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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 04096/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22601 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22601del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) rappresentato e difesoda sé stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e dall’avvocatoLaura Totino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H51 H501C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Eleonora(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B53 H501B) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8742/2020, pubblicatain data 17 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Secondo quanto è dato comprendere dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli da Eleonora de Nardis.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre il Lorusso, sulla base di ottomotivi.

Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Esso, in primo luogo, non rispetta il req uisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibi lità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 - 01 ).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reci- proche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto,non presenta tale contenuto minimo.

Il ricorrente, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, non richiama adeguatamente (anzi non richiama affatto): - il contenuto della propria opposizione, con l’indicazione delle specifiche ragioni poste a base della stessa (limitan- dosi in proposito ad affermare di aver proposto opposi- zione davanti al giudice di pace avverso l’atto di precetto della [OSCURATO:PERSONA], che assume irritualmente notificato e mai pervenuto nelle sue mani); - il contenuto della sentenza di primo grado, con la speci- fica indicazione della qualificazione data dal giudice di pace a ciascun motivo di opposizione e delle ragioni del rigettodegli stessi (limitandosi ad affermare che il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, condannandolo al pagamento delle spese di lite); - il contenuto del proprio atto di appello (limitandosi ad af- fermare di aver contestato la «palese illegittimità e infon- datezza della sentenza», senza neanche indicare i vizi de- dotti in sede di gravame).

Tali lacune espositive non possono ritenersi colmate neanche sulla base dell’esame dalla successiva esposizione contenuta nell’ambito dello sviluppo dei singoli motivi del ricorso.

È poi evidente che, in mancanza delle predette indicazioni, non è possibile per la Corte valutare adeguatamente il merito delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato, il che esime, di conseguenza, anche dalla illustrazione di tali censure.

Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 1.2Il ricorso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta nean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli attie dei do- cumenti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno gli stessi sonoadeguatamente localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò altresì violati i principi della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cas- sazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 de l 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; S ez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 1.3 I rilievi che precedono si pongono consapevolmente nel solco di quelli che risultano già formulati(unitamente ad altri, sempre nel medesimo senso) da questa Corte, in un precedente ricorso tre le medesime parti, avente ad oggetto questioni so- stanzialmente sovrapponibili a quelle poste nel presente giudi- zio di legittimità, ricorso che è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni di diritto fin qui esposte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 11849 del 12/04/2022) .

Anche a tale pre- cedente la presente decisione intende quindi dare ulteriore con- tinuità. 1.4 È infine opportuno precisare quanto segue, c on riguardo alle questioni relative alla querela di falso che si assume propo- sta nel corso del giudizio di merito,avente ad oggetto le rela- zioni di notificazione degli atti pre-esecutivi (almeno per quanto è dato comprendere dall’esposizione lacunosa del ricorso), que- rela che viene riproposta anche nella presente sede: sotto il primo profilo (attinente all’esito della querela presentata nel giudizio di merito), si tratta di questioni che non possono essere oggetto di adeguata valutazione nel merito, per le già eviden- ziate lacune espositive del ricorso; sotto il secondo profilo(at- tinente alla riproposizione della querela nella presente sede), basta considerare che, in generale, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile solo limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006 , Rv. 593233 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019 , Rv. 652660 – 01; Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Sez. 5, Ordinanza n. 24846del 06/11/2020, Rv. 659694 – 01), circostanze certamente non ricorrenti nella specie. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22601 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22601del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) rappresentato e difesoda sé stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e dall’avvocatoLaura Totino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H51 H501C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Eleonora(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B53 H501B) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8742/2020, pubblicatain data 17 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto è dato comprendere dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli da Eleonora de Nardis. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Lorusso, sulla base di ottomotivi. Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Esso, in primo luogo, non rispetta il req uisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibi lità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 - 01 ). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reci- proche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto,non presenta tale contenuto minimo. Il ricorrente, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, non richiama adeguatamente (anzi non richiama affatto): - il contenuto della propria opposizione, con l’indicazione delle specifiche ragioni poste a base della stessa (limitan- dosi in proposito ad affermare di aver proposto opposi- zione davanti al giudice di pace avverso l’atto di precetto della [OSCURATO:PERSONA], che assume irritualmente notificato e mai pervenuto nelle sue mani); - il contenuto della sentenza di primo grado, con la speci- fica indicazione della qualificazione data dal giudice di pace a ciascun motivo di opposizione e delle ragioni del rigettodegli stessi (limitandosi ad affermare che il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, condannandolo al pagamento delle spese di lite); - il contenuto del proprio atto di appello (limitandosi ad af- fermare di aver contestato la «palese illegittimità e infon- datezza della sentenza», senza neanche indicare i vizi de- dotti in sede di gravame). Tali lacune espositive non possono ritenersi colmate neanche sulla base dell’esame dalla successiva esposizione contenuta nell’ambito dello sviluppo dei singoli motivi del ricorso. È poi evidente che, in mancanza delle predette indicazioni, non è possibile per la Corte valutare adeguatamente il merito delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato, il che esime, di conseguenza, anche dalla illustrazione di tali censure. Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 1.2Il ricorso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta nean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli attie dei do- cumenti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno gli stessi sonoadeguatamente localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò altresì violati i principi della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cas- sazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 de l 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; S ez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 1.3 I rilievi che precedono si pongono consapevolmente nel solco di quelli che risultano già formulati(unitamente ad altri, sempre nel medesimo senso) da questa Corte, in un precedente ricorso tre le medesime parti, avente ad oggetto questioni so- stanzialmente sovrapponibili a quelle poste nel presente giudi- zio di legittimità, ricorso che è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni di diritto fin qui esposte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 11849 del 12/04/2022) . Anche a tale pre- cedente la presente decisione intende quindi dare ulteriore con- tinuità. 1.4 È infine opportuno precisare quanto segue, c on riguardo alle questioni relative alla querela di falso che si assume propo- sta nel corso del giudizio di merito,avente ad oggetto le rela- zioni di notificazione degli atti pre-esecutivi (almeno per quanto è dato comprendere dall’esposizione lacunosa del ricorso), que- rela che viene riproposta anche nella presente sede: sotto il primo profilo (attinente all’esito della querela presentata nel giudizio di merito), si tratta di questioni che non possono essere oggetto di adeguata valutazione nel merito, per le già eviden- ziate lacune espositive del ricorso; sotto il secondo profilo(at- tinente alla riproposizione della querela nella presente sede), basta considerare che, in generale, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile solo limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006 , Rv. 593233 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019 , Rv. 652660 – 01; Ric. n. 22601/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Sez. 5, Ordinanza n. 24846del 06/11/2020, Rv. 659694 – 01), circostanze certamente non ricorrenti nella specie. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo st
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