CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5907-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SPANO' CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE CALABRIA - CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.5907/2023 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 613/2022 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO ROMA, depositata il 19/12/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo arbitrale n. 59/2014 del 16 luglio 2014 , non impugnabile per espressa previsione del contratto di appalto, il Comune di Crotone veniva condannato al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.164.975,07, oltre a ccessori, in favore dell’impresa Chisari, aggiudicatrice dell’appalto relativo alla realizzazione, in Crotone, di lavori di riqualificazione del percorso pedonale storico di via Tellini – [OSCURATO:PERSONA] – Lungomare, danno derivato dalla eccessiva durata dei lavori dovuta a circostanze non imputabili all’impresa e note, invece, al Comune medesimo già al momento dell’affidamento dei lavori. 2. Successivamente il Comune e l’impresa Chisari stipulavano una transazione con la quale, tra l’altro, era negoziata la riduzione a euro 1.380.000,00 del debito dell’ente locale scaturente dal lodo. 3. In relazione a tale vicenda, con particolare riferimento al danno “indiretto” derivato al Comune dalla transazione, il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di responsabile unico del procedimento, [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di direttore dei lavori, AntoniettaRizzo, in qualità di assessore ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Assessore alle [OSCURATO:PERSONA] e Produttive,[OSCURATO:PERSONA] , in qualità di Sindaco del Comune di Crotone,ritenendoli, pro-quota, responsabili del predetto danno.4. I convenuti si costituivano e in particolare, per quel che qui rileva, gli odierni ricorrenti evidenziavano la irragionevolezza del lodo - adottato a seguito di un procedimento al quale essi non avevano potuto prendere parte –il quale aveva liquidato all’impresa, a titolo di risarcimento del danno, una somma superiore al valore dell’appalto. 5. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale, ritenuta la responsabilità amministrativa dei convenuti, detratto dall’ammontare del danno la quota del 20% ascritta al concorso causale di altri soggetti rimasti estranei al processo, ha ripartito il residuo, determinato nella somma complessiva di euro1.104.000,00, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] euro 331.200,00 , a carico di [OSCURATO:PERSONA] euro 303.600,00 , a car ico di [OSCURATO:PERSONA] euro 193.200,00, a carico di [OSCURATO:PERSONA] euro 138.000,00 , a carico di CesareSpanò euro 138.000,00 , oltre accessori. 6. Con sentenza n. 613/2022 della Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti la decisione di primo grado è stata parzialmente riformata con rideterminazione del complessivo importo da risarcire, quantificato in euro828.000, 00 e riduzione della quota a carico degli odierni ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -condannati ciascuno al pagamento della minore somma di euro 103.500,00, oltre accessori. 7. La sentenza di appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo con il quale è denunziato eccesso di potere giurisdizionale per arretramento dalla giurisdizione. 8. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha depositato controricorso concludendo per la inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso; il Comune di Crotone e il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Regione Calabria sono rimasti intimati. 9. Con ordinanza in data 26 maggio 2023 la Prima Presidente ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. proposta di definizione del giudizio. 10. Gli odierni ricorrenti nel prescritto termine hanno chiesto la decisione ed il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. . 11. In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del l egislatore, denu n ziando arretramento dalla giurisdizione per mancata erogazione della tutela giurisdizionale normativamente garantita. 1.1. Si dolgono, in sintesi, che il giudice di appello, ritenendo irrilevante la questione della validità o meno del lodo arbitrale, aveva, di fatto, negato qualsivoglia valutazione in ordine ad un momento decisivo dello scrutinio devoluto, incentrato sulla nullità del lodo per contrasto con sopravvenute disposizioni imperative di legge recate dall’art. 1 commi 19 e sgg. l. n. 190/2012 di modifica dell’art. 241 d. lgs. n. 163/2006; in base alle previsioni richiamate, infatti, in ipotesi di stipula di clausola compromissoria inserita nell’avviso o nel bando di gara, era necessaria la preventiva autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’Amministrazione, nello specifico non intervenuta. Secondo i ricorrenti, il mancato rilievo da parte del giudice contabile del difetto dell’autorizzazione motivata dell’Amministrazione committente aveva comportato uno sconfinamento nella sfera propria del legislatore e privato gli interessati della tutela di legge; il giudice di appello, inoltre, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, aveva sconfinato nella sfera del merito riservata alla P.A., compiendo una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza del lodo arbitrale ed omettendo di considerare che esso era affetto da nullità insanabile. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di giudicato formulata dal Procuratore generale, fondata sulla mancata deduzione da parte degli odierni ricorrenti, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, dell ’ eccesso di potere nel quale sarebbe incorso il giudice contabile di prime cure; secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della S.C., infatti, non è configurabile ungiudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio dieccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, tale vizio non dà luogo ad un capo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unitepotrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativoplesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altripoteri, amministrativo e legislativo (Cass. Sez. Un., n. 23899 del 2020, Cass. Sez. Un. , n. 19084 del 2020, Cass. Sez. Un., n. 13436 del 2019). 2.3. Venendo al merito della doglianza articolata si osserva che essa muove da un presupposto – pretermissione da parte del giudice speciale della valutazione di nullità del lodo arbitrale –privo di riscontro nella parte motiva della decisione di secondo grado. 2.4. Si premette che il tema della nullità del lodo arbitrale era stato posto in seconde cure dal Vetta, responsabile unico del procedimento, con eccezione alla quale avevano prestato adesione anche gli odierni ricorrenti; in particolare era stata eccepita la nullità, per contrasto con norma imperativa sopravvenuta, della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto che deferiva ad un collegio arbitrale le controversie insorte tra le parti in relazione all’esecuzione dell’appalto, nullità che – si assumeva - era destinata a riverberarsi sul lodo arbitrale alla base della affermata responsabilità amministrativa dei vari soggetti coinvolti; il Vetta aveva inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 106 c.g.c., la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento da lui instaurato mediante opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404, 831 e 827 c.p.c. innanzi alla Corte d’Appello di Roma al fine di far dichiarare la nullità del lodo (per asserita nullità della clausola compromissoria) ovvero, in via gradata, per ottenerne la riforma (sentenza, pagg. 56 e sg.); alla richiesta di sospensione si era associato, per quel che qui rileva, anche il difensore della Rizzo (sentenza, pagg. 58 e sgg.). 2.5. Il giudice contabile, diversamente da quanto assumono gli odierni ricorrenti, ha mostrato espressamente di prendere in considerazione la eccezione relativa alla nullità del lodo; ha, infatti, in primo luogo, escluso che il mancato rilievo della nullità in questione da parte del P.M. contabile avesse determinato la nullità della relativa attività istruttoria, anche sotto il profilo della denunziata violazione dell’art. 55, comma 1 c.g.c., ed evidenziato che, comunque, al medesimo fine (validità dell’attività istruttoria ai sensi dell’art. 51 c.g.c.) la questione risultava priva di concreto rilievo ( v. sentenza, pagg. 68 e sgg.). In secondo luogo, nel respingere la richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c., la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato circa il difetto del nesso di pregiudizialità necessaria tra il giudizio contabile e quello dinanzi alla Corte di appello promosso dal Vetta con l’opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404, 831 e 827 c.p.c.; in terzo luogo, nel trattare la posizione del Vetta, ha argomentato, con considerazione evidentemente destinata a valere anche in relazione alla posizione degli altri responsabili e, quindi, anche degli assessori Rizzo e Spanò,che il fatto che la Amministrazione comunale non aveva inteso far valere la nullità del lodo nei confronti della impresa aggiudicataria non costituiva elemento idoneo a interrompere il nesso casuale fra le condotte del responsabile unico del procedimento e il danno, osservando, con affermazione avente anch’essa indubbia valenza generale nei confronti di tutti i responsabili, che la transazione stipulata tra il Comune e l’impresa aggiudicataria avrebbe potuto interrompere il nesso causale tra il comportamento dei soggetti ritenuti responsabili ed il danno erariale solo se frutto di scelte irragionevoli illogiche o abnormi, non rinvenibili nella concreta fattispecie (sentenza, pagg. 112 e sgg.). A riguardo, deve precisarsi che, a differenza di quanto opinano i ricorrenti, la Sezione d’appello della Corte dei conti non ha espresso alcuna valutazione, né sul merito né sull’opportunità della decisione arbitrale, ma si è limitata a rilevare, nell’ambito della verifica dei presupposti di configurabilità della responsabilità erariale, che la stipula della transazione, a seguito della decisione degli arbitri sfavorevole all’Amministrazione, non rivestiva carattere di macroscopica illogicità, come, viceversa, necessario per assurgere ad antecedente causale del danno, idoneo a spezzare il legame con le condotte contestate dalla Procura erariale. Non è vero, infine, che il giudice contabile ha omesso di verificare la portata della disciplina sopravvenuta che è stata esaminata anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale di legittimità (sentenza, pag. 113 e sgg.). 2.6. Tanto premesso, deve escludersi nella concreta fattispecie la configurabilità del denunziato vizio di eccesso di potere giurisdizionale. 2.7. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della S.C., consolidatosi a partire dalla sentenza costituzionale n. 6del 2018 -la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diversegiurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art.111, comma 8, Cost.- il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti allagiurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto digiurisdizione per "invasione" o "sconfinament o" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo digiurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propriagiurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.2.8. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al l egislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Il controllo delle Sezioni Unite non include, infatti, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione speciale, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass. Sez. Un., n. 17770 del 2020, Cass.Sez. Un., n. 8311 del 2019). 2.9. In relazione alla denunzia di arretramento dalla giurisdizione formulata con il presente ricorso, è da premettere che tale arretramento si configura nel caso di rifiuto rispetto a una domanda inclusa invece nella giurisdizione del giudice speciale, ovvero di rifiuto determinato dalla affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass., Sez. Un., n. 7839del 2020). Come chiarito da Cass. S ez. Un., n. 8572del 2021, il rifiuto sindacabile dalle Sezioni Unite è quello "in astratto", vale a dire quello che deriva dalla affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda; non quello "in concreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass., Sez. Un.,n. 10087 del 2020 ). 2.10. Nel caso specifico il motivo in esame esula dall’ambito in relazione al quale è consentito il ricorso ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost. atteso che la doglianza degli odierni ricorrenti, nei termini in cui è formulata, non concerne, già in tesi, un’affermazione del giudice contabile relativa alla definizione astratta dei confini della propria giurisdizione ma investe la negazione, in concreto, della tutela della specifica situazione soggettiva dedotta, negazione fondata sul difetto, all’esito della verifica demandata, dei relativi presupposti; invero, nella prospettazione dei ricorrenti il diniego della tutela richiesta si configura quale frutto della asserita errata interpretazione della disciplina di riferimento in punto di conseguenze riconducibili alla nullità della clausola arbitrale e rifluisce pertanto in un tipico “ error in iudicando” sottratto al sindacato della Corte di cassazione in ragione di quanto più sopra detto. 3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. 4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori. 5. La decisione da parte del Collegio in senso conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , conformità sussistente non solo con riguardo all’esito inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche con riguardo alle ragioni che lo sorreggono, comporta, ai sensi dell’art. 96, comma 4 , c.p.c., la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende. 5.1. Ciò sulla base della novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di unaulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, in c ontinuità con precedenti di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023) rileva il Collegio che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 149/2022 – è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 5.2. Ed infatti la norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (come appunto quello in esame). Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio, che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede dilegittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa. Sottrarre al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo) proprio la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, verrebbe a fortemente limitare la portata applicativa della norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino - inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che all’inverso meritino un attento esame. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i