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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 11137/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3846/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te. pt., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N .12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CRISTINACAVALIERE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 132/2020pubblicata i l 05/08/2020 , RGN 16/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda degli odierni ricorrenti intesa all’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2007 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), la voce retributiva denominata “ex premio aziendale individuale ad personam” e alla condanna della società a corrispondere a ciascuno le differenze retributive maturate a partire dal luglio 2015;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. nelle more i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate da [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che

1. Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

2. la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese ( comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ.

3. la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1. quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015);

4. invero, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Roma, cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3846/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te. pt., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N .12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CRISTINACAVALIERE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 132/2020pubblicata i l 05/08/2020 , RGN 16/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda degli odierni ricorrenti intesa all’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2007 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), la voce retributiva denominata “ex premio aziendale individuale ad personam” e alla condanna della società a corrispondere a ciascuno le differenze retributive maturate a partire dal luglio 2015; 2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 3. nelle more i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate da [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che 1. Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; 2. la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese ( comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ. 3. la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1. quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); 4. invero, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, cos
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