Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09768/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata' di Taranto, con sentenza in data 14 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, in data 23 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto Kevin), in relazione al reato di tentata estorsione in concorso.

Rilevato che la prima doglianza, che contesta la sussistenza del reato contestato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato la pacifica integrazione della tentata estorsione, anche sotto il profilo oggettivo dell'idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima, così sconfessando le alternative ricostruzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, che censura l'eccessivo trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella disc:rezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Osservato che nel caso di specie i giudici del gravame, nell'esercizio del proprio potere discrezionale a pagina 5 della sentenza impugnata hanno legittimamente negato le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi idonei a fondare il riconoscimento (sul punto, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ed individuato la pena in misura superiore al minimo edittale, ma di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per il tentativo di estorsione, richiamando la gravità dell'episodio quale espressione di una spiccata capacità a delinquere; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. — P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata' di Taranto, con sentenza in data 14 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, in data 23 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto Kevin), in relazione al reato di tentata estorsione in concorso. Rilevato che la prima doglianza, che contesta la sussistenza del reato contestato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato la pacifica integrazione della tentata estorsione, anche sotto il profilo oggettivo dell'idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima, così sconfessando le alternative ricostruzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, che censura l'eccessivo trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella disc:rezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Osservato che nel caso di specie i giudici del gravame, nell'esercizio del proprio potere discrezionale a pagina 5 della sentenza impugnata hanno legittimamente negato le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi idonei a fondare il riconoscimento (sul punto, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ed individuato la pena in misura superiore al minimo edittale, ma di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per il tentativo di estorsione, richiamando la gravità dell'episodio quale espressione di una spiccata capacità a delinquere; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. — P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris