CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata al, sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di t 4.),J ,-,e_Lik et,.."› 4 • anni di reclu-sionYper i reati, avvinti in continuazione, di detenzione e 1)én-t° illegali di una pistola Bernardelli cal. 7.65 con matricola abrasa - quindi ricettata - accertati in Cavallino, Lizzanello e luoghi limitrofi 1'8 giugno 2022. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo il difetto di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, per non essere stati valutati e motivati, nemmeno con concisa esposizione, gli elementi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né ha argomentato in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta corretta- mente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate". Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Quanto al motivo di ricorso attinente alla qualificazione giuridica del fatto, pur astrattamente indicato nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. come rilevante, esso è stato richiamato senza alcuna ulteriore spec:ificazione, così da connotarsi come generico.4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 • cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo