CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1954
Cassazione n. 32754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1954 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di c:ui all'art. 495, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha c:onsiderato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rimarcando che l'imputato ha riportato precedenti penali anche specifici e che il dato che siano risalenti nel tempo non assuma alcuna rilevanza; né tale apprezzamento può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, prospettati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il