CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA], cheli rappresenta e difende-ricorrenti-nonché daBruno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MargheritaBenedetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricoDeriu, in qualità di eredi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], JuliaDiamina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del dott.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaustoDonati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancoPieralli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValfrèMartelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeRizzuto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,Numero registro generale 26606/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 15044/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’Università e della Ricerca, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché controMinistero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro, della Salutee delle [OSCURATO:PERSONA], Università degli Studi di Firenze, Università degliStudi di Pisa, Università degli Studi di Siena-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1079/2025depositata il 05/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi Euro 17.500,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Numero registro generale 26606/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 15044/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il PresidenteLina Rubino