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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31041/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milanoaveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Milano del 28 febbraio 2025, che aveva, a suavolta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato conriferimento al semestre dal 7 aprile 2023 al 6 ottobre 2023.

Secondo il Tribunale,infatti, non era stata raggiunta la prova dell’adesione del condannato all’opera dirieducazione in quanto, nel corso del suddetto semestre, erano stati rinvenutipresso la sua abitazione - ove era agli arresti domiciliari - 2,1 grammi di hashish.1.1.

Con sentenza n. 34273 del 10 ottobre 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che la violazione dell’obbligodi distruggere lo stupefacente non poteva essere equiparata alla commissione diun reato, sicché appariva necessario esaminare la sua complessiva condotta alfine di valutarne l’evoluzione della personalità, laddove il provvedimento si erasoffermato solo sulla violazione di una prescrizione mai formulata.1.2.

Con ordinanza in data 11 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] atteso cheil suo censurabile comportamento, indipendentemente dalla violazione di unaprescrizione espressa, costituiva indice di mancata resipiscenza, di pervicacia nellacommissione di illeciti o, comunque, di non scusabile superficialità, anche perchéegli si trovava sottoposto ad arresti domiciliari proprio a causa della detenzione distupefacenti.

L’analisi del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del semestre nonconsentiva di riscontrare una positiva evoluzione della personalità, non avendoegli, ad esempio, chiesto di essere preso in carico al Sert o di intraprendere unpercorso presso un Centro antiviolenza e non avendo, comunque, tenuto condottepositive nel periodo in valutazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa insede rescissoria per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per violazionedel principio di diritto enunciato in sede rescindente e degli artt. 54, 69, 69-bisOrd. pen. e 678 cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente, contraddittoriao, comunque, manifestamente illogica in relazione al giudizio di mancatapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel semestre in esame.Il Tribunale avrebbe richiamato solo formalmente la pronuncia diannullamento, in realtà riproponendo lo stesso schema motivazionale giàcensurato e attribuendo nuovamente valore decisivo alla detenzione dellostupefacente, qualificandola come indice di pervicacia e mancata resipiscenza, difatto assimilando il fatto a una vera e propria ricaduta nel reato.

La stessavalorizzazione della mancata distruzione della sostanza sarebbe inconferente,trattandosi di una condotta meramente passiva, priva di disvalore penale, che nonpotrebbe assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione della partecipazioneall’opera rieducativa.Quanto, poi, alla valutazione complessiva del percorso trattamentale,l’ordinanza impugnata non indicherebbe quali elementi del comportamento delcondannato siano stati concretamente esaminati, limitandosi ad affermazionigeneriche sull’assenza di elementi positivi.

In tal modo, la motivazione risulterebbemeramente assertiva e priva di un effettivo esame dei dati rilevanti.

Viene, altresì,criticata l’introduzione di criteri non previsti dall’art. 54 Ord. pen., come la mancatarichiesto ai fini della concessione del beneficio.Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorso sottolinea, indi, che nonsarebbe necessario il completamento del percorso rieducativo e che sarebbesufficiente una partecipazione effettiva e positiva nel periodo considerato.In conclusione, il Giudice del rinvio avrebbe sostituito alla valutazione concretaun giudizio meramente congetturale con una motivazione solo apparente, nonconsentendo di comprendere l’iter logico seguito.3.

Con requisitoria scritta in data 25 giugno 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2.

Come già osservato con la pronuncia rescindente, quando, come nel caso dispecie, la pena viene espiata agli arresti domiciliari e manca, quindi, il trattamentorieducativo in istituto, la valutazione demandata al giudice deve tenere conto delcomportamento complessivo tenuto dal soggetto al fine di valutarne l’evoluzionedella personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281057 - 01).Tale valutazione, secondo la pronuncia di annullamento, era mancante nellaprima ordinanza, la quale si era focalizzata su un unico episodio, enfatizzandone ilrilievo negativo, benché non si trattasse di una condotta di rilievo penale,suscettibile, per la sua pregnante rilevanza, di colorare negativamente l’interoperiodo in valutazione.3.

La rivalutazione richiesta dalla sentenza rescindente non risultaeffettivamente compiuta.

Il provvedimento impugnato, pur dichiarando diuniformarsi al principio affermato dalla sentenza rescindente, non ne ha fattoeffettiva applicazione, omettendo quella valutazione complessiva delcomportamento del condannato che costituiva il nucleo del giudizio demandato insede di rinvio, continuando a elevare quel singolo accadimento a parametropressoché esclusivo di valutazione, senza dar conto degli elementi dai qualidesumere l’effettiva evoluzione della personalità del condannato nel semestreconsiderato.Al contrario, l’ordinanza de qua ha attribuito rilievo decisivo a circostanze privedi univoca valenza dimostrativa.Ciò è a dirsi, in primo luogo, con riferimento alla mancata attivazionespontanea in percorsi terapeutici, che postulano l’accertamento di una condizionedi dipendenza o, comunque, di specifiche esigenze terapeutiche o riabilitative,delle quali il provvedimento impugnato non dà conto.

Analoga considerazione valecon riguardo al riferimento, non adeguatamente esplicitato nella sua rilevanza,alla mancata frequentazione di centri antiviolenza; così come il mancato attivarsidi [OSCURATO:PERSONA] per la distruzione della sostanza stupefacente, censurato senza che ilprovvedimento abbia dimostrato la doverosità del relativo comportamento.In definitiva, il ragionamento sviluppato dal Tribunale si rivela, pertanto,meramente nominale e non idoneo a sorreggere il giudizio negativo espresso,risolvendosi, in concreto, nella valorizzazione di un unico episodio che la stessaordinanza riconduce all’ambito di una «non scusabile superficialità» (pag. 2 delprovvedimento impugnato), senza spiegare per quale ragione esso possanondimeno assumere valore decisivo nella valutazione dell’adesione delcondannato all’opera di rieducazione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Milano.Così deciso il 13/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milanoaveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Milano del 28 febbraio 2025, che aveva, a suavolta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato conriferimento al semestre dal 7 aprile 2023 al 6 ottobre 2023. Secondo il Tribunale,infatti, non era stata raggiunta la prova dell’adesione del condannato all’opera dirieducazione in quanto, nel corso del suddetto semestre, erano stati rinvenutipresso la sua abitazione - ove era agli arresti domiciliari - 2,1 grammi di hashish.1.1. Con sentenza n. 34273 del 10 ottobre 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che la violazione dell’obbligodi distruggere lo stupefacente non poteva essere equiparata alla commissione diun reato, sicché appariva necessario esaminare la sua complessiva condotta alfine di valutarne l’evoluzione della personalità, laddove il provvedimento si erasoffermato solo sulla violazione di una prescrizione mai formulata.1.2. Con ordinanza in data 11 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] atteso cheil suo censurabile comportamento, indipendentemente dalla violazione di unaprescrizione espressa, costituiva indice di mancata resipiscenza, di pervicacia nellacommissione di illeciti o, comunque, di non scusabile superficialità, anche perchéegli si trovava sottoposto ad arresti domiciliari proprio a causa della detenzione distupefacenti. L’analisi del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del semestre nonconsentiva di riscontrare una positiva evoluzione della personalità, non avendoegli, ad esempio, chiesto di essere preso in carico al Sert o di intraprendere unpercorso presso un Centro antiviolenza e non avendo, comunque, tenuto condottepositive nel periodo in valutazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa insede rescissoria per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per violazionedel principio di diritto enunciato in sede rescindente e degli artt. 54, 69, 69-bisOrd. pen. e 678 cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente, contraddittoriao, comunque, manifestamente illogica in relazione al giudizio di mancatapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel semestre in esame.Il Tribunale avrebbe richiamato solo formalmente la pronuncia diannullamento, in realtà riproponendo lo stesso schema motivazionale giàcensurato e attribuendo nuovamente valore decisivo alla detenzione dellostupefacente, qualificandola come indice di pervicacia e mancata resipiscenza, difatto assimilando il fatto a una vera e propria ricaduta nel reato. La stessavalorizzazione della mancata distruzione della sostanza sarebbe inconferente,trattandosi di una condotta meramente passiva, priva di disvalore penale, che nonpotrebbe assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione della partecipazioneall’opera rieducativa.Quanto, poi, alla valutazione complessiva del percorso trattamentale,l’ordinanza impugnata non indicherebbe quali elementi del comportamento delcondannato siano stati concretamente esaminati, limitandosi ad affermazionigeneriche sull’assenza di elementi positivi. In tal modo, la motivazione risulterebbemeramente assertiva e priva di un effettivo esame dei dati rilevanti. Viene, altresì,criticata l’introduzione di criteri non previsti dall’art. 54 Ord. pen., come la mancatarichiesto ai fini della concessione del beneficio.Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorso sottolinea, indi, che nonsarebbe necessario il completamento del percorso rieducativo e che sarebbesufficiente una partecipazione effettiva e positiva nel periodo considerato.In conclusione, il Giudice del rinvio avrebbe sostituito alla valutazione concretaun giudizio meramente congetturale con una motivazione solo apparente, nonconsentendo di comprendere l’iter logico seguito.3. Con requisitoria scritta in data 25 giugno 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2. Come già osservato con la pronuncia rescindente, quando, come nel caso dispecie, la pena viene espiata agli arresti domiciliari e manca, quindi, il trattamentorieducativo in istituto, la valutazione demandata al giudice deve tenere conto delcomportamento complessivo tenuto dal soggetto al fine di valutarne l’evoluzionedella personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281057 - 01).Tale valutazione, secondo la pronuncia di annullamento, era mancante nellaprima ordinanza, la quale si era focalizzata su un unico episodio, enfatizzandone ilrilievo negativo, benché non si trattasse di una condotta di rilievo penale,suscettibile, per la sua pregnante rilevanza, di colorare negativamente l’interoperiodo in valutazione.3. La rivalutazione richiesta dalla sentenza rescindente non risultaeffettivamente compiuta. Il provvedimento impugnato, pur dichiarando diuniformarsi al principio affermato dalla sentenza rescindente, non ne ha fattoeffettiva applicazione, omettendo quella valutazione complessiva delcomportamento del condannato che costituiva il nucleo del giudizio demandato insede di rinvio, continuando a elevare quel singolo accadimento a parametropressoché esclusivo di valutazione, senza dar conto degli elementi dai qualidesumere l’effettiva evoluzione della personalità del condannato nel semestreconsiderato.Al contrario, l’ordinanza de qua ha attribuito rilievo decisivo a circostanze privedi univoca valenza dimostrativa.Ciò è a dirsi, in primo luogo, con riferimento alla mancata attivazionespontanea in percorsi terapeutici, che postulano l’accertamento di una condizionedi dipendenza o, comunque, di specifiche esigenze terapeutiche o riabilitative,delle quali il provvedimento impugnato non dà conto. Analoga considerazione valecon riguardo al riferimento, non adeguatamente esplicitato nella sua rilevanza,alla mancata frequentazione di centri antiviolenza; così come il mancato attivarsidi [OSCURATO:PERSONA] per la distruzione della sostanza stupefacente, censurato senza che ilprovvedimento abbia dimostrato la doverosità del relativo comportamento.In definitiva, il ragionamento sviluppato dal Tribunale si rivela, pertanto,meramente nominale e non idoneo a sorreggere il giudizio negativo espresso,risolvendosi, in concreto, nella valorizzazione di un unico episodio che la stessaordinanza riconduce all’ambito di una «non scusabile superficialità» (pag. 2 delprovvedimento impugnato), senza spiegare per quale ragione esso possanondimeno assumere valore decisivo nella valutazione dell’adesione delcondannato all’opera di rieducazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Milano.Così deciso il 13/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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