CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nel procedimento instaurato da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 14/04/2021 dalla Corte di appello di Messina; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 aprile 2021 la Corte di appello di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto di [OSCURATO:PERSONA], disponeva che il provvedimento di cumulo adottato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina il 25 febbraio 2020 comprendesse i titoli esecutivi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del certificato del casellario giudiziario del condannato. Nel pronunciarsi sull'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale messinese richiamava l'ordinanza pronunciata il 20 novembre 2019, in executivis, con cui era stato disposto che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina redigesse un provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprensivo di tutti i titoli esecutivi sopra richiamati. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Messina aveva erroneamente disposto che il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina il 25 febbraio 2020 comprendesse i titoli esecutivi riportati nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del certificato del casellario giudiziario. Secondo la parte ricorrente, l'erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice dell'esecuzione discendeva dal fatto che i titoli esecutivi in questione non riguardavano frazioni sanzionatorie eseguite dopo la commissione dei reati le cui pene erano in corso di esecuzione - concernenti i delitti di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina il 12 settembre 2018 -, che risultavano commessi dal condannato tra il 2002 e il 2005 e tra il febbraio e il giugno del 2005. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina disponeva che il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina il 25 febbraio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] comprendesse i titoli esecutivi riportati nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del certificato del casellario giudiziario del condannato. Occorre premettere ulteriormente che i titoli esecutivi in questione riguardavano frazioni sanzionatorie che non erano state eseguite dopo la commissione dei reati le cui pene erano in corso di esecuzione, riguardanti i delitti di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento di cumulo emesso il 12 settembre 2018; reati commessi dal ricorrente tra il 2002 e il 2005 e tra il febbraio e il giugno del 2005. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina riteneva di non potere unificare le pene relative alle condanne irrevocabili presupposte, evidenziando che ostava a una tale operazione dosimetrica la disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Si evidenziava, infatti, che le frazioni sanzionatorie controverse non erano state eseguite dopo la commissione dei reati giudicati con le sentenze le cui pene erano in corso di esecuzione, come [eij conferma l'esame dei titoli esecutivi indicati del certificato del casellario giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], su cui occorre soffermarsi partitamente. Si consideri, in proposito, che le sentenze indicate nei punti 1 e 2 non venivano eseguite dal Pubblico ministero, essendo sottoposte alla sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cod. proc. pen.; le sentenze indicate nei punti 3 e 4 venivano eseguite tra il 1991 e il 1995; la sentenza indicata nel punto 5 non riguardava un reato ma una misura di prevenzione; la sentenza indicata nel punto 6 veniva eseguita tra il 1991 e il 1995; la sentenza indicata nel punto 7 veniva eseguita tra il 1995 e il 2001; la sentenza indicata nel punto 10 veniva eseguita tra il 2003 e il 2004. 3. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale sfociata nel provvedimento impugnato, deve osservarsi che nessuno dei titoli esecutivi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del certificato del casellario giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] era stato eseguito dopo la commissione dei reati le cui pene erano in corso di esecuzione, commessi dal condannato tra il 2002 e il 2005 e tra il febbraio e il giugno del 2005. Ne discende che ostava all'applicazione della disciplina invocata dal ricorrente il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale, ai fini del computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, possono essere valutate «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». La Corte di appello di Messina, quindi, nell'emettere il provvedimento censurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non teneva conto del fatto che la pena da espiare conseguente a un nuovo titolo, può essere cumulata con quella relativa a un titolo precedente solo quando la pena è stata interamente espiata dopo la commissione dell'ulteriore reato. Il percorso dosimetrico seguito dalla Corte territoriale messinese, pertanto, appare contrastante con la giurisprudenza di questa Corte, che veniva impropriamente richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui il riconoscimento della continuazione «tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101-01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m.» (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774-01; Sez. 1, n. 1454 del 25/03/1991, Saccucci, Rv. 186944-01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento del decreto impugnato, con il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug