CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Asti, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l’indirizzo Pec del difensore, e domicilio fisico presso lo studio dello stesso procuratore, alla via Monte di Pietà n. 7 in Bra (CN); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente – e contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso Oggetto:Cartella di pagamento - Impugnazione - Spese processuali - Liquidazione ultra petita del giudice d’appello -Conseguenze. la sentenza n. 716, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 4.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la notificazione della cartella di pagamento n. 037 2018 0003354235 000, avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni, a seguito di atto di contestazione divenuto definitivo per effetto della sua mancata impugnazione, in relazione agli anni 2012-2015, e per l’importo di Euro 91.544,06, oltreaccessori (sent. CTR P. 2). 2. Il contribuente proponeva impugnazione dell’atto esattivo, introducendo plurime censure, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, che respingeva il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. La CTR dichiarava inammissibile il ricorso perché privo di motivi specifici di impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 15.000,00. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, contestando unicamente la liquidazione delle spese di lite ed affidandosi ad un solo strumento di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. L’Incaricato per l’esazione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], ha ricevuto la notificazione del ricorso, a mezzo Pec, il 4.6.2021, ma non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma primo, cod. proc. civ., e dell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello liquidato alla parte vittoriosa in appello una somma superiore a quanto richiesto. 2. Il contribuente censura la pronuncia adottata dal giudice dell’appello per avere la CTR liquidato alla parte vittoriosa nel secondo grado del giudizio di merito una somma superiore a quanto richiesto. Osserva in proposito il Germanetti che “l’Agenzia delle Entrate aveva depositato nel fascicolo d’ufficio nota delle spese datata 01.08.2019 (doc. 1) dell’importo di € 8.565,20, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese …” (ric., p. 5). 2.1 In materia, questa Corte regolatrice, ribadendo un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, cui si intende pertanto assicurare continuità, ha recentemente avuto modo di confermare che “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”, Cass. sez. II, 5.5.2022, n. 14198 (conf. Cass. sez. III, 26.6.2019, n. 17057). 3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e pr