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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43079/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i! Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti nel presente procedimento, relativi a furto di autoveicoli in abitazione privata e sue pertinenze con i fatti separata- mente giudicati dal Tribunale di Milano in data 19.4.2016 e, ritenuto più grave il reato separatamente giudicato, applicava un aumento di pena per i fatti di cui al presente giudizio pari a mesi sei di reclusione ed euro 111 di multa e conseguen- temente rideterminava la pena in anni due/ mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa.

Veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena rico- nosciuta in relazione ai fatti separatamente giudicati.

2. Il ricorrente con un primo ricorso deduce violazione di legge penale in relazione alle modalità di calcolo della pena/ assumendo che, essendo stato ritenuto più grave l'episodio di furto separatamente giudicato, che era stato definito con giu- dizio abbreviato, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui all'odierno giudizio/ la riduzione per la scelta del rito avrebbe dovuto essere operata a seguito dell'aumento apportato a titolo di continuazione( élon una se- conda articolazione/ lamenta assoluta carenza di motivazione in relazione alla sta- tuizione di revoca della sospensione condizionale della pena che era stata ricono- sciuta in relazione ai fatti separatamente giudicati/ atteso che, sotto un primo pro- fil9 la revoca non era obbligatoria a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati in presenza di reo infra ventu- nenne, e conseguentemente dell'innalzamento ad anni du, mesi sei di reclusione del limite di pena che avrebbe condizionato il beneficio e del fatto che, in virtù del vincolo della continuazione, il reato doveva essere valutato nella sua unitarietà giuridica e che pertanto era erroneo il riferimento alla pluralità delle condotte de- littuose operato dal giudice di appello per motivare la revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ben prima della presentazione del ricorso laddove il giudice di legittimità a sezioni unite (Sez.

U, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547, Cesarano), ha affermato che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere appli- cata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e che pertanto del tutto legittimamente la Corte di appello, una volta riconosciuto che la violazione più grave andava individuata nei fatti anterior- mente giudicati con le forme del rito abbreviato, si è limitato ad apportare un aumento sulla pena base già ridotta di un terzo in virtù del rito prescelto in rela- zione ai fatti di cui al presente giudizio

4. Quanto al secondo motivo di ricorso va evidenziato che se è vero che non risultava doveroso il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione con- dizionale della pena, già riconosciuto all'UDRESCU in relazione ad uno degli episodi di furto separatamente giudicati, ma riconosciuto in continuazione con i fatti del presente giudizio, nondimeno appare correttamente e congruamente argomentato il percorso logicogiuridico che ha condotto la Corte di Appello ad esercitare il proprio potere discrezionale nell'escludere il beneficio, in relazione al reato conti- nuato come complessivamente esaminato, previa la valutazione prognostica della futura astensione dell'UDRESCU da ulteriori condotte delittuose.

Infatti la pena complessivamente irrogata all'UDRESCU non costituisce un limite invalicabile al riconoscimento del beneficio in presenza di imputato di età compresa tra gli anni diciotto e ventuno (art.163 comma quarto cod.pen., cfr. sez.2, n.4853 del 15.1.2010, Laschi, Rv.246278); d'altro cantg ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale il reato continuato deve essere considerato nella sua unitaria struttura formando, per una specie di "fictio iuris", un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate (ez.1, n. 3631 del 27/09/1993, Marrone, Rv.195430 — 01).

5. Peraltro in ipotesi come la presente, in cui viene riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti in precedenza giudicati e fatti ancora da giudicare, al giudice che ridetermina la pena complessiva in relazione alla pluralità degli episodi delit- tuosi, spetta altresì il compito di procedere ad una rinnovata ponderazione delle condizioni ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato al condannato limitatamente ad uno o ad alcuni degli episodi criminosi ascritti.

Invero tale valutazione non risulta preclusa dal li- mite della reformatio in pejus rispetto alla pronuncia che tale riconoscimento aveva assicurato, laddove la res iudicanda attiene, nella specie, ad una pluralità di episodi delittuosi, di cui solo alcuni risultano già giudicati, che richiedono una rinnovata valutazione sia in termini di determinazione della pena, sia ai fini del riconoscimento dei benefici di legge (162 bis e ss.

C.p.).

Tale rinnovata valuta- zione, da compiersi sulla base dei criteri di giudizio fissati dall'art.133 cod.pen., non può pertanto trascurare tanto gli elementi oggettivi dei fatti reato, da consi- derare nel loro complesso e in relazione alle singole fattispecie criminose, quanto la capacità a delinquere del reo nel mutato quadro di insieme offerto dal reato continuato (in termini complessivamente coerenti sez.4, n.11532 del 11.1.2004, Tavella, Rv.227793).

Invero nell'ipotesi di fatti uniti dalla continuazione, ma giu- dicati con separate sentenze di condanna, quella successiva, che il vincolo ricono- sce, non determina la revoca di diritto del beneficio già concesso con la prima sentenza, in quanto il giudice deve stabilire, valutata l'azione unitaria del colpe- vole, se estendere il beneficio alla seconda o alle altre, ulteriori condanne, appli- candolo alla pena complessiva o revocandolo (Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985, Palumbo, Rv. 169900, più recentemente, sez.3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, Rv. 246189-01).

6. Orbene la Corte di Appello di Torino ha fornito adeguata, non illogica ma coe- rente motivazione della scelta operata nel revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in precedenza riconosciuto all'UDRESCU limitatamente ad alcuni dei fatti complessivamente valutati ai fini dell'accertamento del vincolo della continuazione, assegnando rilievo alla pluralità dei fatti reato quali espressione di autonome deliberazioni criminose, ivi inclusa quella che aveva condotto al furto del veicolo [OSCURATO:PERSONA], escluso dal vincolo ed in relazione al quale non risulta ancora intervenuta una pronuncia di condanna, nonché riconoscendo il particolare disvalore della manifestazione criminosa rappresentata dal furto nell'abitazione del RUTICA, da cui la Corte di Appello è pervenuta ad una rinnovata valutazione di non meritevolezza del beneficio da parte dell'UDRESCU, ai sensi dell'art.164 comma 1 cod.pen., sulla base dei richiamati criteri di cui all'art.133 cod.pen., in considerazione del numero e della gravità dei reati commessi e della personalità del prevenuto/incline alla realizzazione di reati contro il patrimonio.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pa- gamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i! Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti nel presente procedimento, relativi a furto di autoveicoli in abitazione privata e sue pertinenze con i fatti separata- mente giudicati dal Tribunale di Milano in data 19.4.2016 e, ritenuto più grave il reato separatamente giudicato, applicava un aumento di pena per i fatti di cui al presente giudizio pari a mesi sei di reclusione ed euro 111 di multa e conseguen- temente rideterminava la pena in anni due/ mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa. Veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena rico- nosciuta in relazione ai fatti separatamente giudicati. 2. Il ricorrente con un primo ricorso deduce violazione di legge penale in relazione alle modalità di calcolo della pena/ assumendo che, essendo stato ritenuto più grave l'episodio di furto separatamente giudicato, che era stato definito con giu- dizio abbreviato, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui all'odierno giudizio/ la riduzione per la scelta del rito avrebbe dovuto essere operata a seguito dell'aumento apportato a titolo di continuazione( élon una se- conda articolazione/ lamenta assoluta carenza di motivazione in relazione alla sta- tuizione di revoca della sospensione condizionale della pena che era stata ricono- sciuta in relazione ai fatti separatamente giudicati/ atteso che, sotto un primo pro- fil9 la revoca non era obbligatoria a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati in presenza di reo infra ventu- nenne, e conseguentemente dell'innalzamento ad anni du, mesi sei di reclusione del limite di pena che avrebbe condizionato il beneficio e del fatto che, in virtù del vincolo della continuazione, il reato doveva essere valutato nella sua unitarietà giuridica e che pertanto era erroneo il riferimento alla pluralità delle condotte de- littuose operato dal giudice di appello per motivare la revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ben prima della presentazione del ricorso laddove il giudice di legittimità a sezioni unite (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547, Cesarano), ha affermato che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere appli- cata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e che pertanto del tutto legittimamente la Corte di appello, una volta riconosciuto che la violazione più grave andava individuata nei fatti anterior- mente giudicati con le forme del rito abbreviato, si è limitato ad apportare un aumento sulla pena base già ridotta di un terzo in virtù del rito prescelto in rela- zione ai fatti di cui al presente giudizio 4. Quanto al secondo motivo di ricorso va evidenziato che se è vero che non risultava doveroso il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione con- dizionale della pena, già riconosciuto all'UDRESCU in relazione ad uno degli episodi di furto separatamente giudicati, ma riconosciuto in continuazione con i fatti del presente giudizio, nondimeno appare correttamente e congruamente argomentato il percorso logicogiuridico che ha condotto la Corte di Appello ad esercitare il proprio potere discrezionale nell'escludere il beneficio, in relazione al reato conti- nuato come complessivamente esaminato, previa la valutazione prognostica della futura astensione dell'UDRESCU da ulteriori condotte delittuose. Infatti la pena complessivamente irrogata all'UDRESCU non costituisce un limite invalicabile al riconoscimento del beneficio in presenza di imputato di età compresa tra gli anni diciotto e ventuno (art.163 comma quarto cod.pen., cfr. sez.2, n.4853 del 15.1.2010, Laschi, Rv.246278); d'altro cantg ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale il reato continuato deve essere considerato nella sua unitaria struttura formando, per una specie di "fictio iuris", un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate (ez.1, n. 3631 del 27/09/1993, Marrone, Rv.195430 — 01). 5. Peraltro in ipotesi come la presente, in cui viene riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti in precedenza giudicati e fatti ancora da giudicare, al giudice che ridetermina la pena complessiva in relazione alla pluralità degli episodi delit- tuosi, spetta altresì il compito di procedere ad una rinnovata ponderazione delle condizioni ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato al condannato limitatamente ad uno o ad alcuni degli episodi criminosi ascritti. Invero tale valutazione non risulta preclusa dal li- mite della reformatio in pejus rispetto alla pronuncia che tale riconoscimento aveva assicurato, laddove la res iudicanda attiene, nella specie, ad una pluralità di episodi delittuosi, di cui solo alcuni risultano già giudicati, che richiedono una rinnovata valutazione sia in termini di determinazione della pena, sia ai fini del riconoscimento dei benefici di legge (162 bis e ss. C.p.). Tale rinnovata valuta- zione, da compiersi sulla base dei criteri di giudizio fissati dall'art.133 cod.pen., non può pertanto trascurare tanto gli elementi oggettivi dei fatti reato, da consi- derare nel loro complesso e in relazione alle singole fattispecie criminose, quanto la capacità a delinquere del reo nel mutato quadro di insieme offerto dal reato continuato (in termini complessivamente coerenti sez.4, n.11532 del 11.1.2004, Tavella, Rv.227793). Invero nell'ipotesi di fatti uniti dalla continuazione, ma giu- dicati con separate sentenze di condanna, quella successiva, che il vincolo ricono- sce, non determina la revoca di diritto del beneficio già concesso con la prima sentenza, in quanto il giudice deve stabilire, valutata l'azione unitaria del colpe- vole, se estendere il beneficio alla seconda o alle altre, ulteriori condanne, appli- candolo alla pena complessiva o revocandolo (Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985, Palumbo, Rv. 169900, più recentemente, sez.3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, Rv. 246189-01). 6. Orbene la Corte di Appello di Torino ha fornito adeguata, non illogica ma coe- rente motivazione della scelta operata nel revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in precedenza riconosciuto all'UDRESCU limitatamente ad alcuni dei fatti complessivamente valutati ai fini dell'accertamento del vincolo della continuazione, assegnando rilievo alla pluralità dei fatti reato quali espressione di autonome deliberazioni criminose, ivi inclusa quella che aveva condotto al furto del veicolo [OSCURATO:PERSONA], escluso dal vincolo ed in relazione al quale non risulta ancora intervenuta una pronuncia di condanna, nonché riconoscendo il particolare disvalore della manifestazione criminosa rappresentata dal furto nell'abitazione del RUTICA, da cui la Corte di Appello è pervenuta ad una rinnovata valutazione di non meritevolezza del beneficio da parte dell'UDRESCU, ai sensi dell'art.164 comma 1 cod.pen., sulla base dei richiamati criteri di cui all'art.133 cod.pen., in considerazione del numero e della gravità dei reati commessi e della personalità del prevenuto/incline alla realizzazione di reati contro il patrimonio. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pa- gamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nell
Sentenza Cassazione n. 43079/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris