CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA-Glate-auvisci-a14~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 17 dicembre 2019, a seguito di annullamento di altro precedente provvedimento da parte della Corte di Cassazione, ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannando, per l'effetto, il Ministero resistente a corrispondere all'Onorato la somma di euro 146.750,00 a titolo di riparazione. 2. Il ricorso é articolato in un unico motivo nel quale si lamenta la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. nella valutazione dell'alibi dell'Onorato. 3. Il ricorso é tardivo e, perciò, inammissibile. Va premesso che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod.proc.pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato. Quest'ultimo è stato notificato alla parte il 27 dicembre 2019, mentre il ricorso è stato sottoscritto il 29 ottobre 2020, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. Il ricorso é perciò affetto da tardività, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod.proc.pen.. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Ministero ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] dente (Giuseppe vi