CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 31322/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12095-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 269 in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1688/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2017 R.G.N. 1750/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 12095/18 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 1574\16 che l'aveva condannata a corrispondere al Russo, a titolo di controvalore economico per l'illegittima privazione dell'auto aziendale, l'importo complessivo di C. 23.775,91, pel periodo luglio 2010 al febbraio 2016, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, ritenendo che con sentenza n. 670\15 della Corte d'appello di Milano si fosse formato giudicato interno sull'illegittimità della privazione dell'auto, peraltro a prescindere dalle mansioni svolte dal Russo. Con tale ultima sentenza la Corte meneghina condannò la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Russo la somma mensile di C.322,79 al mese (quale controvalore dell'uso dell'auto aziendale assegnatagli) dal maggio 2010 al 29.6.2010. La sentenza era passata in giudicato. Nel frattempo il Russo proponeva altra causa per far dichiarare l'illegittimità della sua assegnazione (dal 2011) alle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] (e non più di Venditore, per cui era pacifico spettargli l'auto aziendale), ma il Tribunale di Milano (sent. n. 543\15) dichiarò legittima tale assegnazione. Anche tale sentenza era passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] si era tuttavia riservato (nel secondo ricorso) di far valere il suo diritto al controvalore dell'auto aziendale dal 30.6.10 in poi; adisce pertanto nuovamente il Tribunale di Milano, che condanna [OSCURATO:PERSONA] al detto controvalore dal luglio 2010 al febbraio 2016. Impugnata tale sentenza, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n.1688\17 (oggi qui impugnata), prende atto che dal 1.10.11 l'adibizione del Russo al [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata legittima con la citata sentenza n. 543\15 del Trib.Milano (in tesi passata in giudicato); che l'auto aziendale spettava solo ai venditori, come da [OSCURATO:PERSONA], e che il diritto all'uso dell'auto aziendale era pertanto cessato (dal 1.10.11) con l'adibizione alle nuove mansioni, (precisando tuttavia che la sentenza n. 670\15 aveva riconosciuto come svincolato dalle mansioni svolte non già l'utilizzo della vettura in toto, ma solo la quota dello stesso (utilizzo) deputata a fini privati, il RG 12095/18 cui controvalore mensile venne quantificato (come detto) in €.322,79, mensili, condannando quindi la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Russo a titolo risarcitorio €.4.841,85, oltre accessori di legge). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Russo, affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. con riferimento al termine finale (1.10.11) del suo diritto all'uso dell'auto aziendale, ritenuto dalla sentenza oggi impugnata in tesi in contrasto col giudicato contenuto nella parte motiva della sentenza n. 670\15 della Corte d'appello meneghina, laddove era, ad avviso del ricorrente, stato affermato che tale beneficio era avulso dalle mansioni svolte. Il motivo è inammissibile poiché la sentenza da ultimo citata ha stabilito il diritto del Russo al controvalore economico dell'auto aziendale solo dal maggio 2010 al 29 giugno 2010 e nessun giudicato può formarsi su mere considerazioni contenute nella motivazione della sentenza in contrasto col (prevalente e) chiaro dispositivo della stessa. 2. Con secondo motivo il Russo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata affrancato la società [OSCURATO:SOCIETA] dall'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza n. 543\15 del Tribunale di Milano, con cui venne dichiarata legittima la sua assegnazione al [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale motivo è inammissibile poiché, risultando in effetti dagli atti che avverso la sentenza da ultimo citata venne dedotta e provata, mediante la produzione di atto di appello notificato da parte del lavoratore, la proposizione del gravame, la sentenza impugnata risulta affetta da errore percettivo, denunciabile solo ex art. 395 c.p.c. ma non con ricorso per cassazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 24528\19, Cass.n. 19174\16). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.RG 12095/18 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio {2020; Il Presidente (dr