CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -avverso la sentenza n. 5086/2021 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 553/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/20261. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravaNmumee ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici convenzionatidi assistenza primaria, indicati in epigrafe, avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto le lorodomande, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto apercepire nel periodo dal febbraio 2010 a settembre 2013 ilcompenso intero per la medicina di gruppo nella misuraforfetaria di euro 7 per assistito, come previsto dall’art. 59dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore dei medici di assistenzaprimaria che svolgono la propria attività in forma dimedicina di gruppo, compenso che in detta misura era statoloro corrisposto solo fino al gennaio 2010, essendo statoridotto ad euro 5 da tale data in poi.2. La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 59 dell’ACNdel [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede la riduzione dell’indennizzo annualeda euro 7,00 a paziente a euro 5,00 a paziente in occasionedel superamento del plafond del 12% di pazienti assistiti.Ha osservato che tale riduzione opera automaticamente inoccasione del superamento di tale limite, con decorrenzadall’entrata in vigore dell’accordo. In ragione delmeccanismo di integrazione del contratto individuale daparte delle norme della contrattazione collettiva, ha esclusoche il precedente importo sia stato cristallizzato conl’attribuzione ai medici del diritto quesito a mantenere talecompenso. Ha escluso, inoltre, che tale previsione abbiaintrodotto una decurtazione che esaurisce il suo effetto neiconfronti dei soli medici che alla data di entrata in vigoreavessero superato il plafond determinando un “doppioregime” più favorevole per coloro che lo avessero superatosolo successivamente. Ha precisato che la previsionecontenuta nell’art. 59 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA] produce effettiNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026per tutta la durata del contratto collettivo, non esaurendNoumsei ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026in una decurtazione immediata e limitata al solo caso diavvenuto superamento del plafond di pazienti sia avvenutoin occasione della riduzione annua della ASL convenuta. Haaggiunto che il superamento del plafond, in occasione dellariduzione attuta dalla asl convenuta, aveva trovatoconferma nella mancata contestazione ex art 115 cpc. Haritenuto inammissibile la censura con cui i medici appellantiavevano lamentato la mancata applicazione delmeccanismo di compensazione previsto dall’art. 59, decimocomma, nell’ipotesi di sottoutilizzo di altri istituti rilevandoche tale doglianza aveva introdotto un ampliamento delthema decidendum, precluso nel giudizio di appello, attesoche l’istituto della compensazione non era stato prospettatonel giudizio di primo grado.3. Avverso tale sentenza i medici in epigrafe indicati hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.4. La ASL NA2 nord ha resistito con controricorso.5. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1366, 1367,1369, 1370 e 1371 cod. civ., in relazione all’interpretazionedell’art. 59 punto B commi 4, 8, 9 e 10 ACN medicinagenerale 23.3.2005 come vigente ratione temporis, peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che lariduzione operi automaticamente in occasione delsuperamento del plafond del 12% dei pazienti assistiti,anche qualora tale superamento sia avvenuto dopo l’entratain vigore del contratto collettivo. Deduce che,Numero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026contrariamente a quanto affermato nella sentenNuzmae ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnata, l’art. 59 lett. B, comma 4, dispone letteralmenteed univocamente che, in attesa della stipula dei nuoviaccordi regionali, ai medici che svolgono la propria attivitàin forma di medicina di gruppo, a partire dal 1.1.2005 ècorrisposto un compenso forfetario annuo per ciascunassistito pari ad euro 7,00, mentre il comma 8 stabilisce chei compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrispostinella misura e nei tempi di cui al comma 4, quando nellaRegione non sia stata superata la percentuale del 12%, dacalcolarsi sugli assistiti complessivi della Regionemedesima, mentre qualora alla data di entrata in vigoredell’ACN tale valore fosse superiore al 12%, ai mediciinteressati continuerebbe ad essere riconosciuto quantoprevisto dagli accordi regionali vigenti. Sostiene che in baseal dato letterale, la volontà delle parti contraenti a livellonazionale era di riconoscere il diritto al compenso di 7,00euro a partire dal 1.1.2005 se alla data del 23.3.2005 ilvalore del 12% non fosse già stato superato oppure in casodi sottoutilizzazione di altre voci, mentre i commi 4, 8 e 9dell’art. 59 lett. B non prevedono una riduzionedell’indennizzo annuale in occasione del superamento dellapercentuale del 12% su base regionale dei soggetti assistitinella tipologia “medicina di gruppo”. Evidenzia che in basealla lettera e alla finalità della richiamata disposizione, illimite del 12% non poteva essere superato ad libitum perl’intera durata dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla stipula dieventuali nuovi accordi collettivi che ne avessero modificatoi termini contrattuali, e che lo sforamento intervenuto erada ascrivere esclusivamente all’inadempienza della ASL.Precisa che in base alle previsioni contenute nel DPR n.Numero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026270/2000 e nell’ACN 2005, l’erogazione dell’indennitàN udmei ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026collaboratore di studio non era garantita a tutti coloro chene facevano richiesta, ma solo nel limite ricompreso tra il6% e il 12% degli assistiti. Aggiunge che il parere reso dalSISAC aveva confermato la rilevanza del 23.3.2005 qualeunico momento di verifica e la precisa volontà delle particontrattuali di garantire ai medici interessati lo stessoammontare di risorse, anche da parte delle Regioni cheprima dell’entrata in vigore dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nellavigenza del DPR 270/2000 avessero eventualmentestesso ACN, il quale non consente analoga misuramigliorativa in caso di intervenuto decremento dellapercentuale.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione-falsaapplicazione dell’art. 59 lett. B ACN medicina generale23.3.2005, in relazione all’art. 48, comma 1 legge n.833/1978 e all’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, per avere la Corteterritoriale illegittimamente derogato ai principi posti dallanorma primaria vigente, che garantisce l’uniformità deltrattamento economico e normativo su tutto il territorionazionale ad opera degli accordi nazionali collettivi,riconoscendo la legittimità di una quota che si colloca al disotto del minimo inderogabile. Evidenzia che tale deroga sipone in contrasto con la riserva di competenza previstadall’art. 3 dell’ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA], che affida esclusivamenteall’accordo nazionale la struttura e l’entità minima delcompenso. Addebita alla Corte territoriale di avere elevatoil contratto integrativo regionale a strumento di modifica inpeius del trattamento economico previsto a livelloNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026nazionale. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovNuutmoe ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026annullare la clausola nulla, oppure fornireun’interpretazione che consentisse alla clausola di produrreun effetto.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto inammissibile laquestione relativa all’applicabilità della compensazione dicui all’art. 59 c. 10 dell’ACN. Deduce che la questione dellacompensazione era stata introdotta nel giudizio a seguitodella dichiarazione datoriale in ordine alle motivazioni postea presunto sostegno del mancato pagamento; obietta che,in sede di gravame, con il secondo motivo, era stataimpugnata la pronuncia di primo grado nella parte in cui siera completamene omesso di valutare se, alla luce delladifesa posta in essere dalla ASL convenuta, si fosse resoaltresì praticabile il meccanismo della suddettacompensazione, nella ipotesi di eventuale sottoutilizzo dialtri istituti (medicina di rete, collaboratore di studio,infermiere professionale) omettendo conseguentemente diritenere onerata dalla relativa prova la stessa ASL e nonfacendone derivare alcuna conseguenza pregiudizievole intermini di esito della lite.4. Il primo motivo è infondato e si richiamano, anche aisensi dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., le condivisibiliargomentazioni di Cass. n. 142/2025, cui adde, Cass. n.23719/2025; Cass. n. 23790/2025.L' art. 59, comma 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] deimedici di medicina generale sottoscritto il 23.3.2005riconosce ai medici che svolgono la propria attività in formaNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026di medicina di gruppo ed in forma di medicina in reteN,u mae ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026partire dal 1.1.2005 “un compenso forfetario annuo perciascun assistito in carico nella misura, rispettivamente dieuro 7,00 e di euro 4,70…”; i commi 6 e 7 disciplinanol’indennità per il collaboratore di studio e l’indennità perl’utilizzo di un infermiere professionale. Il successivocomma 8 precisa che i compensi relativi alla medicina inrete, alla medicina di gruppo e le indennità relative alpersonale di studio e all’infermiere professionale sonocorrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi 4, 6 e 7quando nella Regione non siano state superate le rispettivepercentuali, da calcolarsi sugli assistiti complessivi dellaRegione; la medesima disposizione fissa la percentuale del12% per la medicina di gruppo e del 9% per la medicina inrete Per il caso di percentuali superiori a quelle previste, alladata di entrata in vigore dell'accordo collettivo, il comma 9stabilisce: «le risorse complessivamente impegnatecontinuano ad essere utilizzate secondo quanto previstodagli Accordi regionali in vigore e continui ad esserericonosciuto ai medici interessati quanto previsto da taliaccordi regionali o dal D.P.R. 270/2000».La previsione contenuta nel comma 8, che subordinadunque la corresponsione del compenso forfetario nellamisura prevista dall’art. 4 al mancato superamento dellepercentuali indicate nella medesima disposizione, hacarattere generale. La disposizione contenuta nel comma 9,riferita all’ipotesi in cui la percentuale di una o più delle vocidi spesa di cui ai commi 4, 6 e 7 sia superiore a quellaprevista nel comma 4, è infatti distinta e ulteriore rispettoa quella contenuta nel comma 8.Numero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso Npuemre ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026cassazione risulta che la riduzione era stata disposta inragione del travalicamento della percentuale del 12%;secondo la Corte territoriale, lo sforamento aveva trovatoconferma nell’istruttoria svolta in altro giudizio aventecontenuto analogo, la cui sentenza era stata prodotta nelfascicolo della convenuta.Nel sostenere che ai sensi dell’art. 59 dell’ACN il compensoforfetario per assistito non era suscettibile di riduzionequalora alla data di entrata in vigore dell’ACN ([OSCURATO:DATA_NASCITA])la percentuale di cui al comma 8 non fosse stata superata,la censura non considera che la percentuale del 12% dacalcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione è un datomeramente aritmetico, indipendente dalla volontà dellaASL. Né può ritenersi che in ragione del tetto di spesa laASL fosse tenuta a negare l’autorizzazione a costituirenuove medicine di gruppo.La Corte territoriale, avendo escluso che ai fini dellaquantificazione del compenso forfetario il superamentodella percentuale del 12% avesse rilievo solo al momentodell’entrata in vigore dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hacorrettamente interpretato l’art. 59 dell’ACN. Peraltro, iricorrenti non contestano la quantificazione del minoreimporto e fanno riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] del 2003 che aveva previsto il minor compensonella misura di euro 5,00.5. Anche il secondo motivo è infondato.Questa Corte ha ricostruito il quadro normativo di specificorilievo, che ricomprende sia la disciplina del rapportoconvenzionale instaurato con il [OSCURATO:PERSONA],sia gli interventi legislativi con i quali, nel settore della tutelaNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026della salute e della gestione del connesso servizio,N umiel ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026legislatore statale ha imposto vincoli alla spesa regionale alfine di contenere i disavanzi del settore sanitario e diassicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica (v.Cass. n. 22533/2021; v. anche Corte Cost. n. 91/2012). Sindall'istituzione del [OSCURATO:PERSONA], risalentealla legge n. 833/1978, la disciplina del rapportoconvenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatridi libera scelta è stata configurata in termini di necessariauniformità sull'intero territorio nazionale; l'art. 48 ha a talfine previsto che le convenzioni debbano essere conformiagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto delPresidente della Repubblica ed ha assicurato la necessariaconformazione agli stessi attraverso la previsione dellanullità delle pattuizioni, individuali ed anche collettive,sottoscritte in contrasto con i richiamati accordi (commi 7 e8). Il d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina inmateria sanitaria ha ribadito, all'art. 8, il ruolo centraledell'accordo collettivo, assegnando allo stesso il compito didefinire, fra l'altro, «la struttura del compenso spettante almedico prevedendo una quota fissa per ciascun soggettoaffidato, corrisposta su base annuale come corrispettivodelle funzioni previste in convenzione, e una quota variabilein funzione delle prestazioni e attività previste negli accordidi livello regionale» (lett. f della formulazione originaria). Ladisposizione in commento è stata più volte modificata edintegrata dal legislatore; a partire dal d.lgs. n. 299/1999, ladistinzione, contenuta nella lett. f), fra quota fissa e quotavariabile è stata sostituita da quella inserita nella lett. d)che, oltre a distinguere il compenso fisso da quello variabile,opera un'ulteriore suddivisione fra la quota variabileNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026connessa al raggiungimento di obiettivi e quella, parimeNnumtei ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026variabile, legata da nesso di corrispettività a prestazioni,previste dagli accordi nazionali e regionali, funzionali allosviluppo di specifici programmi adottati dalle aziendesanitarie locali (la riformulata lett. d) recita: «ridefinire lastruttura del compenso spettante al medico, prevedendouna quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definitein convenzione; una quota variabile in considerazione delraggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi diprogrammati di cui alla lettera f); una quota variabile inconsiderazione dei compensi per le prestazioni e le attivitàpreviste negli accordi nazionali e regionali, in quantofunzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla letteraf)...»). In tutte le versioni succedutesi nel tempo è rimastopressoché immutato l'incipit della disposizione che, quantoal contenuto delle convenzioni, rinvia agli accordi collettivinazionali da stipulare ai sensi dell'art. 4 della legge n.412/1991. Detta norma, nella sua formulazione originaria,al comma 9 disciplinava la composizione della delegazionedi parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti siai dipendenti del comparto sanità sia il personale sanitariocon rapporto convenzionale, e, quindi, equiparava già,quanto alle forme di contrattazione, quest'ultimo rapportoa quello di impiego pubblico. Con l'entrata in vigore deld.lgs. n. 165/2001 la procedura è stata superata, per ilpersonale del comparto sanità, da quella disciplinata dagliartt. 40 e seguenti dello stesso decreto, mentre per irapporti convenzionali, sottratti all'abrogazione dell'art. 4,comma 9, della legge n. 412/1991 disposta dall'art. 72 delNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026d.lgs. n. 165/2001, il legislatore è intervenuto a modificNaurmee ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026il testo originario e, con l'art. 52, comma 27, della legge n.289/2002 ha istituito la struttura tecnica interregionale perla disciplina dei rapporti con il personale convenzionato, allaquale ha affidato il compito di rappresentare la partepubblica in occasione dei rinnovi degli accordi collettivi.Quanto alla procedura di contrattazione lo stesso art. 52,pur affidandone la definizione all'accordo da adottare insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni e le [OSCURATO:PERSONA] di Trento e di Bolzano,ha richiamato gli artt. da 40 a 49 del d.lgs. n. 165/2001 (adeccezione degli artt. 43 e 45) riconoscendo, quindi, allacontrattazione collettiva il medesimo ruolo centrale che lastessa riveste nell'ambito dell'impiego pubblicocontrattualizzato. Questo ruolo centrale degli accordicollettivi è stato, poi, ribadito dall'art. 2 nonies del d.l. n.81/2004, convertito dalla legge n. 138/2004, secondo cui«il contratto del personale sanitario a rapportoconvenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale daconvenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulatimediante il procedimento di contrattazione collettivadefinito con l'accordo in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano previsto dall' articolo 4, comma 9, dellalegge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nellacitata Conferenza permanente, di cui all' articolo 3 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Attraverso ilrinvio alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 illegislatore ha esteso al rapporto convenzionale il medesimo“equilibrato dosaggio di fonti regolatrici” (Corte Cost. nn.Numero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026313/1996 e 309/1997) che caratterizza l'impiego pubbNliucmoe ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazionedell'obiettivo della disciplina uniforme dei rapporticonvenzionali alla “forte integrazione tra la normativastatale e la contrattazione collettiva nazionale, con unarigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazionedecentrata e con un limitato rinvio alla legislazioneregionale per aspetti e materie ben definite” (Corte Cost. n.157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016). Da ciò il giudice delleleggi ha tratto la conseguenza che, quanto ai limiti dellapotestà legislativa regionale, valgono i medesimi principiaffermati per l'impiego pubblico e, pertanto, non èconsentito alla legge regionale intervenire sulla faseesecutiva del rapporto in convenzione, ridisegnando i dirittied i doveri delle parti relativamente alla percezione dicompensi, perché all'adempimento delle obbligazioni, cherientra nell'ambito dell'ordinamento civile riservato allegislatore statale, si applicano gli istituti uniformi del dirittoprivato (cfr. le pronunce sopra richiamate). A conclusioninon dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale edegli atti che attengono alla gestione dello stesso, èpervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenzacostante, ha sottolineato che i rapporti tra i mediciconvenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituitiallo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del serviziosanitario nazionale in funzione della tutela della salutepubblica, hanno la natura di rapporti libero professionaliparasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblicoimpiego per il difetto del vincolo della subordinazione.L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo deldiritto privato ed assume nei confronti del professionista gliNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla qualeNu lmae ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzionespecifica di garantire, su base pattizia, “l'uniformità deltrattamento economico e normativo del personale sanitarioa rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale”.La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittima lariduzione del compenso forfetario in applicazione delleprevisioni contenute nell’art. 59 Accordo CollettivoNazionale, si è dunque attenuta a tali principi.6. Il terzo motivo è, invece, fondato.L’art. 59, comma 10, dell’ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede: «Lamaggiore spesa derivante dal superamento di una o piùpercentuali di cui al comma 8 è compensata dalla eventualedisponibilità di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, inrelazione alle percentuali di cui al comma 8, di altri istitutitra quelli di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7. In tal caso icompensi e le indennità sono corrisposti nella misura e neitempi previsti ai commi 4, 6 e 7 sia per gli istituti oggettodi compensazione che per quelli che non hanno superato lerelative percentuali». Al di là del termine utilizzato, ilmeccanismo descritto nella suddetta disposizione non èriconducibile all’istituto della compensazione, checostituisce una modalità di estinzione dell’obbligazionequando sussistono debiti reciproci. L’art. 1241, cod. civ.prevede infatti: «Quando due persone sono obbligate l’unaverso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantitàcorrispondenti, secondo le norme degli articoli cheseguono».Dalla sentenza impugnata risulta che i ricorrenti hannofondato le domande proposte nel giudizio di primo gradosull’applicazione dell’art. 59 dell’ACN; la Corte territorialeNumero registro generale 11788/2022Numero sezionale 1744/2026era dunque tenuta ad esaminare la fattispecie anche cNoumne ro di raccolta generale 17294/2026Data pubblicazione 01/06/2026riferimento al meccanismo di cui al comma 10, sulla basedei relativi oneri probatori.7. In conclusione, va accolto, per le su esposte ragioni, ilterzo motivo di ricorso e vanno rigettati i primi due motividi ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Napoliin diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primidue motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro il 9.4.2026.La PresidenteIrene Tricomi