CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli art:t. 385 e 707 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e venti giorni di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ricorrenza del dolo di evasione ed all'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. (v. pag. 2 sent.), all'aumento della pena a titolo di continuazione per la contravvenzione in addebito, alla rilevanza della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] i mi [OSCURATO:PERSONA] 1N CA1NCELL