CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 22091/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25552/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati secondo PEC -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato secondo PEC -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 846/2023 depositata il 27/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente RelatoreRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Sassari, con l’ordinanza qui impugnata (emessa dopo la concessione di termini per note sulla relativa questione), decidendo sull’eccezione formulata dal Consorzio ricorrente, convenuto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’allagamento di terreni, conseguente allo straripamento dei canali di bonifica consortili per asserita mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha affermato la propria competenza sulla controversia e negato quella del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, sull’assunto che la controversia inerisse a responsabilità del Consorzio per cose in custodia ex art. 2051 c.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, assumendo l’impugnabilità immediata dell’ordinanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorso per il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e erronea applicazione dell’art. 140 lett. e) RD n. 1775/1993. 2. Al ricorso ha resistito con memoria il Sardo. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari. Le parti hanno depositato memoria. 3. Nell’imminenza dell’odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] con il Presidente del Collegio. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; poiché si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite, sussistono ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa di detta decisione, posto che le questioni che saranno decise sono rilevanti per la decisione del presente regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile