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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22635/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29819/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [indicata come AGENZIA DELLE ENTRATE], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato – [OSCURATO:PERSONA] dei Ministri – Comando presso altra Amministrazione – Indennità di presidenza R.G.N. 29819/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 214, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 1212/2019 depositata il 29/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1212/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2999/2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma, premettendo di essere dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 10 novembre 19 97 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria A - F7 del CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] e di essere stata comandato - con nota del 20 marzo 2014 - a prestare servizio, per la durata di un anno –rinnovabile - presso la Prefettura di L'Aquila , Area 5 Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.

Aveva poi dedotto di avere percepito sino al mese di aprile 2014, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale e all'indennità di vacanza contrattuale, anche l'indennità di presidenza nella misura di € 676,00 ma che, a seguito del rinnovo del comando Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 6 per un anno, l'indennità di p residenza era stata sostituita con l'indennità amministrativa del Ministero dell'interno, quale amministrazione di destinazione, pari ad € 292,65.

Aveva quindi chiesto al Tribunale di Roma di accertare l'illegittimità della riduzione della retribuzione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare l'indennità di p residenza nella misura originaria nonché a corrispondere gli arretrati, conseguendo sentenza di accoglimento.

3. La Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame della [OSCURATO:PERSONA] rilevando che, nel caso di comando o distacco, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, non venendo meno il rapporto di lavoro con l’Ente distaccante.

Ha quindi argomentato la Corte territoriale che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], pur a seguito del comando, aveva continuato ad essere dipendente [OSCURATO:PERSONA], anche in virtù del fatto che, all’epoca, quest’ultima ed il Ministero dell’Interno appartenevano a comparti distinti, ed ha quindi concluso che all’appellato doveva essere comunque applicato il trattamento accessorio previsto per i dipendenti dell’amministrazione di provenienza, e quindi l’indennità di presidenza nella misura prevista dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, infine, ha escluso che potesse assumere rilevanza la previsione di cui all’art. 57, comma 11, [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, ritenendo che tale previsione valga ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità, quale tr attamento accessorio della retribuzione – in tal modo ripartendo tra amministrazione di Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 4 di 6 destinazione ed amministrazione di provenienza l'onere economico del comando o distacco- senza tuttavia modificare l’entità della stessa.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre orala [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, n. 165; 57 del d .P.R. n. 3/1957, n. 3; 85 e 57, comma 11, CCNL 2002 - 2005, comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta della ricostruzione della natura dell’indennità di presidenza come voce accessoria della retribuzione, il ricorso deduce che, se è vero che anche in ipotesi di comando presso altri enti pubblici dovrebbe operare il principio della parità di trattamento di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 165/2001, è tuttavia vero che tale principio può trovare deroga nella contrattazione collettiva.

Tale deroga – prosegue il ricorso – sarebbe ravvisabile nell’art. 57, comma 11, CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005, in quanto la previsione non varrebbe solamente ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità – come ritenuto dalla decisione impugnata – ma verrebbe in questo modo a chiarire che l’indennità deve essere corrisposta nella misura prevista per l’Amministrazione di destinazione, come desumibile dalla parallela previsione dell’art. 22 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005.

Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 5 di 6

2. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in relazione al fatto che il ricorso medesimo reca nell’intestazione l’indicazione , come parte ricorrente, di AGENZIA DELLE ENTRATE e non della [OSCURATO:PERSONA].

L’eccezione deve essere disattesa, avendo questa Corte costantemente affermato che, qualora dal contesto del ricorso per Cassazione possa desumersi con certezza l'individuazione delle parti, deve ritenersi irrilevante la circostanza dell'omessa o imprecisa indicazione del nome delle parti stesse nell'intestazione del ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 20/07/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987).

Nella specie l’erronea indicazione nell’intestazione del ricorso risulta inidonea a determinare incertezza alcuna in ordine alla corretta individuazione della parte ricorrente, considerato che nel complesso della narrativa del ricorso tale corretta individuazione viene costantemente operata, tramite reiterati riferimentialla [OSCURATO:PERSONA].

Di ciò costituisce conferma lo stesso controricorso, che, prendendo specifica posizione sul merito della vicenda, evidenzia che nel controricorrente non si è determinato alcun dubbio circa il fatto che effettiva ricorrente erala [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, infatti, intende dare continuità al principio espresso di recente con la decisione Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 4390 Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 6 di 6 del 19/02/2024, la quale ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competa l'indennità c.d. di presidenza, voce del salario accessorio, giungendo a tale conclusione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il quale dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Il ricorso deve quindi essere va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, respingendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

5. Quanto al regime delle spese, poiché l’orientamento cui questa decisione viene a conformarsi risulta recentissimo e concerne una questione con profili di complessità , si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P. Q. M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente formulata da [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese di lite dell’inter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29819/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [indicata come AGENZIA DELLE ENTRATE], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato – [OSCURATO:PERSONA] dei Ministri – Comando presso altra Amministrazione – Indennità di presidenza R.G.N. 29819/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 214, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 1212/2019 depositata il 29/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1212/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2999/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma, premettendo di essere dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 10 novembre 19 97 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria A - F7 del CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] e di essere stata comandato - con nota del 20 marzo 2014 - a prestare servizio, per la durata di un anno –rinnovabile - presso la Prefettura di L'Aquila , Area 5 Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico. Aveva poi dedotto di avere percepito sino al mese di aprile 2014, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale e all'indennità di vacanza contrattuale, anche l'indennità di presidenza nella misura di € 676,00 ma che, a seguito del rinnovo del comando Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 6 per un anno, l'indennità di p residenza era stata sostituita con l'indennità amministrativa del Ministero dell'interno, quale amministrazione di destinazione, pari ad € 292,65. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Roma di accertare l'illegittimità della riduzione della retribuzione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare l'indennità di p residenza nella misura originaria nonché a corrispondere gli arretrati, conseguendo sentenza di accoglimento. 3. La Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame della [OSCURATO:PERSONA] rilevando che, nel caso di comando o distacco, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, non venendo meno il rapporto di lavoro con l’Ente distaccante. Ha quindi argomentato la Corte territoriale che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], pur a seguito del comando, aveva continuato ad essere dipendente [OSCURATO:PERSONA], anche in virtù del fatto che, all’epoca, quest’ultima ed il Ministero dell’Interno appartenevano a comparti distinti, ed ha quindi concluso che all’appellato doveva essere comunque applicato il trattamento accessorio previsto per i dipendenti dell’amministrazione di provenienza, e quindi l’indennità di presidenza nella misura prevista dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, infine, ha escluso che potesse assumere rilevanza la previsione di cui all’art. 57, comma 11, [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, ritenendo che tale previsione valga ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità, quale tr attamento accessorio della retribuzione – in tal modo ripartendo tra amministrazione di Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 4 di 6 destinazione ed amministrazione di provenienza l'onere economico del comando o distacco- senza tuttavia modificare l’entità della stessa. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre orala [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, n. 165; 57 del d .P.R. n. 3/1957, n. 3; 85 e 57, comma 11, CCNL 2002 - 2005, comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla scorta della ricostruzione della natura dell’indennità di presidenza come voce accessoria della retribuzione, il ricorso deduce che, se è vero che anche in ipotesi di comando presso altri enti pubblici dovrebbe operare il principio della parità di trattamento di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 165/2001, è tuttavia vero che tale principio può trovare deroga nella contrattazione collettiva. Tale deroga – prosegue il ricorso – sarebbe ravvisabile nell’art. 57, comma 11, CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005, in quanto la previsione non varrebbe solamente ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità – come ritenuto dalla decisione impugnata – ma verrebbe in questo modo a chiarire che l’indennità deve essere corrisposta nella misura prevista per l’Amministrazione di destinazione, come desumibile dalla parallela previsione dell’art. 22 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005. Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 5 di 6 2. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in relazione al fatto che il ricorso medesimo reca nell’intestazione l’indicazione , come parte ricorrente, di AGENZIA DELLE ENTRATE e non della [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione deve essere disattesa, avendo questa Corte costantemente affermato che, qualora dal contesto del ricorso per Cassazione possa desumersi con certezza l'individuazione delle parti, deve ritenersi irrilevante la circostanza dell'omessa o imprecisa indicazione del nome delle parti stesse nell'intestazione del ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 20/07/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987). Nella specie l’erronea indicazione nell’intestazione del ricorso risulta inidonea a determinare incertezza alcuna in ordine alla corretta individuazione della parte ricorrente, considerato che nel complesso della narrativa del ricorso tale corretta individuazione viene costantemente operata, tramite reiterati riferimentialla [OSCURATO:PERSONA]. Di ciò costituisce conferma lo stesso controricorso, che, prendendo specifica posizione sul merito della vicenda, evidenzia che nel controricorrente non si è determinato alcun dubbio circa il fatto che effettiva ricorrente erala [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte, infatti, intende dare continuità al principio espresso di recente con la decisione Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4390 Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 6 di 6 del 19/02/2024, la quale ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competa l'indennità c.d. di presidenza, voce del salario accessorio, giungendo a tale conclusione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il quale dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Il ricorso deve quindi essere va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, respingendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Quanto al regime delle spese, poiché l’orientamento cui questa decisione viene a conformarsi risulta recentissimo e concerne una questione con profili di complessità , si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo. P. Q. M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente formulata da [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese di lite dell’inter
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