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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08593/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa.

Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale.

Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non possa essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti.

Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non possa essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08593/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris