di presentazione della parcella e poneva le spese processuali di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] a carico del Comune. La procedura arbitrale era stata attivata dai suddetti professionisti ai sensi dell’art.20 del disciplinare di incarico, dopo che il Comune aveva rifiutato il pagamento della parcella presentata dai medesimi e relativa all’espletamento dell’incarico svolto avente ad oggetto modifiche e aggiornamento, con perizia di variante, del progetto dei lavori per la realizzazione di una "Casa di ricovero per minori". La perizia di variante e i conseguenti aggiornamenti del progetto si erano resi necessari a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 10 del 1993, dopo che il primo progetto redatto dagli stessi professionisti e la relativa opera avevano ottenuto il finanziamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'Amministrazione comunale aveva corrisposto ai suddetti professionisti esterni i relativi compensi. [OSCURATO:PERSONA] ritenevano valida, insieme all'intero negozio contrattuale, la clausola contenuta nel disciplinare d’incarico che subordinava il pagamento all'avverarsi della condizione del finanziamento e rilevavano che la condizione si era avverata allorché era stato concesso il primo finanziamento, con conseguente diritto al compenso dei professionisti. Accoglievano anche la domanda subordinata, con cui i professionisti avevano chiesto dichiararsi la responsabilità del Comuneper non avere fatto quanto necessario per l'avveramento della condizione del finanziamento dell'opera. 2. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n.89/2009, accoglieva l’impugnazione del lodo proposta dal Comune dichiarava la nullità del lodo arbitrale e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del procedimento arbitrale, nonché del funzionamento del collegio arbitrale, ed al pagamento delle spese del grado di giudizio. La Corte di merito accoglieva il motivo con il quale era stata denunciata la violazione di legge per mancata applicazione del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, convertito nella L. n. 131 del 1983, in quanto le varianti progettuali avevano comportato un aumento di spesa superiore al 30% rispetto alla spesa originariamente prevista, passando da L. 1.300.000.000 a L. 3.000.000.000, atteso che ciò non aveva consentito al Comune di valutare se, nonostante l'aumento di spesa superiore al limite di legge, permanesse l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. In ogni caso, secondo la Corte di Appello, nulla poteva essere riconosciuto per l'ulteriore attività progettuale dopo la redazione e presentazione del primo progetto, in quanto l’art. 6 del disciplinare dispone che i professionisti "si obbligano ad introdurre nel progetto anche se è già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari per la definitiva approvazione del progetto da parte dell'ufficio o enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese". La redazione di elaborati successivi non poteva pertanto dare diritto a maggiori compensi rispetto a quelli già percepiti per il primo progetto. 3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , e i l Comune intimato non svolgeva difese. La Corte di Cassazione, con sentenza n.20675/2012 depositata il 22-11-2012, cassava la pronuncia impugnata e rinviava la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, pronunciando il seguente principio di diritto "la normativa di cui al D.L. n. 55 del 1983, art. 13, convertito nella L. n. 131 del 1983, che non consente per le perizie suppletive il superamento del 30% dell'importo dei lavori, va applicato solamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, come rappresentati dalla L. n. 109 del 1994, art. 16 e non già ai progetti definitivi, ne' trova applicazione nel caso di opera pubblica finanziata direttamente dalla Regione Sicilia, con spesa gravante sul bilancio della stessa, senza onere di contrazione di mutuo per l'ente locale". 4. Con sentenza n.616/2019, pubblicata il 4-10-2019 e notificata il 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di rinvio dell'impugnazione per nullità del lodo a seguito di rituale riassunzione del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'impugnazione principale proposta dal Comune di Raddusa per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale e dichiarava non luogo a provvedere sull'impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto da intendersi rinunciata. 5. Avverso questa sentenza il Comune di Raddusa propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con unico articolato motivo il Comune ricorrente denuncia «Violazione di legge per falsa applicazione degli art.1218, 1223 e 1179 in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c.», per avere la Corte di Appello erroneamente applicato gli artt. 1218, 1223 e 1179 cod. civ.. Deduce che la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione principale proposta dall’ odierno ricorrente sulla considerazione che "gli arbitri hanno fornito una adeguata e congrua motivazione circa le ragioni che fondano la responsabilità contrattuale del Comune, per non avere fatto quanto necessario per l'avveramento della condizione del finanziamento dell'opera che era prevista in contratto ... in quanto non aveva approvato in via amministrativa il progetto rielaborato né lo aveva trasmesso per l'approvazione al Genio Civile di Catania". Il ricorrente sostiene che il potere dell'Amministrazione di richiedere al progettista variazioni al progetto fosse previsto nell'art. 6 del disciplinare d'incarico, in base al quale i professionisti si obbligavano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche necessarie per l’approvazione del progetto da parte degli uffici o enti competenti, senza diritto a speciali o maggiori compensi. Pertanto, tutta la successiva attività progettuale avrebbe dovuto svolgersi dai professionisti in osservanza del predetto patto, a pena di nullità. Inoltre, il ricorrente rimarca il divieto da parte dell'esecutore di introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato, che può essere modificato solo nei casi e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, purché non siano violate le caratteristiche essenziali della progettazione. Nella specie, ad avviso del Comune, le modifiche introdotte dai progettisti al progetto originario del 1990 non erano ammissibili in quanto, per la loro rilevanza, avevano snaturato le caratteristiche della progettazione richiesta dall'amministrazione, avendo i progettisti consegnato un progetto del tutto diverso da quello voluto dall'amministrazione. Quanto al primo progetto, rileva il ricorrente che non poteva essere “portato in appalto” in quanto era privo degli adempimenti tecnici previsti dalla legge. A seguito dell'aggiornamento dei prezzi, l'amministrazione non aveva potuto procedere all'affidamento in appalto dei lavori, poiché il progetto era privo delle necessarie indagini geologiche e geotecniche. Anche dopo l'acquisizione delle indagini geognostiche l'amministrazione non aveva potuto procedere all'appalto dei predetti lavori, in quanto l'Ufficio del Genio Civile di Catania, avendo riscontrato nel frattempo, una palese discordanza tra "il progetto architettonico e il progetto precedente" approvato ai sensi della Leg.reg. n.21/85, aveva diffidato l'amministrazione di intraprendere i lavori. Pertanto, sia per le carenze progettuali che per la "sottostima" dei costi, il primo progetto del 1990 non poteva essere appaltato. In merito al secondo progetto, il Comune evidenzia che l'Amministrazione, subito dopo la diffida dell'Ufficio del Genio Civile, aveva invitato i professionisti ad apportare tutti gli accorgimenti tecnici richiesti dal Genio Civile e di contenere la spesa dell'opera nell'ambito del finanziamento a loro noto di lire 956.000.000. I progettisti, ricevuta la direttiva, non si curarono di comunicare che di fatto era impossibile contenere l'importo del progetto entro i limiti del finanziamento regionale, lasciando intendere, nel loro totale silenzio, che gli stessi avrebbero apportato al progetto tutte quelle modifiche necessarie per poter essere appaltato, senza chiedere ulteriori compensi professionali. Ribadisce l’Ente ricorrente di aver invitato i professionisti a contenere i costi delle modifiche nell'ambito del finanziamento originario di lire 956.000.000, ed inoltre i medesimi si erano obbligati contrattualmente ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, aggiornamenti di tavole ed allegati senza richiedere ulteriori compensi. Il ricorrente lamenta la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza della condotta tenuta dai progettisti ed esclude che all’Amministrazione possa essere imputata una responsabilità ex art.1218 cod. c iv. , atteso che l'inadempimento era stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, essendo il costo dell’opera lievitatodel 200%. 8. In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di difetto di jus postulandi, sollevata dalla controricorrentesul rilievo che la procura speciale alla liti conferita dal Comune al difensore si riferisce al la sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta, e non alla sentenza n. 616/2019della medesima Corte. Premesso che effettivamente nella suddetta procura l’indicazione del numero della sentenza impugnata è errato, dal contesto del ricorso risulta con chiarezza quale sia la sentenza oggetto dell'impugnazione, la cui copia autentica è peraltro coerentemente prodotta in giudizio, e sono corretti anche i riferimenti al lodo arbitrale impugnato (n.164/2003) e all’oggetto dell’incarico professionale di cui si discute, sicché la diversa indicazione del numero della sentenza apposto nella procura - numero che appartiene ad una sentenza che è contestualmente impugnata con altro ricorso -deve essere interpretat a come mero errore materiale che non determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. in fattispecie analoga Cass. 9938/2008). 9. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per altre ragioni. La censura non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, perché la Corte di appello ha statuito di non potere entrare nel merito dell'esistenza o meno della prova circa la responsabilità del Comune e detto dirimente passaggio decisionale non è specificamente impugnato, così come, prima ancora, neppure è compiutamente censurata l’affermazione della Corte di merito secondo cui il Collegio arbitrale ha espresso il proprio convincimento con una motivazione non solo realmente sussistente, ma anche congrua e coerente, sicché la doglianza non contiene una critica pertinente del decisum in punto di insussistenza della violazione dell'art. 829 cod.proc. c iv .. Inoltre la Corte territoriale ha individuato due distinte rationes decidendi del lodo, perché “gli Arbitri avevano ritenuto sussistente in via subordinata la responsabilità contrattuale del Comune, dopo avere ritenuto esistente, in via principale, il diritto dei due professionisti al pagamento dei compensi fosse a titolo contrattuale. Ragione per cui residuerebbe l’autosufficienza della motivazione anche nell'ipotesi di accoglimento del quarto motivo, tanto da rendere dubbio il residuo concreto interesse della P.A. ad impugnare il lodosotto il profilo prospettato dell'insussistenza della sua responsabilità contrattuale per violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.”. Neppure questo passaggio motivazionale è stato censurato, sicché anche ove fosse accolta la doglianza del Comune sull’assenza di sua responsabilità contrattuale per inadempimento, resterebbe in ogni caso accertato dal lodo che spetta ai professionisti il compenso a titolo contrattuale. Infine, sotto ulteriore profilo, parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di violazione di legge, così come formulata, in quanto è mediata dal merito. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - v iolazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( tra le tante Cass. 24054/2017). Nel caso di specie, l’Ente ricorrente, nel dolersi del la erronea applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1179 cod. civ., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata sulla base dell’assunto, imprescindibile, che le modifiche introdotte dai progettisti al progetto originario del 1990, per la loro rilevanza, avevano snaturato le caratteristiche della progettazione richiesta dall'amministrazione, avendo i progettisti consegnato un progetto del tutto diverso da quello voluto dall'amministrazione. E ciò in contrasto con la ricostruzione fattuale del Collegio arbitrale, non censurabile, ove adeguatamente motivata, come nella specie ritenuto dalla Corte d’appello, non essendo il merito e la valutazione delle prove suscettibili di riesame nella fase rescindente, tranne che in ipotesi di motivazione del lodo mancante o assolutamente carente (Cass. 19602/2020; Cass. 32838/2022). La Corte di merito ha altresì affermato che “ n 10.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Nulla va disposto circa le spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228
Sentenza Cassazione n. 19600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris